Lexipedia

18.4363 · Mozione · 2018-12-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione federale in modo che gli operatori turistici esteri siano tassati, come in passato, sulla cifra d'affari conseguita in Svizzera e non sull'intero fatturato.

Begründung

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una modifica dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto che riguarda l'imposizione di imprese estere. La modifica riguarda soprattutto le imprese dei Paesi limitrofi che offrono e prestano gran parte dei propri servizi in Svizzera (in particolare imprese dell'edilizia e dei rami accessori).

Tuttavia sono interessati dalla modifica anche gli operatori turistici esteri che acquistano a proprio nome prestazioni in Svizzera per i loro clienti (pernottamenti, gastronomia, trasporti ecc.). Finora gli operatori turistici non erano obbligatoriamente assoggettati all'imposta e parte di essi non era registrata, il che era giustificabile dal principio di opportunità e conforme al diritto internazionale. Questa regolamentazione ha dato buoni risultati e non è stata sfruttata in maniera abusiva.

La modifica comporta che gli operatori turistici che in Svizzera conseguono un piccolo fatturato si ritirano dalla piazza elvetica (le imposte e i costi della regolamentazione superano i margini). Diversi casi sono già noti e il problema è stato anche tematizzato dall'associazione delle agenzie di viaggio facente parte della camera di commercio austriaca, che si è rivolta alla Federazione svizzera del turismo.

In tal modo si registrano perdite finanziarie per il settore turistico svizzero, il quale deve far fronte a diverse sfide, per un importo di circa 60 milioni di franchi all'anno, che a loro volta causano perdite fiscali pari a circa 10 milioni di franchi all'anno.

Il problema può essere risolto permettendo agli operatori turistici esteri di ricorrere alla precedente regolamentazione, che rispetta l'obiettivo dell'imposizione del consumatore finale sul territorio nazionale. Un eventuale margine realizzato dagli operatori turistici esteri (senza presenza in Svizzera) grazie alla vendita e alla rivendita di prestazioni (hotel, ristoranti, trasporti ecc.) non ha nulla a che vedere con la creazione di valore aggiunto in Svizzera. Laddove realizzano tale margine, esso è legato per esempio all'impegno per realizzare strategie di marketing all'estero e per questo motivo non deve essere gravato dall'IVA svizzera.

Se, per contro, l'organizzatore svolge importanti attività in Svizzera, il luogo della fornitura si trova in Svizzera ed egli sottostà all'assoggettamento per imprese situate sul territorio nazionale. Ciò viene supposto se l'organizzatore dispone di un ufficio o di accompagnatori turistici permanenti in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede che gli operatori turistici esteri siano tassati, come in passato, sulla cifra d'affari conseguita in Svizzera e non sull'intero fatturato. Sia prima che dopo la revisione parziale della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA), entrata in vigore nel 2018, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta esclusivamente sulla cifra d'affari conseguita in Svizzera.

La suddetta revisione parziale ha introdotto una nuova condizione di assoggettamento all'imposta: fino al 31 dicembre 2017, di principio anche le imprese estere potevano fornire prestazioni esenti dall'IVA sul territorio svizzero se realizzavano una cifra d'affari fino a 100 000 franchi. Dal 1° gennaio 2018 sono assoggettate all'imposta tutte le imprese in Svizzera, qualsiasi sia il loro fatturato, se realizzano una cifra d'affari a livello mondiale di almeno 100 000 franchi. L'obiettivo della revisione parziale era garantire la parità di trattamento fiscale fra le imprese svizzere e quelle estere.

L'obiettivo perseguito esplicitamente dal legislatore di equiparare le imprese svizzere a quelle estere ha indotto l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ad adeguare la prassi applicata agli operatori turistici esteri. Sino alla fine del 2017, per ragioni pratiche, gli operatori turistici esteri che fornivano esclusivamente pacchetti di prestazioni in Svizzera non venivano inseriti nel registro dei contribuenti IVA. In tal senso essi avevano un certo vantaggio nei confronti degli operatori turistici svizzeri, visto che non dovevano conteggiare l'IVA in Svizzera. Dal 2018 anche gli operatori turistici esteri sono inseriti nel registro dei contribuenti IVA e sono quindi equiparati a quelli svizzeri. Se gli operatori turistici esteri ottengono prestazioni di alberghi, ristoranti e imprese di trasporto che poi rivendono alla propria clientela svizzera o estera, hanno l'obbligo di imporre queste prestazioni. Siccome essi possono far valere la deduzione dell'imposta precedente, devono tuttavia versare l'IVA all'AFC soltanto se le prestazioni sono rivendute con un sovrapprezzo. Come in passato, le prestazioni proprie degli operatori turistici esteri, ad esempio l'ottenimento di visti o l'attività di accompagnatori turistici, non sono assoggettate all'IVA poiché sono considerate fornite all'estero.

Secondo la legge sull'IVA, le imprese estere assoggettate devono designare un rappresentante fiscale con sede sul territorio svizzero. Tuttavia il rappresentante non deve necessariamente essere una società fiduciaria né un avvocato o un membro di una determinata categoria professionale. Alle imprese estere assoggettate è richiesto inoltre il deposito di una garanzia una tantum. Dal 1° agosto 2017 la garanzia ammonta al 3 per cento della cifra d'affari imponibile che si prevede di realizzare sul territorio svizzero, in ogni caso ad almeno 2000 franchi.

Dal 2018, gli operatori turistici esteri che offrono viaggi con fermate in Svizzera e all'estero possono usufruire della regola combinatoria (regola del rapporto 70/30 per cento), che in passato era esclusa per le combinazioni fornite sia in Svizzera che all'estero. Quindi, se almeno il 70 per cento delle prestazioni di una combinazione è fornito all'estero, nel rendiconto per l'AFC tale combinazione può essere trattata come fornita all'estero. In tal caso non è dovuta alcuna imposta sulla cifra d'affari e l'imposta precedente può essere dedotta ugualmente. Per gli operatori turistici esteri che forniscono siffatte combinazioni di prestazioni ciò rappresenta un'ottimizzazione fiscale rispetto alla regola combinatoria vigente prima della revisione parziale della legge sull'IVA.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.