18.4386 · Postulato · 2018-12-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di riferire in merito ai seguenti punti:
1. In quale misura i privati e le ditte che investono nella produzione di energia da impianti fotovoltaici godono a conti fatti di parità fiscale in tutta la Svizzera?
2. Le attuali differenze nella tassazione degli investimenti e dei proventi relativi agli impianti fotovoltaici devono essere presentate in modo trasparente a tutti i livelli dello Stato, considerando i pro e i contro.
3. Devono essere illustrate le possibili agevolazioni fiscali per gli impianti fotovoltaici, al fine di garantire la buona riuscita della Strategia energetica 2050 (ad es. rimunerazione unica nello stesso anno fiscale della deduzione fiscale, nessuna differenziazione tra impianti integrati e impianti annessi).
Begründung
È evidente che l'attuale sistema fiscale per gli impianti fotovoltaici non è equo. Ad esempio nel Cantone di Berna, la tassazione nel corso della durata di vita dell'impianto può essere più elevata della rimunerazione unica della Confederazione oppure addirittura doppia rispetto alla deduzione fiscale concessa inizialmente in caso di investimento. Ciò non è comprensibile ai cittadini e si ripercuote negativamente sulla redditività degli impianti fotovoltaici e quindi sulla disponibilità a operare investimenti. Le perplessità si fanno sempre più forti, se si considera che i Cantoni prescrivono la produzione propria di energia elettrica. Tutti gli impianti fotovoltaici e i relativi proventi sono soggetti alla tassazione di Confederazione e Cantoni. Il sistema di tassazione è disciplinato in maniera diversa nei Cantoni. Il calcolo spesso complicato delle diverse tasse costituisce un inutile ostacolo per i gestori, i progettisti competenti e le autorità fiscali. Nel 2011 la Conferenza svizzera delle imposte ha pubblicato un'analisi sulla qualifica dal punto di vista del diritto fiscale degli investimenti in tecnologie rispettose dell'ambiente come gli impianti fotovoltaici (ultimo aggiornamento nel 2016; testo disponibile in tedesco e in francese). Oggi quest'analisi è superata, in quanto la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione di energia elettrica è sostanzialmente cambiata con l'introduzione delle rimunerazioni uniche. Manca una visione d'insieme dei diversi tipi di tassazione dei gestori di impianti nei vari Cantoni. Una semplificazione in questo ambito è più che necessaria.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Secondo il sistema, gli investimenti in impianti fotovoltaici e il reddito che ne risulta sottostanno a un regime fiscale diverso nella sostanza privata e nella sostanza commerciale. La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) dispone che nella sostanza privata i costi d'installazione sostenuti per edifici esistenti siano equiparati ai costi deducibili. Conformemente alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), i Cantoni possono prevedere deduzioni per il risparmio energetico (art. 9 cpv. 3 LAID). Gli incentivi fiscali eventualmente contemplati dal diritto cantonale soggiacciono alla regolamentazione della LIFD. Il contribuente che effettua lo stesso investimento in un immobile nuovo o di sostituzione non ha diritto alla deduzione, poiché le spese sostenute costituiscono costi d'investimento. In un caso concreto il Tribunale federale ha stabilito il momento a partire dal quale un immobile nuovo o di sostituzione può essere qualificato come edificio esistente (sentenze 2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18.12.2012). Secondo le sentenze emesse, un impianto fotovoltaico installato poco più di due anni dopo la fabbricazione dell'immobile non deve più essere considerato legato all'acquisto, pertanto i costi d'installazione sono fiscalmente deducibili. Le misure di sostituzione di vecchi elementi di costruzione rientrano fra le misure di manutenzione degli immobili che danno diritto a una deduzione, basata sull'importo effettivo dei costi o forfettaria.
Se riceve contributi d'incentivazione dall'ente pubblico (tra cui una rimunerazione unica della Confederazione), per l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente, il contribuente può far valere solo le spese effettive a suo carico. Al contrario, i contributi d'incentivazione per un immobile nuovo o di sostituzione sono irrilevanti ai fini dell'imposta sul reddito, ma in caso d'imposizione degli utili da sostanza immobiliare, tali contributi determinano una riduzione dei costi d'investimento. La vendita di energia elettrica rinnovabile prodotta da un impianto fotovoltaico genera un reddito imponibile da sostanza immobiliare, che si tratti di rimunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica o di commercializzazione diretta.
Per quanto riguarda gli immobili nella sostanza commerciale, le regole di valutazione della contabilità commerciale si applicano sia nella LIFD che nella LAID. Gli investimenti negli impianti fotovoltaici rientrano fra i costi d'investimento soggetti all'obbligo di iscrizione all'attivo. Considerato il principio dell'espressione al lordo, devono essere iscritti all'attivo anche i contributi d'incentivazione e le rimunerazioni uniche della Confederazione. La diminuzione di valore è espressa per mezzo degli ammortamenti. Le misure per la sostituzione di vecchi elementi di costruzione rientrano nelle spese giustificate dall'uso commerciale, il cui importo effettivo deve sempre essere comprovato. La vendita di energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico detenuto nella sostanza commerciale (rimunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica o commercializzazione diretta) è parte dei proventi da attività lucrativa indipendente o utile aziendale imponibile, nel caso delle persone giuridiche. I contributi d'incentivazione sono sempre considerati reddito o ricavo e comportano una diminuzione dei costi d'investimento in caso di imposizione degli utili da sostanza immobiliare.
I principi d'imposizione appena descritti vengono verificati periodicamente dalla Conferenza svizzera delle imposte e aggiornati nell'ambito di un'analisi (http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Analyse_Photovoltaik_V2016%20final.pdf) che aiuta i Cantoni a definire la loro prassi.
3. Nel quadro dell'esecuzione del diritto fiscale, ad esempio al momento della stima di un immobile dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, i Cantoni dispongono di un margine di discrezionalità adeguato, limitato dal principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.). Questo margine risponde alle esigenze del federalismo nel campo fiscale, un principio che in Svizzera ha dimostrato la sua validità. La strategia energetica 2050 può essere attuata sulla base dei principi d'imposizione summenzionati. Per questa ragione il Consiglio federale non vede la necessità di legiferare in materia né di stilare un rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.