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18.469 · Iniziativa parlamentare · 2018-11-07

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale presenta la seguente iniziativa parlamentare:

La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale ha deciso di adeguare il disciplinamento legale nella LIFD affinché siano potenziate le competenze in materia di verifica e di vigilanza.

Begründung

La legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) prevede un aumento significativo, dal 17 al 21,2 per cento, della quota spettante ai Cantoni sulle entrate dell'imposta federale diretta (IFD).

Il rilevamento, la tassazione e la riscossione dell'IFD incombono alle autorità cantonali su mandato e per conto della Confederazione, dedotta la quota cantonale. Pur se l'articolo 104a LIFD dal 1° gennaio 2014 ha permesso di migliorare la vigilanza sull'imposta federale diretta, permangono tuttavia lacune a livello di vigilanza e di verifica. In effetti, ogni anno esse portano a una sostanziale limitazione della certificazione del Controllo federale delle finanze (CDF) nel consuntivo della Confederazione. Occorre eliminare questo stato di cose. In pratica, si individuano soprattutto nei settori qui di seguito rischi che possono comportare minori entrate e danni d'immagine:

a. nell'adempimento dei compiti (contribuenti non registrati, ad esempio gli stabilimenti delle imprese estere);

b. nelle norme in materia di assoggettamento (contribuenti indebitamente esentati dall'imposta, ad esempio gli enti pubblici o gli enti senza fini di lucro);

c. nell'assoggettamento (errore nell'assoggettamento, disposizioni particolari o statuto particolare).

Dalla lettura dei rapporti dei controlli delle finanze cantonali si evince che non sono praticamente trattati i rischi di cui alle lettere a-c. I rapporti di verifica del CDF del 12 novembre 2015 (PA 15639) e del 20 ottobre 2015 (PA 15176) evidenziano i punti deboli dell'attuale sistema di vigilanza.

Occorre quindi intervenire.

L'articolo 104a capoverso 1 LIFD obbliga i Cantoni a fare in modo che un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifichi ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione.

Oggi invece si constata che i fattori di rischio pertinenti (la tenuta del registro fiscale, dalla quale risulta la determinazione dell'assoggettamento, oppure la dichiarazione d'imposta, dalla quale si evince il completo rilevamento di tutti i contribuenti), di norma, vengono verificati con una rotazione di tre-cinque anni. In tempi di elevata mobilità delle persone fisiche e giuridiche, una frequenza di verifica talmente sporadica può non essere sufficiente. Occorre piuttosto rispettare il principio dell'annualità di cui all'articolo 104a LIFD.

Occorre poi interrogarsi se, con gli attuali standard di verifica, si può ancora sostenere il fatto di escludere la verifica materiale delle tassazioni dall'obbligo di vigilanza di cui all'articolo 104a capoverso 1 secondo periodo LIFD. Con risorse assai scarne, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) verifica le tassazioni, mentre l'organo di vigilanza finanziaria cantonale non è tenuto a procedere a una verifica materiale delle stesse.

Contrariamente al tenore dell'articolo 104a capoverso 2 LIFD, l'esecuzione sostitutiva deve poter avere luogo anche nel caso in cui il Cantone non abbia svolto regolarmente la verifica. Ciò emerge già dal messaggio concernente la modifica della LIFD del 18 aprile 2012, secondo il quale "Se l'organo cantonale di controllo delle finanze si rifiuta di effettuare regolarmente la verifica annua" o "[se un Cantone non effettua alcuna verifica o] se la stessa si rivela insufficiente" l'AFC può richiedere la verifica concernente il Cantone [interessato] (FF 2012 4239). Si può pertanto partire dal presupposto che nel redigere l'articolo 104a capoverso 2 LIFD ci si è semplicemente dimenticati di precisare che l'esecuzione sostitutiva dev'essere possibile se la verifica non è stata eseguita, se il rapporto non è stato ricevuto entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, ma anche se la verifica non è stata svolta regolarmente. Per colmare questa lacuna inerente alla verifica è necessario un disciplinamento integrativo all'esecuzione sostitutiva.

Procedere mediante iniziativa di commissione è opportuno. Quale organo incaricato dell'alta vigilanza nonché dell'esame preliminare del preventivo e del consuntivo la Commissione delle finanze ha le conoscenze specialistiche necessarie a elaborare complementi normativi appropriati e tempestivi per le attuali lacune in materia di verifica e di vigilanza.