Commercio di oro. Diritto e obbligo di comunicazione per commercianti e fornitori di servizi di consulenza ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro
18.4374 · Mozione · 2018-12-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di assoggettare i commercianti e i fornitori di servizi di consulenza per il commercio di oro a un obbligo di diligenza esteso; le relazioni d'affari per le quali sussiste il sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo devono diventare oggetto di un diritto o di un obbligo di comunicazione in funzione dei rischi.
Begründung
Il rapporto del Consiglio federale del 14 novembre 2018 "Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani" conferma che la Svizzera è un attore chiave nel commercio mondiale dell'oro. Secondo la statistica del commercio esterno, nel 2017 la Svizzera ha importato 2404 tonnellate di oro per un valore di 69,6 miliardi di franchi e ha esportato 1684 tonnellate per un valore di 66,6 miliardi. L'oro proviene da circa novanta Paesi e viene inviato in circa settanta Stati. Tra di essi ve ne sono alcuni che non offrono quasi alcuna garanzia di rispettare elevati standard contro il riciclaggio di denaro. Il rischio che si abusi del commercio di oro per riciclare denaro è più importante di quanto stimato poiché vi è scarsa trasparenza nella tracciabilità delle catene di approvvigionamento, spesso molto complesse. Nel "Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera", il relativo gruppo di coordinamento interdipartimentale sottolinea il "rischio connesso al commercio di metalli preziosi". Nel caso del "commercio transfrontaliero di oro raffinato che coinvolge fonderie" questo rischio è "superiore". Nel settore vi è una "duplice minaccia di riciclaggio di denaro: la prima concerne l'origine delle materie preziose, che potrebbero essere state acquistate in modo criminale ..., e la seconda le materie preziose stesse, usate direttamente per riciclare denaro ...". Il numero di comunicazioni di sospetto provenienti ogni anno da questo settore (da una a tre) è ridotto. Il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha criticato la Svizzera per aver adottato un numero insufficiente di provvedimenti volti a ridurre il rischio di riciclaggio di denaro nel commercio di metalli preziosi. Nel suo avamprogetto del 1° giugno 2018 sulla revisione della legge sul riciclaggio di denaro il Consiglio federale ha previsto determinati miglioramenti. Tuttavia, per i consulenti anche il testo posto in consultazione non introduce alcuna possibilità di comunicazione, mentre per i commercianti rimane la possibilità limitata di comunicazione, peraltro praticamente non applicata. Anche l'Associazione Svizzera dei Banchieri richiede un obbligo di comunicazione per i consulenti e il mantenimento del diritto di comunicazione per terzi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del Consiglio federale sul riciclaggio di denaro (RS 955.01) il commercio di oro è sempre classificato come attività di intermediazione finanziaria qualora riguardi metalli preziosi bancari (cfr. art. 178 cpv. 2 dell'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi; RS 941.311). Conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) i casi in cui sospettano un riciclaggio di denaro. Inoltre, l'articolo 8a LRD prevede per i commercianti obblighi di diligenza in caso di pagamenti in contanti pari o superiori a 100 000 franchi mentre l'articolo 9 capoverso 1bis LRD un obbligo di comunicazione. In occasione della procedura di consultazione del 1° giugno 2018 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, è stato proposto un abbassamento del valore soglia da 100 000 a 15 000 franchi per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose. Anche il commercio di oro, in quanto metallo prezioso, è toccato da questa misura, fintanto che non debba già essere classificato come attività di intermediazione finanziaria. Per quanto riguarda la patente di fonditore, secondo la legge sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31) e la relativa ordinanza esistono parimenti obblighi di diligenza, come quello di chiarire la provenienza delle materie da fondere e, nel caso si sospetti una provenienza illecita, quello di avvertire l'autorità competente. Il testo posto in consultazione citato in precedenza prevede inoltre l'introduzione di una patente obbligatoria per l'acquisto di vecchi metalli preziosi. Infine, nel quadro della valutazione dei pareri pervenuti, si sta esaminando la proposta del settore di ampliare le competenze dell'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (cfr. al riguardo anche le raccomandazioni formulate nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Recordon 15.3877).
Nell'avamprogetto è stata anche introdotta la nuova categoria dei "consulenti", alla quale si applicano gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD. Tale categoria fornisce in particolare servizi nell'ambito della costituzione, della gestione e dell'amministrazione di società e trust. Di conseguenza non sussiste alcuna relazione diretta con il commercio di oro. Nei pareri pervenuti, numerosi partecipanti alla consultazione hanno chiesto di introdurre un obbligo o un diritto di comunicazione anche per i consulenti. Al momento si stanno ancora analizzando i risultati della consultazione. Il disegno di legge e il messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro verranno presumibilmente adottati nella prima metà del 2019.
In base a quanto precede il Consiglio federale ritiene di aver già tenuto conto delle richieste dell'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.