18.4350 · Interpellanza · 2018-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. La Svizzera può fornire assistenza giudiziaria in caso di finanziamenti illeciti a partiti all'estero provenienti dal nostro Paese, se tali finanziamenti violano il diritto locale?
2. In caso negativo: quali provvedimenti legislativi sono necessari per rendere possibile in futuro l'assistenza giudiziaria in tali casi?
Begründung
Il caso dei finanziamenti all'Alternative für Deutschland (AfD) in Germania riguarda anche la Svizzera. Infatti si presume che dietro a una delle dubbiose donazioni pari a 130 000 euro all'AfD si celerebbe una persona domiciliata nel Canton Zurigo. Tuttavia, la legge tedesca sui partiti vieta i finanziamenti provenienti da fuori dell'UE. I nomi dei finanziatori che versano più di 10 000 euro devono essere segnalati e le donazioni superiori a 50 000 euro devono essere rese immediatamente pubbliche. Questo non è avvenuto nel caso dei finanziamenti all'AfD.
Il Ministero pubblico di Costanza ha pertanto avviato indagini nei confronti di Alice Weidel, copresidente dell'AfD nel Bundestag, nonché di altre tre persone della sezione Lago di Costanza, e sta apparentemente preparando una domanda di assistenza giudiziaria destinata alla Svizzera. È quindi lecito chiedersi se la Svizzera sia autorizzata e disposta a contribuire, nel quadro di una rogatoria, a chiarire questo dubbioso finanziamento all'AfD dalla Svizzera. Per fornire assistenza giudiziaria occorre tuttavia che la fattispecie sia punibile anche nel nostro Paese. Ma dato che il diritto federale non prevede alcuna restrizione per i finanziamenti ai partiti, è lecito dubitare della possibilità di dare seguito a un'eventuale domanda di assistenza giudiziaria. Questa situazione insoddisfacente non è soltanto irritante e incomprensibile, ma rappresenta anche un serio rischio per la reputazione del nostro Paese.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo la legge federale sull'assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP; RS 351.1), nell'esecuzione di una domanda estera di assistenza giudiziaria possono essere ordinate misure coercitive soltanto se dall'esposizione dei fatti risulta che l'atto perseguito all'estero sarebbe punibile anche in Svizzera (art. 64 cpv. 1 AIMP). Questa condizione è prevista peraltro in tutti i trattati bilaterali di assistenza giudiziaria della Svizzera e si applica anche alle diverse convenzioni multilaterali di assistenza giudiziaria, alle quali la Svizzera ha sistematicamente apportato una riserva in tal senso. Le misure coercitive sono atti procedurali compiuti dalle autorità di assistenza giudiziaria che tangono i diritti fondamentali degli interessati e servono ad acquisire prove o a sequestrare valori patrimoniali (p. es. citazioni, interrogatori, perquisizioni, sequestro di documenti o di valori patrimoniali e misure di sorveglianza segrete). La notifica di documenti non costituisce invece una misura coercitiva. Per poter valutare la questione della doppia punibilità, va operata una sussunzione della fattispecie illustrata nella domanda di assistenza giudiziaria come se la Svizzera avesse avviato un procedimento penale per una fattispecie analoga. Si tratta quindi di stabilire se i fatti commessi e incriminati all'estero, semmai fossero stati commessi in Svizzera, adempirebbero gli elementi costitutivi di una norma penale svizzera. Dunque se una rogatoria estera si fonda su un procedimento penale per finanziamento illecito di un partito e nella domanda di assistenza giudiziaria figurano solo tali atti, l'autorità svizzera di assistenza giudiziaria non può ordinare misure coercitive in quanto tale comportamento non è punibile secondo il diritto svizzero. Una rogatoria di questo tipo dovrebbe essere respinta.
Ciò non significa tuttavia che ogni domanda di assistenza giudiziaria fondata su un procedimento per finanziamento illecito di un partito debba essere respinta. Nell'esame della doppia punibilità non è infatti determinante la concordanza delle norme penali, bensì se gli atti indicati nella rogatoria - se debitamente trasposti - sarebbero punibili secondo il diritto svizzero. L'assistenza giudiziaria può dunque essere concessa anche per perseguire atti che il diritto dello Stato richiedente qualifica come finanziamento illecito di partiti politici ma sono ciononostante punibili in Svizzera perché adempiono gli elementi oggettivi della fattispecie di un altro reato, ad esempio la corruzione, la falsità in documenti o le false indicazioni su attività commerciali. Lo Stato richiedente può utilizzare le prove acquisite in esecuzione di una tale domanda di assistenza giudiziaria per perseguire il finanziamento illecito di un partito, in quanto la riserva della specialità non vi si oppone. La Svizzera può fornire assistenza giudiziaria in caso di donazioni politiche dalla Svizzera a partiti all'estero soltanto se è possibile una sussunzione dei fatti in un altro reato punito dal diritto svizzero.
2. La doppia punibilità è un principio riconosciuto sul piano internazionale. Mira anzitutto a tutelare lo Stato di diritto perché, se l'atto non è punibile nello Stato richiesto, non vi è alcuna base giuridica sufficiente per applicare misure coercitive. Sarebbe peraltro problematico, sul piano dell'uguaglianza davanti alla legge, permettere misure coercitive soltanto nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale, quando in casi analoghi lo Stato richiesto non avvierebbe un procedimento penale nazionale e quindi non applicherebbe alcuna misura coercitiva.
Per poter concedere assistenza giudiziaria in casi che hanno per oggetto unicamente finanziamenti illeciti di partiti occorrerebbe quindi modificare il diritto svizzero, definendo le condizioni che rendono illecito e penalmente punibile il finanziamento dei partiti.
Risposta del Consiglio federale.