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18.460 · Iniziativa parlamentare · 2018-09-28

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La Costituzione federale dev'essere modificata come segue (ev. art. 121bis Cost.)

Titolo: Asilo; aiuto sul posto

Cpv. 1

La Svizzera si impegna all'estero in zone di protezione dove, nelle immediate vicinanze della regione di crisi, operano centri di assistenza nei quali richiedenti l'asilo e rifugiati possono trovare alloggio, cibo e protezione. La Confederazione sostiene l'aiuto fornito sul posto, in particolare se lo è da privati svizzeri e organizzazioni svizzere.

Cpv. 2

Le persone che sono giunte in Svizzera e che invocano ragioni per l'asilo o altri motivi che giustifichino la protezione, sono

- in primo luogo ricondotte senza indugio nel loro Paese d'origine o in un Paese di transito, sempreché esistano i relativi accordi di riammissione o trattati internazionali;

- in secondo luogo trasferite in una zona di protezione secondo il capoverso 1 fintanto che la loro identità sia stata accertata e che il loro status di rifugiato sia stato riconosciuto dalla Svizzera o da uno Stato terzo. Esse non possono scegliere liberamente il Paese di destinazione.

Le persone che non possono essere trasferite né in uno Stato terzo né in una zona di protezione all'estero rimangono in Svizzera, in qualità di persone del settore dell'asilo o di stranieri ammessi a titolo provvisorio, in luoghi chiaramente definiti, dove il loro soggiorno può essere controllato in ogni momento dalle autorità.

Cpv. 3

Le persone del settore dell'asilo o gli stranieri ammessi a titolo provvisorio ricevono in Svizzera esclusivamente prestazioni in natura fintanto che non sia stato riconosciuto, con decisione passata in giudicato, il loro status di rifugiato con diritto di residenza illimitato o che la loro partenza sia di nuovo possibile.

Begründung

Nel mondo i movimenti migratori incontrollati stanno aumentando. La Svizzera deve sviluppare un modello che contribuisca a gestire questo problema, che si sta ormai acuendo a livello mondiale. L'aiuto andrebbe prestato in prossimità del luogo di crisi, dove ogni franco impiegato può portare assai più umanità e aiuto.

Come in tutta Europa, oggi siamo quotidianamente confrontati con la difficoltà di distinguere, tra le persone giunte da noi, se si tratti di persone la cui vita o incolumità è in pericolo o non piuttosto di migranti alla ricerca di una vita senza preoccupazioni. Questo afflusso minaccia di gravare su di noi sia dal punto di vista sociale che finanziario.

Il nuovo articolo costituzionale proposto intende fissare i principi che regolano "la legislazione sull'asilo" (cfr. il titolo dell'art. 121 Cost.). Oggi vi sono numerose categorie di permessi di soggiorno non facilmente delimitabili. Inoltre esistono numerosi accordi internazionali concernenti il rinvio di persone nel settore dell'asilo che palesemente il Consiglio federale non può o non vuole più imporre. Espressioni inglesi come "relocation" e "resettlement" creano ulteriore confusione. Non è possibile che chiunque abbandoni o debba abbandonare la propria patria possa scegliere liberamente il luogo di destinazione.

Mediante l'articolo proposto va chiarito quanto segue:

Con i mezzi messi a disposizione occorrerà in primo luogo prestare aiuto sul posto, quanto più in prossimità della regione di crisi. La Svizzera parteciperà - come sempre in collaborazione con altri Paesi - a progetti internazionali, grazie ai quali verranno create zone di protezione.

Chi nonostante gli accordi internazionali esistenti (accordi di riammissione con singoli Stati, trattato di Dublino con alcuni Stati europei ecc.) non può essere trasferito senza indugio in uno Stato terzo, riceverà protezione in Svizzera; dovrà tuttavia rimanere - dopo la prima accoglienza nei nuovi centri federali d'asilo - in luoghi chiaramente definiti e controllabili dalle autorità, fintanto che tutte le procedure saranno concluse e si sarà stabilito con decisione passata in giudicato il riconoscimento dello status di rifugiato e che sono date le premesse per un diritto di residenza illimitato.