18.4373 · Interpellanza · 2018-12-14
Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
Liquidato
Wortlaut
Sono passati quasi cinque anni da quando il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un procedimento per crimini di guerra contro Rifaat Al-Assad, ex braccio destro del regime siriano, accusato di aver ordinato il massacro di Hama, che ha causato tra le 10 000 e le 40 000 vittime.
Tuttavia, secondo quanto affermato in una lettera inviata al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza della magistratura, il procedimento starebbe subendo un "ritardo ingiustificato ... incompatibile con l'intenzione di assicurare l'interessato alla giustizia, ritardo dovuto anche all'ingerenza politica del Governo svizzero nell'inchiesta condotta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ... Le pressioni politiche esercitate e gli ostacoli frapposti al procuratore responsabile dei dossier ... avrebbero portato alle sue dimissioni".
Tali accuse sono assai preoccupanti e mettono in discussione il principio sacrosanto dell'indipendenza della giustizia. Inoltre, la mancanza di volontà di istruire questo procedimento è in totale contrasto con la politica svizzera in materia di diritti umani.
Chiedo pertanto all'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione di rispondere alle seguenti domande:
1. Il MPC conduce le indagini con la coscienza, la rapidità e le risorse necessarie a questo procedimento?
2. Sono state esercitate pressioni politiche sul MPC per ostacolare il corretto svolgimento del procedimento?
3. Le dimissioni del procuratore responsabile del procedimento sono legate alle pressioni politiche menzionate dal relatore speciale?
4. Se la risposta alla prima domanda è "sì" e le risposte alla seconda e alla terza domanda sono "no", come spiega l'Autorità di vigilanza l'incredibile ritardo in questo procedimento?
Antrag des Bundesrates
Risposta dell’Autorità di vigilanza
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. Innanzitutto va sottolineato che la responsabilità principale di un perseguimento penale competente ed efficace, della struttura e dell'esercizio di un'organizzazione appropriata nonché dell'impiego efficace di mezzi finanziari e materiali spetta, secondo la volontà del Legislatore, al procuratore generale della Confederazione. L'Autorità di vigilanza verifica in primo luogo il rispetto della responsabilità dirigenziale da parte del procuratore generale e si impone una certa riservatezza quando si tratta dell'esercizio del suo potere discrezionale. Nel settore dell'applicazione del diritto nel caso concreto l'autorità di vigilanza non dispone delle corrispondenti competenze. L'articolo 29 della legge sull'organizzazione delle autorità penali impedisce esplicitamente all'autorità di vigilanza di impartire istruzioni al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nel singolo caso sull'apertura, lo svolgimento e la chiusura di un procedimento come pure istruzioni per l'accusa in giudizio e per l'esercizio di rimedi giuridici.
Inoltre, come già ricordato in occasione della risposta all'interpellanza Sommaruga Carlo 17.3890, l'articolo 7 della legge sul Parlamento (LParl), che disciplina i diritti di informazione dei singoli parlamentari, concerne solo informazioni del Consiglio federale o dell'Amministrazione federale, mentre non si applica alle richieste di informazioni rivolte ai Tribunali federali e al Ministero pubblico della Confederazione o all'AV-MPC (von Wyss, in: Commento alla legge sul Parlamento N. 19 sull'articolo 7 LParl); infatti l'alta vigilanza parlamentare è esercitata, ai sensi dell'articolo 52 LParl, dalle Commissioni della gestione, e le relazioni tra l'Assemblea federale e i Tribunali federali nonché l'AV-MPC sono disciplinate dall'articolo 162 LParl. Di conseguenza per le informazioni dei Tribunali federali o dell'AV-MPC si tiene conto esclusivamente dei diritti di informazione delle Commissioni, non di quelli dei singoli parlamentari.
Come il MPC ha già confermato in passato, da dicembre 2013 conduce un procedimento penale contro un cittadino siriano sulla base di una denuncia penale per sospetti crimini di guerra che si sarebbero tenuti negli anni Ottanta in Siria e per il quale il cittadino siriano, in qualità di comandante di un'unità militare, sarebbe stato presumibilmente responsabile. La competenza della Svizzera per tali crimini di guerra deriva dagli articoli 108 e 109 del previgente Codice penale militare in combinato disposto con l'articolo 3 comune delle Convenzioni di Ginevra del 1949. Come spesso capita in questi casi, le indagini si rivelano complesse e lunghe per via del momento ormai lontano del reato, del luogo del reato e della complessità degli avvenimenti da chiarire.
2./3. Il principio dell'indipendenza della giustizia (penale) è un principio processuale fondamentale che si applica anche al MPC. Nella misura in cui agisce in qualità di procura della Confederazione nell'applicazione del diritto, il MPC - come sancito dall'articolo 4 del Codice di procedura penale (CPP) - è indipendente e soggiacente soltanto al diritto. L'indipendenza del MPC è stata esaminata nell'ambito di una verifica dei Paesi (quarto ciclo di valutazione) del GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) e giudicata positivamente. Nel rapporto "Prevenzione della corruzione di parlamentari, giudici e procuratori pubblici" (n. 192) pubblicato il 15 marzo 2017, il GRECO è giunto alla conclusione che interventi di autorità politiche nell'attività concreta di perseguimento penale del MPC sono assolutamente esclusi. Questo si applica anche per il procedimento in questione e i relativi responsabili. Il controllo specialistico della conduzione del procedimento nel singolo caso spetta esclusivamente al tribunale competente e comprende anche il rispetto dei principi processuali fondamentali. Il CPP offre estese possibilità di ricorso contro decisioni e atti procedurali del MPC.
Risposta dell’Autorità di vigilanza