18.444 · Iniziativa parlamentare · 2018-09-24
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 329c CO va integrato in modo tale che, se lo desidera, un lavoratore ottenga il diritto di prendere le proprie vacanze previste dalla legge (cfr. art. 329a cpv. 1 CO) entro un determinato lasso di tempo in prossimità della nascita del proprio figlio.
Begründung
Conformemente all'articolo 329a capoverso 1 CO i lavoratori hanno diritto a quattro, cinque settimane di vacanze all'anno.
Secondo l'articolo 329c capoverso 2 CO, il datore di lavoro stabilisce la data di queste vacanze (procedendo a una ponderazione degli interessi).
Il presente intervento preciserebbe che, se lo desidera, il lavoratore avrebbe un diritto sancito dalla legge di prendere le proprie vacanze previste dalla legge entro un determinato lasso di tempo in prossimità della nascita del proprio figlio. La controparte sarebbe naturalmente libera di estendere questa facoltà anche ad altri diritti alle vacanze previsti soltanto per contratto.
Teoricamente, la proposta potrebbe essere attuata anche quale aggiunta a un congedo paternità pagato dallo Stato.
La proposta può però essere attuata anche in luogo di un congedo paternità pagato dallo Stato: se infatti si combina il diritto previsto dalla legge a quattro, cinque settimane di vacanze con il diritto legale di prenderle in prossimità della nascita del proprio figlio, ogni lavoratore avrebbe la possibilità di un congedo pagato di quattro, cinque settimane di vacanze in quanto padre. Un congedo paternità supplementare pagato dallo Stato sarebbe quindi superfluo.