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La revisione della legge sui cartelli deve prendere in considerazione criteri sia qualitativi che quantitativi per valutare l'illiceità di un accordo

18.4282 · Mozione · 2018-12-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Per rendere più efficace la legislazione in materia di concorrenza e ridurre le incertezze legate alla sua applicazione, il Consiglio federale è incaricato di precisare l'articolo 5 della legge sui cartelli. La modifica deve permettere di specificare gli elementi costitutivi di un accordo illecito prendendo in considerazione criteri sia qualitativi che quantitativi.

Begründung

L'articolo 5 della legge sui cartelli (LCart) definisce, in particolare ai capoversi 3 e 4, cosa si intende per accordo illecito in termini di limitazione della concorrenza.

Dall'entrata in vigore della LCart, l'interpretazione pratica di questi elementi e, in particolare, il modo di stabilire se un accordo intralcia notevolmente la concorrenza, sono stati oggetto di varie comunicazioni e opuscoli informativi della Commissione della concorrenza (COMCO). La giurisprudenza e le comunicazioni della COMCO hanno sistematicamente confermato che la qualifica di intralcio notevole va basata su criteri sia qualitativi che quantitativi. Ciò consente di valutare se esiste effettivamente un tale intralcio sul mercato e, pertanto, di qualificare un accordo come lecito o illecito in piena cognizione di causa, ossia considerando i suoi effetti comprovati.

La COMCO ha recentemente modificato la sua prassi in seguito a un'unica decisione del Tribunale federale (DTF Gaba/Elmex 2C_180/2014 - 28 giugno 2016) e ritiene ora che gli accordi di cui ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 5 LCart costituiscano di per sé una limitazione notevole della concorrenza. Vengono così esclusi alcuni elementi indispensabili per valutare l'effettiva portata di un accordo e non è pertanto più necessario che quest'ultimo sia in vigore o abbia un qualsiasi effetto sul mercato per essere qualificato come illecito in considerazione del notevole intralcio arrecato alla concorrenza.

Lungi dal chiarire la situazione, questo capovolgimento totale della valutazione di un accordo tra le parti è fonte di grandi incertezze per le imprese. Attualmente la COMCO può potenzialmente attaccare qualsiasi forma di collaborazione tra imprese sostenendo che potrebbe costituire un intralcio alla concorrenza. Allo stesso modo, accordi e forme di collaborazione tra imprese finora considerati perfettamente legali potrebbero ora essere ritenuti illeciti. Elementi quantitativi importanti come l'effettiva portata della collaborazione (ad esempio in termini di quota di mercato), il suo carattere obbligatorio o meno o ancora la sua portata temporale, non sono più presi in considerazione.

Le ripercussioni per le imprese sono significative. L'incertezza giuridica creata da questo cambiamento di prassi ostacola la collaborazione tra le imprese, di per sé necessaria al buon funzionamento dell'economia.

È quindi necessario modificare la legge in modo da precisare la nozione di intralcio notevole di un accordo ai sensi dell'articolo 5 LCart. Analogamente, gli elementi che permettono di stabilire la soppressione di una concorrenza efficace devono includere criteri sia qualitativi che quantitativi per determinare gli effetti reali di un accordo o di una forma di collaborazione tra le parti. Ciò permetterà di ridurre l'incertezza legata all'applicazione della LCart e favorirà pertanto una concorrenza tra imprese sana, efficace, equa e realista.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La questione dell'intralcio notevole alla concorrenza arrecato da un accordo (art. 5 cpv. 1 LCart; RS 251) è stata a lungo oggetto di controversie. Le imprese, le autorità e i tribunali hanno impegnato risorse considerevoli per cercare di rispondere alla questione. Nella pratica, questa incertezza giuridica era problematica per le imprese. La decisione del Tribunale federale in merito al caso Gaba/Elmex (DTF 143 II 297) ha apportato chiarezza sulle disposizioni relative agli accordi illeciti in materia di concorrenza considerando che vi sia in linea di principio un intralcio notevole nel caso dei cinque tipi di accordi hard core elencati all'articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart, che lo stesso legislatore ha ritenuto particolarmente nocivi. Se non sono giustificati nel singolo caso da motivi di efficienza economica (art. 5 cpv. 2 LCart), questi cinque tipi di accordi hard core sono in genere illeciti. L'interpretazione che scaturisce dalla suddetta decisione del Tribunale federale è stata successivamente confermata nelle decisioni BMW (DTF 144 II 194) e Altimum (DTF 144 II 246). Per chiarire l'attuazione della giurisprudenza della decisione Gaba/Elmex, nel maggio 2017 la Commissione della concorrenza (COMCO) ha adeguato la sua Comunicazione del 28 giugno 2010 sulla valutazione degli accordi verticali (Comvert). Ciò ha permesso di migliorare nettamente la certezza giuridica.

L'attuale LCart prevede già di prendere in considerazione elementi quantitativi per valutare la confutazione della presunzione di illiceità, analizzare i motivi di efficienza e calcolare l'importo delle sanzioni. Inoltre, la giurisprudenza è conforme al diritto dell'UE e dei Paesi limitrofi. Una modifica dell'articolo 5 LCart comporterebbe un nuovo cambiamento della prassi e dunque una minor certezza giuridica per le imprese che non sono in grado, o molto difficilmente, di giudicare in anticipo la portata del carattere nocivo del loro accordo hard core sul mercato né il modo in cui le autorità definiranno il mercato nella fattispecie. Per i cinque tipi di accordi che il legislatore definisce hard core, le imprese sanno ormai che in linea di principio non devono concluderli, salvo ottenerne un vantaggio sul piano economico. Ad ogni modo, un esame di ciascun singolo caso è garantito. Quanto all'illiceità del comportamento delle imprese, l'onere della prova spetta alle autorità della concorrenza. Anche la giurisprudenza Gaba/Elmex si traduce in una semplificazione dei procedimenti perché una valutazione dell'intralcio notevole, fastidiosa e particolarmente difficile da anticipare per le PMI, non è di per sé necessaria. Inoltre, numerosi procedimenti sono rapidamente risolvibili in via amichevole.

Una modifica dell'articolo 5 LCart indebolirebbe gli strumenti della COMCO per contrastare l'isola dei prezzi elevati e l'effetto preventivo della LCart. Ne risulterebbero una grande incertezza giuridica nonché procedimenti più lunghi, più complessi e più onerosi, danneggiando così le imprese, la concorrenza e l'economia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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