18.4295 · Mozione · 2018-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La Confederazione è invitata a modificare come segue la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981:
Art. 5 Domande
Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all'autorità competente al più tardi 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge entro il 31 dicembre 2022.
Begründung
Nell'ora delle domande del 10 dicembre 2018 il Consiglio federale ha indicato, in risposta alla domanda 18.5706, che fino alla scadenza del termine legale, il 31 marzo 2018, circa 9000 delle 12 000-15 000 vittime di misure coercitive a scopo assistenziale avevano presentato una domanda per un contributo di solidarietà. Il Consiglio federale stesso ritiene fuori luogo un formalismo eccessivo e non vede alcun motivo per non prolungare il termine entro il quale è possibile richiedere i contributi di solidarietà.
Molte vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari sono anziane o malate e vivono in situazioni finanziarie precarie. La concessione dei contributi di solidarietà deve comunque restare possibile se una persona ha mancato la scadenza prevista non per sua colpa, ad esempio in ragione di una grave malattia con degenza in ospedale o di circostanze analoghe.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE; RS 211.223.13) prevede due scadenze fondamentali: un termine di 12 mesi per presentare una domanda per la concessione del contributo di solidarietà (art. 5 cpv. 1 LMCCE) nonché un termine massimo di quattro anni, ossia entro fine marzo 2021, per il trattamento delle domande (art. 6 cpv. 4 LMCCE). In tal modo il Parlamento voleva garantire che il trattamento delle domande presentate potesse essere concluso quanto prima e che le vittime riconosciute ricevessero il loro contributo di solidarietà entro un termine accettabile. I termini relativamente brevi si impongono anche per rispetto delle vittime, molte delle quali sono anziane o malate. Definendo queste scadenze il Parlamento voleva tuttavia nel contempo chiarire che non si tratta di introdurre un compito durevole, per cui ha sancito esplicitamente nella legge il principio secondo cui non possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine (art. 5 cpv. 1 LMCCE).
Per concludere il trattamento delle domande ancora più rapidamente di quanto previsto in origine dalla legge, ossia già alla fine del 2019, negli ultimi mesi l'Ufficio federale di giustizia, d'intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, ha attuato diverse misure sul piano del personale, finanziario e organizzativo. Ciò risponde anche a un desiderio esplicito di molte vittime.
La richiesta avanzata nella mozione sarebbe contraria agli obiettivi e alle intenzioni menzionati nonché alle richieste di molte vittime, che desiderano un trattamento rapido delle domande (cfr. anche la risposta alla domanda Jans 18.5706). Se si volesse prorogare fino a fine 2022 il termine per la presentazione delle domande, non andrebbe soltanto adeguato l'articolo 5 LMCCE, come previsto nel testo della mozione, bensì occorrerebbe ripensare l'intera concezione della legge e apportare numerose altre, in parte incisive, modifiche alla legge e all'ordinanza. Andrebbe pure messo in discussione ed eventualmente aumentato il limite di spesa di 300 milioni di franchi deciso per il pagamento. Infine, anche i Cantoni dovrebbero mettere di nuovo a disposizione, nei consultori e negli archivi, le risorse personali necessarie a sostenere gli interessati nella preparazione e nella presentazione delle loro domande.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.