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Prodotti alimentari lavorati. Migliorare la dichiarazione di provenienza delle materie prime utilizzate

18.4381 · Mozione · 2018-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge sulle derrate alimentari in modo da rendere più trasparente la provenienza delle materie prime utilizzate nei prodotti alimentari lavorati.

Begründung

Nelle discussioni precedenti la votazione sull'iniziativa per alimenti equi, fautori e avversari si trovavano d'accordo su un punto: che una dichiarazione dettagliata delle derrate alimentari sia la condizione indispensabile per un'autentica libertà di scelta dei consumatori. Oggi, purtroppo, gli offerenti e i produttori non sono tenuti a dichiarare sulle etichette dei loro prodotti da dove provengano le principali materie prime. L'origine dev'essere dichiarata solo per le materie prime che rappresentano più del 50 per cento del prodotto lavorato, nel caso degli ingredienti di origine animale addirittura soltanto il 20 per cento. Questo significa che nei piatti pronti, per esempio a base di carne di pollo, non è dato sapere se la carne proviene dal Brasile o dalla Cina. E che i pomodori utilizzati per produrre pelati in Italia possono benissimo essere cinesi così come il formaggio fresco prodotto in Francia può contenere latte di qualsiasi Paese. I consumatori sono informati solo parzialmente sui principali ingredienti degli alimenti lavorati.

Urge dunque una dichiarazione d'origine più precisa per gli ingredienti principali. Il Parlamento aveva già discusso a fondo l'introduzione di un obbligo di dichiarazione più severo per le derrate alimentari imballate in occasione della revisione della legge sulle derrate alimentari (2013/14). Purtroppo, il Consiglio degli Stati si impose sul Consiglio nazionale. Trasparenza e informazione assumono un'importanza sempre maggiore per le derrate alimentari. In altri Paesi europei, le prescrizioni per la dichiarazione vengono inasprite. In Italia, per esempio, è stato recentemente introdotto l'obbligo di dichiarare la provenienza del grano duro utilizzato per la pasta, perché gli italiani vogliono sapere se è importato dal Canada ed è stato trattato con il controverso erbicida glifosato. La Svizzera è in ritardo e permette ancora dichiarazioni di provenienza molto generali come Europa o Sudamerica. Dichiarazioni di provenienza il più possibile complete anche per le derrate alimentari lavorate aumentano la libertà di scelta dei consumatori, proteggono dagli inganni e creano fiducia nei confronti del settore alimentare.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù della rivista legge sulle derrate alimentari entrata in vigore il 1° maggio 2017 (art. 13 cpv. 1 lett. c; RS 817.0), il Consiglio federale può già oggi prescrivere la dichiarazione dell'origine delle materie prime. Secondo l'articolo 16 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16), l'origine degli ingredienti delle derrate alimentari deve essere indicata se la presentazione del prodotto induce a pensare che abbiano un'origine diversa e se la loro parte nel prodotto finito è superiore al 50 per cento o, nel caso degli ingredienti di origine animale, al 20 per cento.

Per definire le regole che disciplinano la dichiarazione degli ingredienti delle derrate alimentari si è dovuto tenere conto di diversi aspetti. Da un lato, è apparsa evidente l'inattuabilità di regolamentazioni più severe, ad esempio nel caso di ingredienti acquistati ogni giorno sul mercato mondiale e provenienti da Paesi diversi. Dall'altro, è emerso che una regolamentazione più estesa avrebbe potuto ostacolare in misura sensibile i nostri scambi commerciali con l'UE. Tutti i prodotti importati avrebbero dovuto essere etichettati ex novo, il che avrebbe comportato una riduzione dell'offerta e un aumento dei prezzi. La soluzione attuale è quindi il compromesso migliore fra trasparenza e applicabilità.

Per l'attuazione delle prescrizioni in materia di dichiarazione descritte nel primo paragrafo è previsto un termine transitorio fino alla fine di aprile del 2021. Nell'aprile del 2020, con l'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, l'UE avrà una regolamentazione analoga a quella della Svizzera. Il Consiglio federale è disposto a valutare, una volta trascorso il termine transitorio e dopo l'entrata in vigore della regolamentazione europea, se sia necessario un ulteriore adeguamento del diritto svizzero. Occorrerà anche valutare se soluzioni digitali innovative possano contribuire ad accrescere la trasparenza e abbattere gli ostacoli al commercio.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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