18.487 · Iniziativa parlamentare · 2018-12-12
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) è modificata come segue:
Art. 43 cpv. 1bis
I fornitori di prestazioni informano in anticipo il paziente dei costi della prestazione. Le organizzazioni dei fornitori di prestazioni stabiliscono di comune intesa l'importo a partire dal quale tale informazione è obbligatoria. A titolo sussidiario tale importo può essere stabilito dal Consiglio federale.
Begründung
Oggi i pazienti vengono a conoscenza dei costi di una prestazione soltanto nel momento in cui ricevono la relativa fattura. Un numero crescente di assicurati desidera partecipare attivamente ai processi decisionali legati alle cure mediche. Si tratta di un'aspirazione più che legittima. Un paziente informato dei costi della prestazione è un paziente più responsabile. La conoscenza delle differenze di prezzo, talvolta notevoli, tra i singoli fornitori di prestazioni potrebbe in particolare influenzare le scelte degli assicurati che hanno optato per una franchigia elevata. Una maggiore trasparenza dei prezzi permetterà quindi di integrare meglio il paziente nei processi decisionali, rafforzerà la concorrenza tra i fornitori di prestazioni e contribuirà così a rallentare l'aumento dei costi della salute.