Legge sull'asilo, autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa per determinate categorie di persone. I cantoni devono poter decidere
18.4331 · Mozione · 2018-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale adotta le misure necessarie per permettere ai Cantoni di prorogare soltanto le autorizzazioni d'esercitare un'attività lucrativa per determinate categorie di persone oltre lo scadere del termine di partenza, se circostanze speciali lo giustificano. In tal senso, l'articolo 43 capoverso 3 LAsi potrebbe essere modificato come segue:
"I Cantoni sono autorizzati a prorogare l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa per determinate categorie di persone oltre lo scadere del termine di partenza, sempre che circostanze speciali lo giustifichino. Questa disposizione si applica per analogia anche alla procedura d'asilo di cui all'articolo 111c."
Begründung
Attualmente, quando un richiedente l'asilo avvia una procedura in Svizzera, ottiene un permesso N che gli consente di formarsi o di esercitare un'attività lucrativa secondo le condizioni d'impiego stabilite dalle competenti autorità cantonali. Se una domanda d'asilo è stata respinta con decisione esecutiva, l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa si estingue allo scadere del termine impartito al richiedente per lasciare il Paese (termine di partenza).
Può tuttavia trascorrere molto tempo fino all'allontanamento effettivo, in particolare in assenza di un accordo di riammissione con il Paese d'origine, assenza che impedisce qualsiasi rinvio forzato.
Mentre gli interessati seguono una formazione, lavorano e contribuiscono allo sviluppo economico della Svizzera, dall'oggi al domani si ritrovano a ricorrere al soccorso d'emergenza, dipendenti dall'aiuto sociale e senza possibilità di lavorare. Si tratta di una perdita finanziaria importante per i datori di lavoro che hanno deciso di assumere un richiedente l'asilo e di formarlo. I datori di lavoro che lo desiderano dovrebbero poter chiedere di conservare il loro impiegato fino al momento dell'allontanamento effettivo.
In determinate situazioni particolari, la legge attuale prevede la possibilità di prorogare le autorizzazioni d'esercitare un'attività lucrativa oltre lo scadere del termine di partenza. Le domande sono tuttavia complesse e coinvolgono due dipartimenti federali.
Delegare la competenza dei dipartimenti federali ai Cantoni semplifica la procedura. Conoscendo al meglio la situazione del suo mercato del lavoro e le sue esigenze economiche, ogni Cantone dovrebbe poter decidere autonomamente in materia. Ciò permetterebbe inoltre di evitare procedure amministrative lunghe e superflue, che generano oneri burocratici per la Confederazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° marzo 2019 entreranno in vigore le modifiche di legge relative al riassetto del settore dell'asilo. Da allora la maggior parte dei richiedenti l'asilo sarà alloggiata per 140 giorni al massimo in centri della Confederazione. Durante questo periodo non saranno autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, in quanto devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per lo svolgimento della procedura celere e cadenzata e per l'esecuzione di un eventuale allontanamento.
Le persone per cui occorre effettuare accertamenti approfonditi saranno oggetto di una procedura ampliata. Come oggi, saranno attribuite a un Cantone per la durata della procedura d'asilo. Nel Cantone non sottostanno più al divieto di lavorare. Il rilascio dei pertinenti permessi rientra nella competenza dei Cantoni.
Nel caso delle persone obbligate a partire, un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa si estingue per legge con lo spirare del termine di partenza fissato (art. 43 cpv. 2 della legge sull'asilo, LAsi; RS 142.31). È logico che le persone che non possono più restare in Svizzera smettano di lavorare. Inoltre, in tal modo queste persone sono meno motivate a restare in Svizzera e incitate a lasciare volontariamente il Paese.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, autorizzare i Cantoni a prorogare oltre lo scadere del termine di partenza le autorizzazioni d'esercitare un'attività lucrativa per determinate categorie di persone in presenza di particolari circostanze (art. 43 cpv. 3 LAsi). Questa normativa continuerà ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore delle modifiche di legge relative al riassetto del settore dell'asilo. Intende permettere di continuare a svolgere un'attività lucrativa a determinate categorie di persone il cui allontanamento non può essere eseguito a breve o medio termine e che non possono essere ammesse provvisoriamente. Una tale proroga consente di sgravare i Cantoni e di evitare il versamento non giustificato di prestazioni di aiuto sociale o di soccorso d'emergenza. Ciò presuppone tuttavia una decisione generale del DFGP per determinate categorie di persone (si veda anche art. 82 cpv. 2bis LAsi). Questo disciplinamento è anche nell'interesse di un'esecuzione efficace dell'allontanamento.
Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno conferire ai Cantoni la prerogativa di decidere in merito alla proroga dell'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.