18.4300 · Postulato · 2018-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Al fine di garantire lo sviluppo fisico e psichico sano dei minori oggetto di una misura coercitiva di diritto degli stranieri, il Consiglio federale è incaricato di determinare, in un'analisi della situazione a livello svizzero, l'approccio adottato nei confronti di questi minori e famiglie e di elaborare migliori prassi per attuare i diritti sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo.
Nel fare il punto della situazione occorrerà distinguere tra le categorie seguenti:
1. minorenni non accompagnati (meno 18 anni);
2. famiglie con minorenni (meno 15 anni);
3. famiglie con minorenni (15 a 18 anni);
4. minorenni accompagnati (meno 18 anni), (accompagnatore: famigliare di secondo grado o conoscente/parente).
Begründung
L'immagine della bambina in lacrime, separata dalla madre alla frontiera con gli Stati Uniti per essere portata in un centro per migranti mentre la madre era arrestata, ha scioccato il mondo. Sì, negli USA la sofferenza dei bambini ha meno peso delle questioni migratorie. Ma siamo sicuri che ciò non possa succedere in Svizzera?
Un rapporto di Terre des Hommes del 2016 lascia presumere che vi siano ingiustizie anche nel nostro Paese. Le misure coercitive quali la carcerazione amministrativa sono attuate in maniera differente a seconda del Cantone. Per motivi di risorse, anche in Svizzera i diritti dei minori sono subordinati alle esigenze di allontanamento. Può quindi succedere che minorenni vengano incarcerati a causa del loro statuto migratorio o di quello dei loro genitori e trattati alla stregua di criminali. Ciò non è conciliabile con uno sviluppo sano dei minori e nemmeno con diverse disposizioni della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (art. 3 sull'interesse superiore del minore o art. 16 sul diritto alla vita famigliare) e viola articoli della Costituzione (art. 11 e 13 Cost.).
La legge federale sugli stranieri non consente di detenere minori di età inferiore a 15 anni, ma permette la carcerazione amministrativa di giovani di età compresa tra 15 e 18 anni. Oggettivamente non ha senso suddividere l'infanzia in due categorie d'età per quanto riguarda la carcerazione. Si ha bisogno di protezione anche tra i 15 e i 18 anni. Anche in questo caso devono essere applicati i diritti summenzionati. Il bene dei minori deve essere sempre rispettato. È indispensabile garantire buone condizioni per il loro sviluppo fisico e psichico indisturbato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice del postulato secondo cui nell'applicare misure coercitive di diritto degli stranieri occorre considerare in maniera particolare il bene del minore. Va sottolineato che la politica della Confederazione in maniera di ritorno promuove in prima linea il ritorno volontario. Le persone che devono lasciare la Svizzera ottengono la possibilità di farlo autonomamente e - per quanto consentito dalla legge - beneficiando di un aiuto al ritorno. È data particolare attenzione alle esigenze delle famiglie con figli. Soltanto quando è passata in giudicato una decisione d'asilo negativa o una decisione di allontanamento o di espulsione e il termine di partenza è scaduto inutilizzato l'interessato deve aspettarsi che in ragione del suo comportamento possano essere applicate misure coercitive.
Nel suo parere del 28 settembre 2018 sul rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) sulla carcerazione amministrativa nel settore dell'asilo del 26 giugno 2018, il Consiglio federale si è espresso in maniera dettagliata in merito all'incarcerazione di minori (FF 2018 6429), sottolineando che i minorenni di età inferiore a 15 anni non devono essere posti in carcerazione amministrativa. Il Consiglio federale ha pure preso posizione in merito ai punti sollevati concretamente nella motivazione del postulato, in particolare sull'ammissibilità giuridica dell'incarcerazione di minorenni di età superiore a 15 anni, sull'impostazione del regime di detenzione nonché sulla mancanza di uniformità delle prassi d'applicazione cantonali. È giunto alla conclusione che le garanzie della Convenzione sui diritti del fanciullo sono in linea di massima rispettate nel settore delle misure coercitive.
Il Consiglio federale rammenta che di norma i Cantoni rinunciano a disporre la carcerazione amministrativa in caso di minorenni e famiglie e preferiscono eseguire l'allontanamento a partire dall'alloggio. Per l'esecuzione di tali allontanamenti, le prassi cantonali si fondano principalmente, in alternativa alla carcerazione amministrativa, su semplici obblighi di avvisare e di non abbandonare un determinato territorio. Nei pochi casi in cui i Cantoni dispongono la carcerazione amministrativa, la sua forma deve tenere conto, conformemente all'articolo 81 capoverso 3 LStrI, delle esigenze dei minorenni non accompagnati e delle famiglie con figli minorenni. In concreto, ciò significa che le famiglie incarcerate sono alloggiate separatamente, in modo da garantire loro in particolare un'adeguata sfera privata e una separazione spaziale da autori di reati.
Quanto all'armonizzazione delle misure coercitive di diritto degli stranieri, in passato il Consiglio federale ha sottolineato che una mancanza di uniformità nelle prassi cantonali può portare a situazioni inaccettabili. Sostiene pertanto un'armonizzazione nel settore delle misure coercitive. Il Consiglio federale fa riferimento in particolare agli organi di coordinamento cantonali quali la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM). Queste assicurano, in collegamento con la commissione paritetica "Ritorno ed esecuzione dell'allontanamento", incaricata dal DFGP e dalla CDDGP, una collaborazione a livello di autorità che promuove l'armonizzazione e l'applicazione uniforme delle misure coercitive tramite provvedimenti appropriati quali l'organizzazione di convegni o formazioni specialistiche.
Al fine di armonizzare le misure coercitive di diritto degli stranieri, la Confederazione e i Cantoni hanno elaborato una serie di proposte attuative, che il Consiglio federale ha annunciato nel parere relativo al rapporto della CdG-N. Un gruppo di lavoro è stato incaricato di attuare le raccomandazioni formulate dalla CdG-N.
Infine, il Consiglio federale segnala che nel quadro del rapporto della CdG-N del 26 giugno 2018 il Controllo parlamentare dell'amministrazione ha già effettuato una valutazione della carcerazione amministrativa nel settore dell'asilo, valutazione che ha costituito la base per le raccomandazioni formulate nel rapporto. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessaria l'analisi della situazione chiesta nel postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.