18.4400 · Interpellanza · 2018-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. I tiratori sportivi devono dimostrare di essere membri di una società di tiro o di effettuare regolarmente esercizi di tiro con la loro arma. Secondo l'avamprogetto di ordinanza, una conferma collettiva delle società tramite registro dei membri o di tiro non è possibile. Sarebbe ipotizzabile questa semplificazione amministrativa?
2. Visto l'obbligo di fornire la suddetta prova, quali criteri e condizioni valgono per le società di tiro?
3. Gli emolumenti per le pertinenti autorizzazioni di armi o parti di armi sono alquanto elevati e irritanti per i membri di società che esercitano il tiro sportivo e il tiro fuori del servizio. Perché in caso di riparazione occorre pagare un emolumento per ogni parte d'arma e perché un tiratore sportivo non può effettuare gratuitamente tramite modulo una notifica, senza formalità burocratiche, nel caso in cui possieda più armi?
Begründung
Sia il Consiglio federale sia il Parlamento avevano promesso che la nuova legge sulle armi conforme alla direttiva UE avrebbe comportato pochi o nessun cambiamento. Dopo il lancio del referendum contro questa legge, su cui il popolo si pronuncerà presumibilmente l'anno prossimo, il Consiglio federale ha già compiuto un passo positivo verso la trasparenza pubblicando la prevista ordinanza concernente la legge sulle armi. Questo avamprogetto di ordinanza è attualmente in consultazione fino a metà febbraio 2019. I pareri devono quindi essere inviati prima di apprendere il risultato della votazione popolare.
L'analisi dell'ordinanza in base ai pareri presentati in sede di consultazione non è ancora stata effettuata. Occorre tuttavia già oggi constatare che per i tiratori sportivi sono previste alcune modifiche amministrative e finanziarie, che andrebbero riconsiderate, semplificate e mitigate.
Per mantenere le promesse fatte dal Consiglio federale e dalla maggioranza parlamentare e salvaguardare la tradizione del tiro svizzero, le normative per i tiratori sportivi e le società sportive devono essere per quanto possibili semplici e comprensibili e non sottostare ad emolumenti elevati.
Stellungnahme des Bundesrates
Quale sviluppo dell'acquis di Schengen, la modifica della direttiva UE sulle armi deve essere trasposta, anche a livello di ordinanza, entro un termine massimo di due anni, nel caso specifico entro la fine di maggio 2019. Al fine di rispettare tale scadenza, il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha posto in consultazione le sue proposte di trasposizione nell'ordinanza sulle armi, dopo l'adozione delle modifiche di legge da parte del Parlamento in data 28 settembre 2018. Nel quadro della procedura di consultazione le proposte del Consiglio federale possono essere commentate ed è possibile presentare domande in merito. Il Consiglio federale in seguito ne prenderà conoscenza.
Dopo la consultazione, le pertinenti commissioni parlamentari verranno inoltre consultate in merito al progetto di modifica dell'ordinanza sulle armi.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste.
1. I tiratori sportivi devono dimostrare, dopo cinque e dieci anni, la loro appartenenza a una società di tiro o di effettuare regolarmente esercizi di tiro soltanto se acquistano una delle armi da fuoco semiautomatiche in questione dopo l'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni giuridiche. Tale prova non è richiesta per le armi che al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono già in possesso delle persone interessate. Una conferma collettiva in cui le società indicano tutti i loro membri sarebbe eccessiva, visto che la prova deve essere fornita dai singoli tiratori sportivi e non dalla società di tiro.
2. È stato deciso di non stabilire criteri e condizioni applicabili alle società di tiro. Nell'avamprogetto di ordinanza il Consiglio federale ha tuttavia definito la forma in cui i tiratori sportivi saranno tenuti a fornire le prove richieste: possono ad esempio dimostrare la loro appartenenza a una società di tiro presentando un estratto dell'amministrazione della società di tiro. I tiratori sportivi che non sono membri di una società di tiro dimostrano di praticare con regolarità il tiro sportivo mediante un documento (ad es. modulo apposito, libretto delle prestazioni militari o libretto di tiro) che indichi i singoli esercizi di tiro effettuati.
3. L'attuale revisione adegua il diritto sulle armi vigente soltanto nella misura necessaria per trasporre la modifica della direttiva UE sulle armi. La riscossione di emolumenti non è disciplinata dalla direttiva UE sulle armi. Il diritto vigente prevede già la possibilità di rilasciare un permesso unico che autorizza l'acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, se tali oggetti sono acquistati contemporaneamente presso il medesimo alienante (art. 16 dell'ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541). Secondo la proposta del Consiglio federale, tale regolamentazione vigente andrà applicata anche se le armi semiautomatiche, per le quali prima della revisione occorreva un permesso d'acquisto di armi, sono acquistate mediante un'autorizzazione eccezionale. Il Consiglio federale esaminerà di nuovo la questione degli emolumenti quando l'esito della procedura di consultazione sarà noto.
Risposta del Consiglio federale.