Legge sulla circolazione stradale. Reintrodurre sanzioni che siano proporzionate ai reati, in modo da evitare conseguenze drammatiche a livello sia professionale sia familiare
18.431 · Iniziativa parlamentare · 2018-06-14
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) è modificata come segue:
Art. 17
Cpv. 1
La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo determinato per un'infrazione lieve o medio grave può essere nuovamente rilasciata se la persona interessata ha partecipato a una formazione complementare riconosciuta dall'autorità. In caso di recidiva ai sensi degli articoli 16a capoverso 2 e 16b capoverso 2 lettere b-f LCStr, la durata minima della revoca non può essere ridotta.
Cpv. 1bis
La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo determinato per un'infrazione grave o in caso di recidiva può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona interessata ha partecipato a una formazione complementare riconosciuta dall'autorità. La durata minima della revoca non può essere ridotta.
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Begründung
La LCStr è molto severa con i conducenti che nella loro carriera automobilistica commettono un piccolo errore, mentre può mostrarsi più clemente nei confronti dei pirati della strada.
Come si può constatare, a un conducente recidivo o plurirecidivo la licenza può essere nuovamente rilasciata fino a tre mesi prima della scadenza della revoca se partecipa a una o a più formazioni di educazione stradale, a seconda dei Cantoni; ciò non è invece il caso per un conducente che commette un'infrazione considerata mediamente grave, come per esempio:
a. circolare a 51 chilometri l'ora senza rendersi conto che si trova in una zona con limite di velocità a 30 chilometri l'ora;
b. circolare a 111 chilometri l'ora in autostrada senza essersi accorto di un limite provvisorio di 80 chilometri l'ora;
c. scivolare su una strada ghiacciata o sgomberata solo parzialmente dalla neve;
d. seguire a distanza troppo ravvicinata l'auto che lo precede, ecc.
In breve, chi commette inavvertitamente un'infrazione, quindi non intenzionalmente, non può beneficiare delle stesse disposizioni applicate al conducente recidivo o a colui che infrange la legge volontariamente, se non addirittura in modo reiterato.
Se questa persona non ha commesso alcuna infrazione volontaria e non è recidiva, la sanzione è del tutto inadeguata ed estremamente severa. Le conseguenze possono risultare drammatiche e comportare una perdita dell'impiego e in alcuni casi persino gettare una famiglia nella precarietà.
La proposta di modificare l'articolo 17 LCStr deve permettere a queste persone di non depositare la loro licenza di condurre e di seguire invece una specifica formazione complementare.
L'obiettivo di questa formazione è rendere consapevoli i partecipanti che l'infrazione commessa per inavvertenza non è anodina ed evitare in tal modo la recidiva per motivi analoghi.