18.4319 · Mozione · 2018-12-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare il diritto attuale in modo che le gravi violazioni dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi possano essere punite con sanzioni veramente dissuasive.
Begründung
La recente sanzione pronunciata nei confronti di Ochsner per violazione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) ha tuttavia dimostrato le lacune della legge. La pratica da parte di Ochsner di finti sconti a livello nazionale su molti prodotti è stata punita unicamente con una multa di 4000 franchi. La legge attuale non permette infatti di infliggere una multa superiore a 5000 franchi (art. 6 e 7 del diritto penale amministrativo) se non è possibile identificare una persona fisica responsabile. Occorre notare però che al giorno d'oggi i prezzi non sono decisi da un'unica persona, ad esempio il responsabile di una succursale, ma nella sede dell'azienda da varie persone (gruppo marketing, logistica, responsabile vendite, ecc.). Le sanzioni previste in caso di violazione dell'OIP sono pertanto superate dalla prassi attuale delle aziende. Le multe sono semplici contravvenzioni e non permettono di sanzionare le truffe a livello nazionale. Sono poco dissuasive e penalizzano sia i consumatori che le aziende che rispettano la legge.
Il Consiglio federale è pertanto incaricato di adottare misure in modo da conferire alle autorità giudiziarie un più ampio margine di manovra per sanzionare un'azienda che viola gravemente l'OIP.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. In virtù del diritto in vigore, l'esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere - ossia principalmente il fornitore di merci o di servizi - è tenuto a far rispettare le prescrizioni dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (art. 20 OIP; RS 942.211).
Secondo il diritto penale svizzero, la punibilità delle imprese è in linea di principio sussidiaria alla punibilità delle persone fisiche. In ogni caso, presuppone sempre la prova di un'infrazione penale commessa da una persona fisica. Questo principio generale è ripreso negli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), che si applicano in virtù di un rimando contenuto nell'articolo 26 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241).
Pertanto, se l'infrazione è commessa in un'azienda, queste disposizioni pongono principalmente l'accento sulla responsabilità individuale e personale della persona fisica. Prevedono innanzitutto che si debba individuare la persona che ha commesso l'infrazione nell'azienda. Inoltre, permettono di perseguire non solo l'autore dell'infrazione ma anche il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, in veste di garante, doveva impedire per legge che l'infrazione fosse commessa nonché vigilare sull'autore della stessa. Se la posizione di garante è esercitata da una persona giuridica, anche le infrazioni commesse dai collaboratori possono essere imputate agli organi dirigenti dell'azienda (ad. es membri del consiglio d'amministrazione). L'azienda può essere sanzionata al posto di una persona fisica soltanto sussidiariamente e a due condizioni: la multa applicabile non supera i 5000 franchi (casi di poco conto) e la determinazione delle persone fisiche punibili esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena.
Secondo il Consiglio federale gli strumenti a disposizione in virtù del diritto in vigore sono sufficienti per identificare e perseguire le persone fisiche responsabili di infrazioni all'OIP.
2. Le infrazioni all'OIP sono contravvenzioni e sono perseguite d'ufficio, conformemente alle disposizioni della LCSl. Quest'ultima punisce con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di indicare i prezzi o il prezzo unitario, indica prezzi in modo fallace, contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità o non fornisce le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 24 LCSI). Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una multa sino a 10 000 franchi. Se, eccezionalmente, viene sanzionata un'azienda, quest'ultima è punita con una multa fino a 5000 franchi.
Il Consiglio federale ritiene che il sistema attuale delle sanzioni previste per le infrazioni all'OIP sia sufficientemente rigoroso e permetta di reprimerle efficacemente. Come menzionato sopra, le aziende possono essere perseguite direttamente soltanto in modo sussidiario e a condizioni rigorose. La cerchia delle persone fisiche punibili è ampia e le multe che possono essere inflitte sono elevate. In fin dei conti, la colpevolezza dell'autore deve essere valutata dal giudice penale in funzione della fattispecie e la multa deve corrispondere alla gravità dell'infrazione. Il giudice valuterà inoltre se si tratta di una prima infrazione o se il colpevole è recidivo. Se alcune infrazioni sono punite con multe che sembrano troppo leggere, il problema è legato all'applicazione della legge e non alle pene previste.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.