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18.4377 · Interpellanza · 2018-12-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Ai sensi di legge (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni; LPGA, Legge federale sulla procedura amministrativa; PA), le procedure amministrative devono essere svolte nella lingua delle parti interessate, purché si tratti di una delle quattro lingue ufficiali svizzere.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Considerato il fatto che tutti i lavoratori dipendenti in Svizzera versano gli stessi contributi salariali all'assicurazione contro la disoccupazione, per quale motivo alcuni assicurati, a causa della loro provenienza territoriale, sono sfavoriti nel ricevere le prestazioni cui hanno diritto (spese di traduzione, allungamento della procedura e ritardi nel versamento dell'indennità, complicazioni amministrative, ecc.)?

2. Come può la Confederazione accettare che alcune regioni linguistiche siano discriminate in termini di versamento delle indennità per insolvenza?

3. Chi deve pagare le spese di traduzione o garantire un servizio di traduzione per gli assicurati nelle procedure di richiesta delle indennità per insolvenza?

4. Quali misure intende adottare la Confederazione o la Segreteria di Stato dell'economia per garantire che i beneficiari di assicurazioni sociali nazionali non siano discriminati (spese supplementari legate ai lavori di traduzione e allungamento della procedura)?

Begründung

I lavoratori dipendenti romandi e ticinesi dell'azienda OVS/Sempione Fashion sono stati recentemente discriminati a livello linguistico nella procedura di richiesta dell'indennità per insolvenza (II). La loro azienda, fallita, aveva la sede sociale nel Cantone di Svitto. Competente per le II era quindi la cassa di disoccupazione di tale Cantone. Quest'ultima ha comunicato con gli assicurati unicamente in tedesco.

Eppure la scelta della lingua della procedura è sancita per legge: la LPGA disciplina la procedura in materia di assicurazioni sociali. L'articolo 55 capoverso 1 LPGA precisa che le procedure che non sono fissate nella LPGA sono disciplinate conformemente alla PA. Quest'ultima stabilisce che i procedimenti si svolgono in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua delle parti interessate (art. 33a). Considerato quanto precede, ogni procedura relativa a un'assicurazione nazionale, come la legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza, deve quindi essere svolta nella lingua della persona interessata.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il versamento dell'indennità per insolvenza (II) compete alla cassa pubblica di disoccupazione del Cantone nel quale è stata aperta la procedura d'esecuzione o di fallimento nei confronti del datore di lavoro, indipendentemente dal luogo di domicilio degli assicurati. In qualità di servizio cantonale, la cassa pubblica di disoccupazione utilizza, nel suo lavoro e per le comunicazioni, la o le lingue ufficiali del suo Cantone in virtù del principio di territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.; RS 101). Il fatto che i dipendenti della OVS/Sempione Fashion AG abbiano dovuto comunicare in tedesco con la cassa pubblica di disoccupazione del Cantone di Svitto, a cui compete il versamento delle II, è conforme al diritto.

L'articolo 33a della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), secondo cui il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni, è applicabile unicamente ai procedimenti dinanzi alle autorità federali (art. 1 cpv. 1 PA). Il fatto che la cassa pubblica di disoccupazione versi prestazioni basate sulla legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 33a PA.

2. La Confederazione rispetta il diritto dei Cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali e accetta che le autorità cantonali utilizzino, nel loro lavoro e per le comunicazioni, unicamente la o le lingue scelte.

3. Le spese di traduzione devono essere coperte dall'assicurato poiché né la LADI né la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni (RS 830.1) forniscono una base legale che ne preveda l'assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4. Per aiutare le persone assicurate, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) mette a loro disposizione vari opuscoli informativi in francese, tedesco e italiano sui vari tipi di prestazioni. Naturalmente, anche tutti i moduli di domanda delle prestazioni sono disponibili in queste lingue.

Inoltre, se in un fallimento sono implicate varie regioni, la SECO invita le casse cantonali di disoccupazione a chiedere l'aiuto di altre casse pubbliche di disoccupazione per il disbrigo dei casi d'indennità (art. 78 OADI; RS 837.02). Questa possibilità permette di facilitare il compito degli assicurati provenienti da un'altra regione.

Risposta del Consiglio federale.