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18.4390 · Interpellanza · 2018-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Quali basi legali vanno modificate affinché la partecipazione di deputate in congedo di maternità alle sedute delle camere parlamentari in cui sono state elette non sia considerata come ripresa dell'attività lucrativa (art. 16d LIPG e art. 25 OIPG)?

2. Come dovrebbe essere impostata una modifica delle basi legali per garantire il pari trattamento delle parlamentari a tutti i livelli politici e non creare nuove disparità?

3. Una soluzione a livello di legislazione federale costituirebbe un'ingerenza nell'autonomia dei Cantoni?

4. Cosa andrebbe inoltre regolamentato per evitare che si vengano a creare nuove ingiustizie o disparità giuridiche, dato che un problema analogo esiste anche in altri settori (per cariche pubbliche non politiche, insegnanti che vorrebbero partecipare sporadicamente a sedute ecc.)?

5. Tale disciplinamento potrebbe essere presentato e trattato nel quadro dei dibattiti parlamentari sul messaggio concernente la modifica della LIPG (indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato)?

6. Il Consiglio federale è favorevole a una simile modifica al fine di concretizzare la parità delle parlamentari per quanto concerne l'indennità di maternità?

Begründung

In caso di maternità, le donne esercitanti un'attività lucrativa possono contare su indennità di maternità per 14 settimane dopo il parto in virtù della legislazione sulle IPG, ma per le deputate esistono soluzioni estremamente eterogenee ai diversi livelli istituzionali. Sul piano federale, le deputate in congedo di maternità hanno sì diritto alla compensazione delle indennità giornaliere perse, ma se durante i 98 giorni adempiono il loro dovere politico partecipando a votazioni, perdono il diritto all'indennità di maternità presso un secondo datore di lavoro.

Nei parlamenti cantonali e comunali, sono previste indennità in alcuni casi ma non sempre, e vigono regolamentazioni molto eterogenee per quanto concerne la possibilità, per le madri, di partecipare a sedute durante le prime settimane dopo il parto.

Questa disparità giuridica non può essere accettata, poiché discrimina le madri che si impegnano politicamente in sede parlamentare.

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto all'indennità di maternità è disciplinato nella legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1). Secondo l'articolo 16d LIPG, se la madre riprende la sua attività lucrativa durante il congedo di maternità di 14 settimane, perde il diritto all'indennità. Questa regolamentazione riflette lo scopo dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, volto appunto a compensare la perdita di guadagno durante il congedo di maternità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 139 V 250), anche un'attività lucrativa a tempo parziale ripresa anticipatamente configura un'attività lucrativa ai sensi dell'articolo 16d LIPG che estingue il diritto all'indennità di maternità. È tuttavia prevista un'eccezione in caso di attività lucrativa con un "salario di poco conto", ovvero pari al massimo a 2300 franchi per anno civile. L'attività parlamentare è considerata attività lucrativa e la sua ripresa fa dunque di regola estinguere il diritto all'indennità di maternità, se il reddito che ne deriva è superiore al "salario di poco conto".

1./2. Affinché la partecipazione delle deputate a sedute delle camere parlamentari durante il congedo di maternità non comporti l'estinzione del diritto all'indennità di maternità, si dovrebbe procedere a una modifica della LIPG (art. 16d LIPG e art. 25 dell'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno, OIPG; RS 834.11), in base alla quale la partecipazione volontaria a sedute delle camere di parlamenti a livello federale, cantonale e comunale non comporti l'estinzione del diritto all'indennità di maternità, a prescindere dal fatto che questa partecipazione venga o meno indennizzata. Una tale regolamentazione creerebbe tuttavia una disparità tra le deputate e le altre madri esercitanti un'attività lucrativa. Un disciplinamento che non si limitasse solo alle attività delle deputate sarebbe ancora più in contrasto con lo scopo del vigente regime delle indennità per perdita di guadagno e implicherebbe sovraindennizzi.

3. Le modifiche dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno rientrano nella competenza della Confederazione. Di conseguenza, un'eventuale modifica della LIPG come quella profilata nelle risposte alle domande 1 e 2 non costituirebbe alcuna ingerenza nell'autonomia dei Cantoni.

4. Per evitare che con una modifica della LIPG si vengano a creare disparità giuridiche tra le deputate e le altre madri esercitanti un'attività lucrativa, andrebbe completamente soppressa la conseguenza giuridica dell'estinzione del diritto all'indennità di maternità in caso di ripresa di un'attività lucrativa. Una tale regolamentazione sarebbe tuttavia in contraddizione con lo scopo della stessa indennità, poiché con la ripresa dell'attività lucrativa non sussiste più una perdita di guadagno da compensare. Una seconda opzione sarebbe un aumento del "salario di poco conto" pari a 2300 franchi.

5. Il messaggio concernente la modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato) è stato trasmesso al Parlamento il 30 novembre 2018. Una nuova regolamentazione in materia potrebbe quindi essere trattata nel quadro dei pertinenti dibattiti parlamentari.

6. Dal punto di vista del Consiglio federale, la concessione dell'indennità di maternità secondo il diritto vigente non crea alcuna disparità. L'indennità è prevista alle medesime condizioni per tutte le assicurate, anche per le parlamentari a livello cantonale e comunale. Inoltre, tutte perdono il diritto all'indennità di maternità con la ripresa dell'attività lucrativa, a prescindere da quale essa sia, fatta eccezione per le attività lucrative con un salario di poco conto. Per quanto concerne eventuali differenze tra le indennità previste per le sedute parlamentari a livello cantonale e comunale, gli eventuali adeguamenti incombono ai Cantoni e ai Comuni.

Risposta del Consiglio federale.