18.443 · Iniziativa parlamentare · 2018-09-18
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Le legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) è modificata come segue:
Art. 42b Donazione di organi
Cpv. 1
L'assicurato indica all'assicuratore il suo consenso o il suo rifiuto a donare i propri organi, nonché le sue eventuali dichiarazioni di volontà.
Cpv. 2
La scelta dell'assicurato è indicata sulla tessera d'assicurato; il Consiglio federale ne precisa le modalità.
Cpv. 3
L'assicurato può modificare il suo consenso in qualsiasi momento; l'assicuratore gli trasmette in tal caso una tessera d'assicurato modificata.
Cpv. 4
In caso di contraddizione tra le dichiarazioni dell'assicurato concernenti il suo consenso o le dichiarazioni di volontà, fanno fede le dichiarazioni più recenti; nel caso in cui non sia possibile determinare quale sia la dichiarazione più recente, la decisione relativa alla donazione di organi compete ai parenti.
Cpv. 5
I dati relativi alla donazione di organi sono confidenziali e non possono essere comunicati a terzi da parte dell'assicuratore, ad eccezione del nuovo assicuratore in caso di cambiamento di cassa malati.
Begründung
Benché nel 2017 il numero di donatori in Svizzera sia aumentato, secondo le cifre di Swisstransplant nel dicembre 2017 circa 1480 persone erano in attesa di un organo. I pazienti che decedono ogni anno perché non è stato possibile attribuire loro un organo compatibile sono circa un centinaio.
È necessario adottare misure al fine di assicurare che nessun paziente deceda in Svizzera per mancanza di donatori di organi. Siccome una tessera di assicurazione malattie è obbligatoria dal 2010 per tutti gli assicurati, è opportuno utilizzare questo strumento già esistente per risolvere la problematica dell'iscrizione del consenso. Concretamente, in futuro sarebbe obbligatorio indicare, al momento della conclusione o del rinnovo di un contratto di assicurazione, il proprio desiderio o rifiuto di donare i propri organi.
Nel suo rapporto sul postulato 10.3703, "Per un maggior numero di donatori di organi", il Consiglio federale osserva che questo cambiamento di sistema non è esente da ostacoli. Esaminando i diversi elementi, si constata in realtà che l'iscrizione sulla tessera d'assicurato non farebbe che semplificare il sistema attuale. Inoltre un certo numero di critiche al sistema proposto sembrerebbero oggi superate:
- La firma del paziente non appare certamente sulla tessera d'assicurato (contrariamente alla tessera di donatore). Tuttavia, una firma è in ogni caso richiesta al momento di concludere o di rinnovare un contratto di assicurazione. In tal modo l'assicuratore può garantire che la dichiarazione corrisponda alla volontà del defunto.
- La nuova norma proposta renderebbe possibile una rapida modifica della tessera d'assicurato. Nei rari casi in cui una persona cambiasse parere sulla questione della donazione di organi, essa dovrebbe unicamente chiedere al suo assicuratore di farle pervenire una nuova tessera.
- I rischi di contraddizione permangono gli stessi con o senza la nuova misura: infatti già attualmente un paziente può compilare nel corso della sua vita due tessere di donatore che sono in contraddizione fra loro. Parimenti, oggi può dare il proprio consenso mediante applicazioni telefoniche o sulle reti sociali. S'impone l'adozione di una regola in caso di conflitto e per tale motivo si propone di dare sempre la priorità alla dichiarazione più recente.
- L'iscrizione dell'accettazione o del rifiuto della donazione di organi occuperebbe soltanto un piccolo spazio sulla tessera d'assicurato (come quello di una casella da crociare). Una casella supplementare potrebbe essere aggiunta se esistessero dichiarazioni di volontà. In tal caso il dettaglio sarebbe in possesso dell'assicuratore e potrebbe essere aggiunto immediatamente.
- La questione della protezione dei dati non presenta un grande ostacolo. Gli assicuratori sarebbero tenuti a garantirne la confidenzialità. La protezione dei dati non sarebbe comunque minore rispetto a quella offerta da una tradizionale tessera donatore.