18.4340 · Interpellanza · 2018-12-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel mio Cantone si osserva che l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) interviene in modo relativamente sistematico nelle procedure edilizie di competenza municipale o addirittura cantonale.
La pianificazione del territorio è però un settore di competenza cantonale.
È dunque lecito chiedersi per quale ragione l'ARE interferisce nelle procedure locali, cosa che, oltre a renderle più complesse, le rallenta pure.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
a. Sulla base di quali disposizioni legali l'ARE interviene nelle procedure cantonali o comunali?
b. Gli interventi dell'ARE sono frequenti? Quanti ve ne sono stati negli ultimi 12 mesi?
c. Quale scopo persegue l'ARE intromettendosi in procedure cantonali?
d. L'ARE interviene in tutti i Cantoni della Svizzera, in che misura e perché?
e. Infine, quanti collaboratori dell'ARE si occupano di dossier cantonali?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 75 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale, mentre la relativa esecuzione è essenzialmente di competenza dei Comuni. La Confederazione ha fatto uso della sua competenza in particolare emanando la legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Ha anche il compito di vigilare sul rispetto di questa legge federale da parte dei Cantoni (cfr. art. 49 cpv. 2 Cost.). Nell'ottica del diritto in materia di pianificazione della Confederazione, l'articolo 12a capoverso 3 lettera g dell'ordinanza del 6 dicembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Org-DATEC; RS 172.217.1) stabilisce che l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), insieme ai Cantoni, provvede a un'esecuzione corretta del diritto in materia di pianificazione del territorio.
Per poter svolgere in modo appropriato i compiti di sorveglianza che gli spettano, l'ARE deve essere a conoscenza delle importanti decisioni d'esecuzione emanate a livello cantonale nel settore della pianificazione territoriale. Questo è fra l'altro lo scopo dell'articolo 1 lettera c dell'ordinanza dell'8 novembre 2006 concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico (RS 173.110.47), secondo il quale le decisioni cantonali di ultima istanza nell'ambito della pianificazione territoriale che possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico devono essere notificate all'ARE. Inoltre, conformemente all'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015 sulle abitazioni secondarie (OASec; RS 702.1), all'Ufficio devono essere notificate anche le varie decisioni delle autorità preposte alle autorizzazioni edilizie in materia di abitazioni secondarie.
L'ARE stabilisce le priorità relative alla collaborazione con i Cantoni e alle misure come l'informazione e la consulenza. È possibile fare ricorso contro una decisione comunale o cantonale soltanto a titolo sussidiario qualora altri mezzi meno incisivi non abbiano sortito l'effetto desiderato.
Visto quanto precede, alle domande concrete può essere risposto come segue:
a. La base giuridica per l'attività di vigilanza dell'ARE è costituita dall'articolo 49 capoverso 2 della Costituzione, che chiede alla Confederazione di vigilare sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. Il diritto di ricorso dell'ARE si fonda sull'articolo 89 capoverso 2 lettera a, e sull'articolo 111 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) in combinato disposto con l'articolo 48 capoverso 4 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).
b. Nel 2018 l'ARE ha inoltrato sette ricorsi alle autorità cantonali di ricorso. Inoltre, a cadenza semestrale organizza uno scambio di esperienze con rappresentanti della autorità cantonali specializzate competenti nel settore delle costruzioni fuori delle zone edificabili per discutere delle questioni in materia di esecuzione. Infine, in caso di necessità l'ARE fornisce alle autorità competenti informazioni in merito alle condizioni previste dal diritto federale per il rilascio delle autorizzazioni.
c. L'obiettivo delle misure di sorveglianza adottate dell'ARE consiste nel favorire nel modo più efficiente possibile una pianificazione del territorio in linea con gli obiettivi e i principi ad essa legati, cercando di interferire il meno possibile con le competenze dei Cantoni. Garantendo un'esecuzione corretta della legislazione in materia di pianificazione del territorio viene inoltre migliorata la certezza del diritto anche per i Cantoni.
d. L'ARE interviene in tutti i Cantoni sulla base degli stessi criteri.
e. Nell'elaborare un ricorso da presentare dinnanzi alle autorità di ricorso cantonali, sono sempre coinvolte da una a due persone. Il carico è dell'ordine di pochi posti di lavoro a tempo pieno.
Risposta del Consiglio federale.