Lexipedia

18.4358 · Mozione · 2018-12-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre i necessari adeguamenti del Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale che permettano in futuro di depositare anche a livello cantonale atti in una lingua ufficiale della Confederazione. I tribunali e le autorità cantonali devono poter continuare a condurre ed evadere i procedimenti nella lingua secondo la loro legislazione sussidiaria.

Begründung

L'articolo 70 capoverso 3 della Costituzione federale postula la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche. Oggi la maggior parte delle procedure giudiziarie cantonali non rispetta questo principio. Il motivo risiede nei codici federali di diritto processuale: il CPC e il CPP. Secondo l'articolo 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone competente, secondo l'articolo 67 capoverso 1 CPP la Confederazione e i Cantoni designano la lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali. Pertanto, se ad esempio un cittadino francofono presenta un atto in francese a Zurigo, gli è impartito un termine per presentarne la traduzione in tedesco. Se non vi ottempera, di norma non si entra nel merito della sua domanda. Lo stesso accade anche nel caso opposto, ossia quello di un atto in tedesco in un Cantone francofono.

Urge adeguare questa prassi, perlomeno nel campo di applicazione dei codici di diritto processuale nazionali. Il nostro Paese investe giustamente nelle conoscenze linguistiche dei suoi cittadini e si attende da tutti perlomeno conoscenze passive di una seconda lingua ufficiale. Per le autorità giudiziarie questo è imperativo; nella loro attività devono infatti rispettare la giurisprudenza del Tribunale federale emanata nelle lingue nazionali. In seno alle autorità vale anche la regola secondo cui ognuno comunica nella sua lingua nazionale, ma capisce almeno un'altra lingua nazionale. L'adeguamento richiesto permetterebbe di applicare, perlomeno nei procedimenti giudiziari secondo il CPC e il CPP, anche ufficialmente questo principio generalizzato sul piano federale e usuale in molte imprese in favore dei ricorrenti, in particolare quelli provenienti da altre parti del Paese. I tribunali e le autorità cantonali devono poter continuare a condurre ed evadere i procedimenti nella lingua secondo la loro legislazione sussidiaria.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al mandato costituzionale per la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche. In virtù della legge sulle lingue (RS 441.1), la Confederazione ha sviluppato una politica di promozione coerente. In tale quadro deve rispettare la competenza cantonale in materia di designazione delle lingue ufficiali (art. 70 cpv. 2 della Costituzione federale, Cost.; RS 101).

Nei diversi procedimenti giudiziari le garanzie procedurali costituzionali e il buon funzionamento della giustizia richiedono, nell'interesse di tutti i partecipanti, un disciplinamento della lingua che sia prevedibile, adeguato alle esigenze ed efficace e rispetti nel contempo i principi dello Stato di diritto. Di conseguenza, i procedimenti giudiziari sono in linea di principio condotti nella lingua usuale del foro, lingua con la quale hanno grande famigliarità sia l'autorità competente sia i partecipanti al procedimento, ossia nella maggior parte dei casi la lingua ufficiale. I diversi ordinamenti procedurali designano pertanto direttamente o indirettamente la lingua ufficiale dell'autorità competente quale lingua di procedura. Nel caso delle autorità federali si tratta di tutte le lingue ufficiali della Confederazione (cfr. p. es. art. 54 della legge sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110; il caso è diverso nella procedura penale militare, PPM; RS 322.1, il cui art. 26 cpv. 1 dispone che l'autorità penale competente è determinata dalla lingua dell'imputato o indiziato); nel caso delle autorità cantonali è determinante la lingua ufficiale nel Cantone in questione (cfr. p. es. art. 129 del Codice di procedura civile, CPC; RS 272) o la lingua designata dal Cantone per lo svolgimento del procedimento (cfr. p. es. art. 67 cpv. 1 del Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). Inoltre, oggi nella prassi sono perlopiù tollerati, almeno nelle procedure civili, mezzi di prova in altre lingue ufficiali della Confederazione (e in inglese). In linea di massima il sistema esistente ha dato buoni risultati. Oltre a ciò, nell'ambito delle revisioni di legge in corso si stanno discutendo ampliamenti specifici (p. es. estensione della possibilità di presentare atti redatti in inglese nelle cause arbitrali dinanzi al Tribunale federale, FF 2018 6019segg., 6030).

Il Consiglio federale respinge per contro la proposta dell'autore della mozione di ammettere in maniera generale il deposito di atti in tutte le lingue ufficiali della Confederazione nelle procedure cantonali, e questo per vari motivi. Anzitutto una tale regola andrebbe contro l'autonomia dei Cantoni nel determinare le loro lingue ufficiali. Nell'elaborazione del CPC il Parlamento ha respinto, ritenendola incostituzionale, la proposta del Consiglio federale di permettere l'utilizzo di una lingua diversa da quella ufficiale con l'accordo del giudice e delle parti. Inoltre, non sarebbero toccate soltanto le autorità competenti, bensì tutte le parti e i partecipanti al procedimento: in ultima analisi non soltanto le autorità ma tutti i soggetti giuridici dovrebbero capire senza problemi gli atti in tutte le lingue della Confederazione e difendersi di conseguenza in un procedimento giudiziario. In tal modo si relativizzerebbe un elemento centrale della garanzia del foro e vi sarebbero rischi di abuso nei confronti delle parti più deboli. La proposta comporterebbe notevoli ritardi e spese supplementari per i tribunali e le autorità, ma anche costi aggiuntivi di traduzione per le parti. Infine va indicato che la richiesta avanzata nella mozione non è stata finora proposta da nessun partecipante ai lavori in corso per la revisione del CPC e del CPP.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.