18.4344 · Mozione · 2018-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di stralciare l'articolo 261 del Codice penale (Perturbamento della libertà di credenza e di culto). L'articolo 261bis (Discriminazione razziale) va mantenuto integralmente e ripreso quale nuovo articolo 261.
Begründung
L'articolo 261bis CP (Discriminazione razziale) tutela giustamente le religioni e altri gruppi della nostra società dall'odio, dalle discriminazioni, nonché da svilimenti o diffamazioni sistematici. Vi sono pure gli articoli 173 a 177 CP, che ci proteggono tutti dalle lesioni dell'onore e dalle ingiurie. Anche il Codice civile prevede, agli articoli 28 segg., disposizioni per combattere le lesioni della personalità.
In Svizzera tuttavia continua a essere punita anche la blasfemia. L'articolo 261 CP (Perturbamento della libertà di credenza e di culto) non punisce direttamente la denigrazione di Dio, ma il fatto di schernire "le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio". Ciò significa che le convinzioni religiose non possono essere criticate pubblicamente nella stessa misura possibile per altri tipi di convinzioni.
Questa fattispecie penale separata non è più al passo con i tempi in uno stato laico e liberale. Lo si constata anche in altri Stati europei quali la Danimarca, la Francia, la Norvegia e Malta, che hanno già abolito il divieto di blasfemia. A fine ottobre 2018 è seguita a ruota anche la cattolica Irlanda, che in votazione popolare ha accolto, con due terzi dei voti, lo stralcio del divieto di blasfemia.
È ora che la Svizzera faccia lo stesso. Anche per inviare un segnale chiaro ai Paesi che tramite il divieto di blasfemia perseguono minoranze religiose e laici, condannandoli spesso al carcere o addirittura alla pena di morte.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 261 del Codice penale (CP; RS 311.0) punisce con una pena pecuniaria chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa, chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione e chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione.
I beni giuridici tutelati dall'articolo 261 CP sono la libertà di credo e la pace religiosa, mentre la norma anti-discriminazione (art. 261bis CP) protegge la dignità umana e la pace pubblica. Dal canto loro, gli articoli 173segg. CP tutelano l'onore personale.
Oggigiorno le questioni religiose ed etiche sono affrontate liberamente e apertamente, il che è peraltro conforme alla libertà di opinione garantita dalla Costituzione (art. 16 della Costituzione federale, Cost.; RS 101). Pertanto non si può ammettere alla leggera un attacco "abietto" nei confronti di sentimenti religiosi ai sensi dell'articolo 261 CP. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non sono punibili tutte le critiche, neanche se interpretabili come offensive, provocatorie o derisorie, ma soltanto quelle che mirano a disprezzare e denigrare e che, per la loro forma o contenuto, violano il principio elementare della tolleranza (ZR 85 [1986], n. 44, 111). La libertà di opinione costituisce l'elemento centrale di uno Stato liberale. Non è tuttavia assoluta e deve essere applicata in maniera responsabile. In questo contesto, l'articolo 261 CP offre strumenti che permettono di garantire la convivenza pacifica delle religioni.
L'articolo 261 CP non tutela soltanto la convivenza pacifica di tutte le religioni, bensì anche il diritto al rispetto delle convinzioni religiose, garantendo così anche alle minoranze una protezione penale dalle persecuzioni. Questa protezione è un'espressione della libertà di coscienza e di credo, esplicitamente garantita nell'articolo 15 Cost.
Il confronto con norme di diritto estero risulta sempre complesso, in particolare quando l'analisi non considera il contesto delle tradizioni e degli ordinamenti giuridici dei Paesi esteri. L'articolo abrogato della Costituzione irlandese, ad esempio, definiva come reato punibile dalla legge la diffusione di "propositi blasfemi, sediziosi e indecenti". Tale disposizione andava tuttavia ben oltre quanto previsto dall'articolo 261 CP, che si limita alla protezione della libertà di credo e della pace religiosa.
Il Consiglio federale, dopo aver effettuato un'analisi approfondita nel quadro dell'armonizzazione delle pene, non ha ritenuto necessario modificare o abrogare l'articolo 261 CP (Messaggio 18.043, del 25 aprile 2018 concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni; progetto attualmente discusso in Parlamento).
In sintesi, il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'articolo 261 CP debba essere preservato, innanzitutto per argomenti oggettivi ma anche perché si evita in tal modo di inviare un segnale negativo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.