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18.439 · Iniziativa parlamentare · 2018-06-15

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali è modificata come segue:

Art. 2 Competenza

Cpv. 1

... L'emanazione di misure coercitive necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale mediante decreto federale.

...

Begründung

La Costituzione federale conferisce al Consiglio federale e all'Assemblea federale il mandato di tutelare la neutralità della Svizzera (art. 173 cpv. 1 lett. a e art. 185 Cost.). Eppure secondo il diritto vigente l'emanazione di misure coercitive compete esclusivamente al Consiglio federale. La politica interna svizzera è incentrata sulla democrazia diretta. Tuttavia nella politica estera il Consiglio federale detiene perlopiù un potere decisionale esclusivo. È quindi giunto il momento di fondare anche la politica estera maggiormente su elementi democratici. L'Assemblea federale è l'organo supremo della Confederazione ed è eletta direttamente dal Popolo. L'obbligo del consenso da parte dell'Assemblea federale per l'emanazione di misure coercitive a livello internazionale legittima maggiormente sotto il profilo democratico la politica estera e la neutralità della Svizzera e la ripartizione delle competenze tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale ai sensi della Costituzione federale è garantita.

Diritto di codecisione dell'Assemblea federale per le sanzioni internazionali | Lexipedia | Lexipedia