19.050 · Oggetto del Consiglio federale · 2019-08-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la stabilizzazione dell’AVS (AVS 21)
Ausgangslage
Il 25 settembre 2022 il Popolo svizzero è chiamato a esprimersi su una riforma di ampia portata volta a stabilizzare le finanze dell'AVS. La riforma comprende, in un unico pacchetto, due oggetti del Consiglio federale: una modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) e un decreto federale che aumenta l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Con la modifica della LAVS l'età di pensionamento delle donne è aumentata gradualmente dagli attuali 64 a 65 anni. Per le prime nove classi d'età interessate dall'aumento, che andranno in pensione nei prossimi anni, la durata del lavoro più lunga risultante dall'aumento dell'età di pensionamento viene attenuata grazie a misure compensative. La modifica prevede inoltre modalità di riscossione flessibile della rendita e rende così possibile il pensionamento anticipato agli uomini e alle donne che lo desiderano, creando nel contempo però anche incentivi per un proseguimento dell'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento. L'aumento dell'IVA pari a 0,4 punti percentuali è un finanziamento supplementare con cui si intende stabilizzare a lungo termine le finanze dell'AVS e contribuire così al mantenimento del livello delle rendite. Una coalizione composta di sindacati, partiti di sinistra e associazioni femminili ha lanciato il referendum contro la modifica di legge, depositando presso la Cancelleria federale oltre 50 000 firme valide; la riuscita del referendum è stata constatata il 29 aprile 2022. I promotori del referendum si oppongono all'innalzamento dell'età di pensionamento e alla riduzione delle rendite a scapito delle donne. Il decreto federale concernente il finanziamento supplementare dell'AVS sottostà a referendum obbligatorio e necessita pertanto dell'approvazione sia del Popolo che dei Cantoni. I due oggetti sono collegati e possono entrare in vigore soltanto congiuntamente.
L'oggetto 19.050 "Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)" è un oggetto del Consiglio federale elaborato in seguito al rigetto del progetto del Consiglio federale concernente la previdenza per la vecchiaia 2020 14.088. Con il progetto di stabilizzazione dell'AVS il Consiglio federale intendeva assicurare il finanziamento delle rendite AVS nel medio periodo. Le misure proposte hanno lo scopo di garantire il mantenimento del livello delle prestazioni di vecchiaia e l'equilibrio finanziario dell'AVS. Il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla riforma AVS 21 il 28 agosto 2019. Dal 2014 le entrate e le uscite dell'AVS non sono più in equilibrio. Per mantenere il livello delle prestazioni e l'equilibrio finanziario, fino al 2030 l'AVS necessita di entrate supplementari pari a circa 26 miliardi di franchi. Per questo motivo una riforma per la stabilizzazione dell'AVS è molto urgente.
Con il messaggio sull'AVS 21 il Consiglio federale ha proposto di aumentare progressivamente l'età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni, sia nell'AVS che nella previdenza professionale. L'aumento avverrebbe in quattro tappe di tre mesi all'anno a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della riforma. Per attenuarne gli effetti, il Consiglio federale aveva previsto misure compensative a favore delle donne che all'entrata in vigore della riforma saranno vicine al pensionamento. Se l'AVS 21 entra in vigore nel 2024, le misure andranno a favore delle donne delle classi 1961-1969. In caso di riscossione anticipata, le rendite di queste donne saranno ridotte in misura minore rispetto alla riduzione usuale; le donne con un reddito annuo fino a 56 880 franchi potranno anzi riscuotere la loro rendita AVS a partire dai 64 anni senza subire alcuna riduzione. Inoltre le donne con un reddito medio-basso che continueranno a lavorare almeno fino all'età di pensionamento riceveranno una rendita di vecchiaia più elevata. Complessivamente, le misure compensative proposte con il messaggio costeranno circa 700 milioni di franchi nel 2031.
Il disegno del Consiglio federale era finalizzato a concedere sia a donne che a uomini più libertà nel determinare il momento in cui iniziare a riscuotere la loro rendita di vecchiaia: il disegno prevedeva infatti che essi potranno anticipare o rinviare la totalità o una parte della rendita tra i 62 e i 70 anni, anche nella previdenza professionale. Chi lavorerà oltre l'età di riferimento potrà migliorare l'importo della propria rendita grazie ai contributi versati in quel periodo, nell'intento di incentivare gli assicurati a lavorare fino all'età di riferimento e anche oltre. Sempre secondo il disegno, la riscossione dell'intera prestazione di vecchiaia della previdenza professionale potrà essere rinviata fino ai 70 anni, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro. Accanto a queste misure di riforma, il Consiglio federale proponeva un aumento una tantum dell'IVA di 0,7 punti percentuali a favore del Fondo di compensazione dell'AVS, senza limitazione temporale a partire dall'entrata in vigore della riforma.
Verhandlungen
Il Consiglio degli Stati si è occupato di questo oggetto nella sessione primaverile 2021 in quanto Camera prioritaria. Al termine di un dibattito che si è svolto congiuntamente sugli oggetti 1 (LAVS) e 2 (decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'IVA), la Camera ha deciso senza controproposta di entrare in materia. Nell'esame di dettaglio il Consiglio degli Stati ha modificato i disegni del Consiglio federale in vari punti. Sei minoranze hanno proposto soluzioni alternative per quel che riguarda l'età di pensionamento, la franchigia in caso di continuazione dell'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento, il calcolo delle misure di compensazione, la parte variabile delle rendite e il numero di classi di età comprese nella generazione di transizione.
A nome della maggioranza della commissione, il relatore Erich Ettlin (M-E, OW) ha chiesto di adeguare l'articolo 4 capoverso 2 lettera b LAVS affinché dopo il raggiungimento dell'età di riferimento la franchigia (quota del reddito annuo esclusa dall'obbligo contributivo dei salariati e dei datori di lavoro) fosse pari a 24 000 franchi, al fine di creare un incentivo per la continuazione dell'attività lucrativa oltre l'età di riferimento e ovviare così alla carenza di personale qualificato. Su questo punto la minoranza, rappresentata da Hans Stöckli (S, BE), auspicava invece seguire la proposta del Consiglio federale, che prevedeva una franchigia annua di 16 800 franchi. Nella votazione è stata accettata la proposta della maggioranza.
La maggioranza della Commissione ha ritenuto giustificato un innalzamento dell'età di riferimento delle donne e ha sostenuto la proposta del Consiglio federale che prevedeva di fissare a 65 anni l'età a partire dalla quale tutti gli assicurati hanno diritto a una rendita di vecchiaia (art. 21 LAVS). Per la maggioranza, la questione della disparità salariale deve essere affrontata in sede separata, al di fuori dell'ambito AVS. La minoranza, rappresentata da Marina Carobbio Guscetti (S, TI) ha chiesto invece di non aumentare l'età di pensionamento delle donne finché anche per esse non saranno garantite rendite adeguate. Nella votazione ha prevalso la maggioranza.
Con l'AVS 21 anche i contributi versati all'AVS dopo il raggiungimento dell'età di riferimento di 65 anni concorreranno alla costituzione delle rendite: chi continuerà l'attività lucrativa tra i 65 e i 70 anni verserà infatti contributi all'AVS e potrà così colmare eventuali lacune contributive. A nome della Commissione, il relatore Erich Ettlin (M-E, OW) ha chiesto di aderire al disegno del Consiglio federale su questo punto. Il Consiglio degli Stati ha approvato all'unanimità questa modifica e le spese supplementari che ne derivano.
Al Consiglio degli Stati sono state sottoposte complessivamente otto proposte concernenti un supplemento di rendita per le prime donne che andranno in pensione dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. La Camera ha seguito il modello del gruppo del Centro (cosiddetto modello a trapezio), che si applica a nove classi d'età prevedendo un aumento del supplemento di rendita per le prime quattro, seguito da una progressiva diminuzione a partire dalla sesta.
La maggioranza della Commissione aveva inoltre proposto di innalzare dagli attuali 150 per cento a 155 per cento il limite applicabile alla somma delle rendite per coniugi (art. 35 cpv. 1 LAVS), sia per le rendite nuove che per quelle il cui versamento è già in corso. La minoranza (Müller Damian, Dittli, Noser) desiderava invece seguire la soluzione del Consiglio federale, che in questo punto manteneva il diritto vigente, ed è stata questa proposta a prevalere, mentre quella della maggioranza è stata respinta.
Il Consiglio degli Stati è per contro stato più restrittivo del Consiglio federale per quanto riguarda la riscossione anticipata della rendita AVS: con 23 voti contro 19 ha deciso di permetterla soltanto a partire dai 63 anni, invece degli attuali 62. Una minoranza composta da socialisti ed esponenti dei Verdi ha chiesto invano di seguire il Consiglio federale e mantenere il limite inferiore di 62 anni. Marina Carobbio Guscetti (S, TI) ha sottolineato che il fatto di poter anticipare la riscossione soltanto a partire dai 63 anni equivarrebbe a una punizione per le donne, una valutazione condivisa da Paul Rechsteiner (S, SG), che ha ribadito come la possibilità del prepensionamento dai 62 anni fosse stata una condizione alla base dell'intero progetto.
Il Consiglio degli Stati ha quindi esaminato il disegno di decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'articolo 130 capoverso 3ter della Costituzione federale (Cost.) la maggioranza della Commissione ha proposto una modifica rispetto al disegno, chiedendo di aumentare l'aliquota normale dell'IVA di 0,3 punti percentuali (ossia fino all'8 %) e quella ridotta come pure quella speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,1 punti percentuali, sempre che la parificazione dell'età di riferimento di donne e uomini nell'AVS sia sancita dalla legge. Il Consiglio federale aveva invece proposto di aumentare l'aliquota normale di 0,7 punti percentuali, quella ridotta di 0,2 e quella speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,3. Nella votazione ha prevalso la versione della maggioranza della Commissione.
In quanto seconda Camera, il Consiglio nazionale ha svolto un dibattito di entrata in materia congiunto sui tre oggetti. Sono state presentate cinque proposte di minoranza: le minoranze I-IV chiedevano il rinvio del progetto al Consiglio federale, mentre la minoranza V chiedeva il rinvio alla Commissione. Tutte le proposte di minoranza sono state respinte e l'entrata in materia è stata decisa senza proposte contrarie.
Nella deliberazione di dettaglio è stato trattato per primo l'oggetto 1 (LAVS). L'oggetto 2 (finanziamento supplementare dell'AVS mediante un aumento dell'IVA) come pure l'oggetto 3 (versamento del prodotto dei tassi di interesse negativi della Banca nazionale al Fondo di compensazione AVS), introdotto durante i dibattiti, sono stati trattati separatamente. In molti punti il Consiglio nazionale ha modificato il disegno del Consiglio federale e le decisioni del Consiglio degli Stati. La deliberazione di dettaglio è stata suddivisa in quattro blocchi tematici.
Blocco 1
Il Consiglio nazionale ha seguito il Consiglio federale per quanto riguarda la nuova nozione di "età di riferimento" e il nuovo tenore della rubrica dell'articolo 21 LAVS ("Età di riferimento e rendita di vecchiaia"). Nella deliberazione di dettaglio il Consiglio ha approvato la proposta del Consiglio federale di fissare a 65 anni l'età di riferimento per tutti, quindi anche per le donne (art. 21 LAVS). Una minoranza, rappresentata da Barbara Gysi (S, SG), desiderava mantenere il diritto vigente con versamento delle rendite alle donne a partire dai 64 anni, ma non è riuscita a imporsi nel plenum.
Quanto al supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione, il Consiglio nazionale ha optato per una soluzione diversa sia da quella del Consiglio federale che della Camera prioritaria. Tra le sette varianti proposte dalla sua Commissione, il Consiglio nazionale ha approvato il testo della maggioranza commissionale, che prevedeva un supplemento, graduato in funzione del reddito, per sei classi di età.
Blocco 2
La maggioranza della Commissione proponeva di aderire alla decisione del Consiglio degli Stati nella questione della riscossione flessibile delle rendite a partire dai 63 anni (art. 40 LAVS), mentre la minoranza, rappresentata da Yvonne Feri (S, AG), chiedeva di seguire il Consiglio federale e permettere la riscossione anticipata già dai 62 anni. Il Consiglio ha seguito la maggioranza.
La maggioranza commissionale ha inoltre proposto di escludere dal calcolo dei contributi i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 fino a un importo pari a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 5 LAVS). La minoranza I, rappresentata da Thomas de Courten (V, BL), ha invece sostenuto la decisione del Consiglio degli Stati di fissare la franchigia a 24 000 franchi all'anno, ritenendo che questa soluzione costituisse un incentivo a continuare l'attività lucrativa anche dopo il raggiungimento dell'età AVS. A nome della minoranza II, Barbara Gysi (S, SG) ha invece chiesto di seguire il Consiglio federale in questo punto e quindi di non modificare l'importo esente già previsto dal diritto vigente. Nella votazione ha prevalso la maggioranza; il Consiglio nazionale ha anche approvato le spese che conseguono da tale decisione.
Blocco 3
Thomas de Courten (V, BL), relatore della Commissione, ha presentato gli elementi della riforma contenuti nel blocco 3. Una minoranza, rappresentata da Barbara Gysi (S, SG), chiedeva una modifica dell'articolo 5 capoverso 2 LAVS volta a includere nel salario determinante le prestazioni del datore di lavoro in caso di malattia e infortunio e una modifica dell'articolo 8 capoversi 1 e 2 che prevedeva la possibilità per gli indipendenti di versare un contributo all'AVS pari all'8,7 per cento, ma almeno a 409 franchi all'anno, sul reddito da attività lucrativa indipendente. Un'altra minoranza, rappresentata da Katharina Prelicz-Huber (G, ZH), proponeva di modificare l'articolo 34 LAVS per fissare l'importo della rendita minima dell'AVS a 3500 franchi al mese. Una terza proposta di minoranza, presentata da Pierre-Yves Maillard (S, VD), auspicava escludere gli accrediti per compiti educativi dalla limitazione della rendita per coniugi (art. 35 LAVS). Il Consiglio nazionale ha respinto tutte e tre le proposte di minoranza, mantenendo il diritto vigente.
Blocco 4
Quanto all'articolo 130 Cost. concernente il finanziamento supplementare dell'AVS, la maggioranza commissionale chiedeva un aumento dell'aliquota normale dell'IVA pari a 0,4 punti percentuali e dell'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero come pure di quella ridotta pari a 0,1 punti percentuali: questa proposta ha prevalso su quattro proposte di minoranza. Come già il Consiglio degli Stati, il Consiglio nazionale ha inoltre approvato il capoverso 3quater, secondo cui i proventi degli aumenti dell'aliquota dell'IVA sono devoluti integralmente al Fondo di compensazione dell'AVS.
In questo blocco è stata proposta una fonte ulteriore di finanziamento a favore dell'AVS. Al riguardo, una minoranza rappresentata da Pierre-Yves Maillard (S, VD), che chiedeva una modifica dell'articolo 99 Cost. affinché l'utile netto della Banca nazionale fosse versato ai Cantoni e al Fondo di compensazione dell'AVS, ha ritirato la sua proposta a favore di quella del gruppo UDC.
Questa prevedeva una disposizione transitoria dell'articolo 99 Cost. (Politica monetaria) affinché la Banca nazionale contribuisse al finanziamento del Fondo di compensazione dell'AVS. Il primo versamento della Banca nazionale sarebbe corrisposto alla totalità del prodotto lordo dei tassi di interesse negativi applicati sui conti giro detenuti presso la Banca nazionale dal 2015 all'entrata in vigore dell'articolo 99 capoverso 3bis; in seguito, la Banca nazionale avrebbe versato al Fondo AVS il prodotto lordo dei tassi di interesse negativi applicati su tali conti giro, mentre l'utile netto rimanente della Banca nazionale sarebbe spettato per almeno due terzi ai Cantoni. Il Consiglio nazionale ha accettato la proposta del gruppo UDC con 108 voti contro 80 e 4 astensioni.
Nel Consiglio degli Stati la procedura di appianamento delle divergenze si è aperta con l'intervento del relatore della Commissione Erich Ettlin (M-E, OW), che ha illustrato i punti di convergenza e quelli divergenti tra le due Camere. Il Consiglio nazionale ha seguito il Consiglio degli Stati nei punti seguenti: età di riferimento di 65 anni per le donne, riscossione flessibile della rendita tra i 63 e i 70 anni, possibilità di versare contributi AVS che concorrono alla formazione della rendita anche oltre l'età di riferimento e subordinazione dell'aumento delle aliquote IVA all'entrata in vigore della riforma dell'AVS. Le divergenze concernevano la franchigia esentata dall'obbligo contributivo dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, l'entità dell'aumento dell'IVA (Consiglio degli Stati: 0,3 punti percentuali; Consiglio nazionale: 0,4 punti percentuali) e le misure di compensazione per le donne della generazione di transizione. Inoltre il Consiglio degli Stati era chiamato a pronunciarsi sulla decisione del Consiglio nazionale di devolvere al Fondo di compensazione dell'AVS gli utili conseguiti dalla Banca nazionale con i tassi di interesse negativi e di escludere le misure di compensazione dal calcolo del diritto alle prestazioni complementari.
Riguardo alla franchigia, la maggioranza della Commissione della Camera alta ha proposto di allinearsi al Consiglio nazionale; quest'ultimo aveva seguito il Consiglio federale nel mantenere il diritto vigente ma aveva introdotto la possibilità per i salariati di scegliere se versare contributi anche sulla franchigia per migliorare la propria rendita. La minoranza (Müller Damian, Bischof, Dittli, Gapany) chiedeva di fissare l'importo della franchigia a 24 000 franchi a partire dai 65 anni: questa proposta aumentava la franchigia, cioè la parte di reddito su cui gli interessati non versano contributi, dagli attuali 1400 franchi al mese a 2000 franchi al mese. Nella votazione ha prevalso la proposta della maggioranza.
Il relatore Erich Ettlin (M-E, OW) ha poi parlato del supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione, ricordando che il Consiglio federale aveva preventivato a tale scopo 700 milioni di franchi all'anno per un totale di 3,3 miliardi di franchi per le nove classi di età interessate: queste avrebbero ricevuto una rendita più elevata, o beneficiato di una riduzione della rendita meno elevata in caso di pensionamento anticipato, per tutta la durata di riscossione della rendita. Per le donne nate negli anni successivi alla generazione di transizione il disegno del Consiglio federale non prevedeva misure di compensazione ed esse avrebbero quindi percepito la rendita a partire dai 65 anni invece di 64.
In prima lettura il Consiglio degli Stati aveva modificato il disegno in questo punto introducendo un modello progressivo-decrescente sotto forma di trapezio. In seconda lettura, la maggioranza della Commissione ha proposto un modello leggermente modificato che teneva conto, come il Consiglio federale, di nove classi di età e che a detta del relatore della Commissione avrebbe generato costi paragonabili a quelli connessi alla soluzione dell'Esecutivo. La minoranza rappresentata da Damian Müller (RL, LU) chiedeva di considerare soltanto sette classi d'età invece di nove e proponeva supplementi di minore entità per le rendite di queste donne. Il Consiglio ha seguito la proposta della maggioranza della Commissione con 27 voti contro 15.
Approvando un supplemento di rendita graduato secondo criteri sociali il Consiglio degli Stati ha scelto una soluzione più generosa di quella del Consiglio nazionale, che prevedeva un regime di transizione soltanto per sei classi di età. Il Consiglio degli Stati ha previsto supplementi ridotti per l'inizio e la fine del periodo di transizione e un supplemento integrale per quattro delle nove classi di età; la graduazione concerneva anche le classi di reddito: il supplemento più elevato, pari a 240 franchi, era previsto per i redditi fino a 57 360 franchi, mentre per i redditi fino a 71 100 franchi e quelli superiori a tale importo i supplementi ammontavano rispettivamente a 170 e 100 franchi. Il supplemento viene versato anche in caso di riscossione anticipata della rendita.
La proposta del Consiglio nazionale di attribuire al Fondo di compensazione AVS gli utili realizzati dalla Banca nazionale grazie ai tassi d'interesse negativi ha suscitato controversie. Con 27 voti contro 14 il Consiglio degli Stati ha deciso di non entrare in materia su questa modifica. Per la maggioranza del Consiglio, il fatto di destinare gli utili della Banca nazionale a scopi determinati avrebbe messo in forse l'indipendenza dell'istituto bancario centrale. Benedikt Würth (M-E, SG) ha messo in guardia contro una strumentalizzazione della Banca nazionale per scopi politici. A nome della minoranza, Hannes Germann (V, SH) ha ribattuto che i tassi negativi colpiscono tutti i cittadini e possono pertanto essere ritenuti un vero e proprio "patrimonio popolare espropriato": se oggi questo patrimonio può essere distribuito alla Confederazione e ai Cantoni grazie alla loro partecipazione agli utili della Banca nazionale, non vi è motivo per opporsi invece a un versamento di questi utili all'AVS o per ritenere che un tale versamento possa ledere l'indipendenza della Banca nazionale. Paul Rechsteiner (S, SG) ha aggiunto che il coinvolgimento della Banca nazionale potrebbe essere l'elemento decisivo per ottenere il consenso della maggioranza del Popolo a questa riforma. La Commissione ha chiesto di non seguire il Consiglio nazionale, mantenendo il diritto vigente. Il Consiglio degli Stati ha deciso di non entrare in materia sull'oggetto 3.
Nel Consiglio nazionale il relatore della Commissione Thomas de Courten (V, BL) ha fatto il punto delle divergenze. Le due Camere hanno raggiunto un consenso in merito alla parificazione dell'età di riferimento di donne e uomini a 65 anni, alla riscossione flessibile delle rendite, al finanziamento supplementare mediante l'aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali e alla franchigia esente dall'obbligo contributivo. Le divergenze rimaste concernevano l'entità delle misure compensative e le classi d'età a cui esse si applicheranno: mentre il Consiglio nazionale aveva previsto tali misure per sei classi d'età, il Consiglio degli Stati le ha estese a nove classi d'età. Per le donne che anticipano o differiscono la riscossione della rendita, il Consiglio degli Stati ha proposto una graduazione progressiva/decrescente al di fuori del sistema delle rendite, contrariamente al Consiglio nazionale che aveva previsto una soluzione applicata all'interno dello stesso sistema. Ultimo punto controverso su cui il Consiglio nazionale doveva pronunciarsi: l'attribuzione al Fondo di compensazione dell'AVS degli utili conseguiti dalla Banca nazionale con i tassi d'interesse negativi.
La minoranza, rappresentata da Melanie Mettler (GL, BE), ha chiesto di rinviare l'oggetto alla Commissione con l'incarico di prevedere nelle disposizioni finali della modifica della LAVS (oggetto 1) che la riforma potesse entrare in vigore soltanto unitamente alla revisione della legge sulla previdenza professionale (LPP; 20.089) pendente in Parlamento. A tale scopo, la minoranza incaricava la Commissione di ottenere dalla Commissione omologa del Consiglio degli Stati l'approvazione per rivenire sulla questione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 89 capoverso 3 della legge sul Parlamento. La maggioranza della Commissione ha rifiutato di sospendere il trattamento della riforma dell'AVS. La proposta della minoranza è stata respinta dal plenum.
La maggioranza ha chiesto di modificare l'articolo 34bis LAVS affinché le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia ricevano un supplemento di base compreso tra 40 e 140 franchi al mese. La minoranza rappresentata da Regine Sauter (RL, ZH) chiedeva di vincolare tali supplementi di base al reddito medio annuo determinante. La Camera ha approvato la proposta della maggioranza.
Per le donne della generazione di transizione è prevista la possibilità di anticipare la riscossione della rendita conformemente agli articoli 40 e 40b LAVS a partire dai 62 anni d'età, previa applicazione di aliquote di riduzione sulle rendite di vecchiaia anticipate. Il Consiglio ha approvato la proposta della maggioranza secondo cui gli articoli 34bis e 40c LAVS entreranno in vigore un anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Ha seguito la maggioranza anche quanto all'importo del supplemento e al numero di classi di età - nove - che avrebbero diritto al supplemento di rendita. La proposta della minoranza Sauter, che prevedeva il supplemento per sette classi di età, è stata respinta.
Riguardo al decreto federale sul versamento del prodotto dei tassi di interesse negativi della Banca nazionale al Fondo di compensazione dell'AVS, la maggioranza della Commissione aveva proposto di confermare la decisione del Consiglio nazionale, mentre la minoranza rappresentata da Regine Sauter (RL, ZH) aveva chiesto di seguire il Consiglio degli Stati e non entrare in materia. La Camera ha seguito la proposta della maggioranza.
L'oggetto è così tornato al Consiglio degli Stati per la continuazione dell'eliminazione delle divergenze. Il relatore Erich Ettlin (M-E, OW) ha aperto il dibattito esponendo i tre punti ancora in sospeso oltre alla questione dell'impiego degli utili della Banca nazionale per il finanziamento dell'AVS. La prima divergenza concerneva le misure volte a compensare l'innalzamento dell'età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni, innalzamento che nei prossimi anni apporterà all'AVS entrate supplementari pari a 10 miliardi di franchi. Il progetto prevede di versare le misure di compensazione alle donne di nove classi di età, con un dispendio di circa 3,2 miliardi di franchi. Il modello deciso dal Consiglio degli Stati si applica all'esterno del sistema, il che significa che i supplementi sono versati anche nel caso in cui l'avente diritto percepisce già la rendita massima e senza tenere conto della limitazione della rendita nel caso delle coppie coniugate.
Anche il modello adottato dal Consiglio nazionale prevede misure di compensazione per nove classi d'età ma con supplementi progressivi combinati con supplementi decrescenti, per un volume di compensazione pari al 32 per cento (3,24 miliardi di franchi); in caso di riscossione anticipata della rendita il Consiglio nazionale non prevede nessuna misura compensativa bensì una riduzione percentuale della rendita. I supplementi mensili nel modello del Consiglio nazionale ammontano a 140 franchi per i redditi più bassi, 90 franchi per quelli medi e 40 franchi per i redditi più alti. La maggioranza della Commissione del Consiglio degli Stati ha seguito nella sostanza il modello del Consiglio nazionale ma ha chiesto, mediante adeguamenti dell'articolo 34bis LAVS, di prevedere supplementi di base compresi tra 50 e 160 franchi al mese e di accordarli alle donne di nove classi d'età. La minoranza, rappresentata da Damian Müller (RL, LU), ha proposto di versare un supplemento di base compreso tra 40 e 140 franchi al mese alle donne delle prime sette classi di età a partire dall'entrata in vigore della riforma, salvo a quelle che anticipano la riscossione della rendita. Ha prevalso la versione della maggioranza commissionale; anche le relative spese sono state approvate all'unanimità.
Il relatore Erich Ettlin (M-E, OW) ha poi illustrato il decreto federale sul versamento del prodotto dei tassi di interesse negativi della Banca nazionale al Fondo di compensazione dell'AVS, su cui il Consiglio degli Stati non era entrato in materia durante la sessione autunnale. Il Consiglio nazionale aveva mantenuto la sua proposta di conferire al Fondo di compensazione dell'AVS tali risorse. La maggioranza della Commissione degli Stati ha proposto di mantenere la decisione di non entrare in materia. Il relatore della minoranza, Hannes Germann (V, SH), ha invitato il Consiglio degli Stati ad aderire alla decisione del Consiglio nazionale ed entrare in materia sull'oggetto 3, per eliminare così questa divergenza, ribadendo che in tal modo si potrebbero restituire al Popolo, tramite l'AVS, gli utili della Banca nazionale. La proposta della minoranza è stata respinta dal plenum, che ha così decretato la fine dell'oggetto 3.
La riforma AVS è tornata al Consiglio nazionale. Il relatore della Commissione Thomas de Courten (V, BL) ha esordito constatando che la reiterata decisione del Consiglio degli Stati di non entrare in materia sulla proposta del Consiglio nazionale di versare al Fondo di compensazione dell'AVS il prodotto dei tassi di interesse negativi della Banca nazionale significava che il relativo decreto federale non era più oggetto delle deliberazioni. Ha poi spiegato i punti su cui i due Consigli erano concordi: inclusione di nove classi d'età nella nozione di donne della generazione di transizione ed entità della compensazione per le donne interessate dall'aumento dell'età di pensionamento, pari al 32 per cento dei risparmi conseguiti con la riforma che verrà restituito alle donne. Inoltre le due Camere avevano optato per il medesimo modello di compensazione, che contempla supplementi di vecchiaia in funzione del reddito (supplementi di base) con andamento progressivo o decrescente a seconda dell'anno di nascita.
Una delle divergenze rimaste concerneva l'importo dei supplementi di base. Il Consiglio degli Stati aveva aderito al modello del Consiglio nazionale aumentandone però leggermente gli importi, soprattutto per i redditi bassi, per i quali risultava un'ottimizzazione; per compensare queste maggiori uscite il Consiglio degli Stati aveva aumentato le riduzioni e proposto incentivi più forti a proseguire l'attività lucrativa. In concreto la Camera alta aveva proposto supplementi di rendita per i tre livelli di reddito pari a rispettivamente 160, 100 e 50 franchi (Consiglio nazionale: 140, 90 e 40 franchi) a fronte di un'aliquota di riduzione in caso di pensionamento anticipato meno favorevole rispetto a quella decisa dalla Camera bassa. La maggioranza della Commissione del Consiglio nazionale chiedeva di aderire alla decisione del Consiglio degli Stati.
A nome della minoranza, Albert Rösti (V, BE), riassumendo la divergenza relativa all'articolo 34bis, ha ricordato che si trattava da un lato di decidere i supplementi per le nove classi d'età della generazione di transizione e dall'altro di stabilire le aliquote di riduzione in caso di pensionamento anticipato. Ha dichiarato che secondo il gruppo UDC è giusto applicare aliquote di riduzione relativamente moderate alle donne della generazione di transizione prossime ai 64 anni che scelgono il pensionamento anticipato. Il relatore della minoranza ha quindi constatato che il Consiglio degli Stati aveva invece deciso aliquote di riduzione meno favorevoli, compensando tale svantaggio con supplementi più elevati: in tal modo, con il modello del Consiglio degli Stati le donne che andranno in pensione anticipata otterranno rendite un po' più basse, e quelle che andranno in pensione a 65 anni rendite un po' più elevate. La minoranza ha chiesto di mantenere la decisione del Consiglio nazionale.
A nome del gruppo socialista, Barbara Gysi (S, SG) ha sostenuto la maggioranza della Commissione e la sua proposta di aderire al modello del Consiglio degli Stati con supplementi di rendita un po' più elevati, a titolo di compensazione, uniti ad aliquote di riduzione leggermente più elevate in caso di pensionamento anticipato. La parlamentare ha ricordato che per il gruppo socialista l'aspetto centrale è che i supplementi non vengano computati nel calcolo del diritto alle prestazioni complementari e che il Consiglio degli Stati aderisca a questa soluzione nella conferenza di conciliazione.
Ruth Humbel (M-E, AG) ha espresso il sostegno del gruppo del Centro alla riforma, sottolineando come la cerchia delle donne destinatarie delle misure di compensazione e il volume di compensazione corrispondessero ai valori di riferimento previsti dal Consiglio federale, sia nel modello del Consiglio nazionale che in quello del Consiglio degli Stati: una generazione di transizione di nove classi d'età e costi identici, pari al 32 per cento dei risparmi realizzati; inoltre ambedue i modelli escludono i supplementi dal sistema AVS. Per il Centro, la differenza consisteva negli importi dei supplementi, più elevati nella versione del Consiglio degli Stati (160, 100 e 50 franchi a seconda della categoria di reddito), più bassi in quella del Consiglio nazionale (140, 90 e 40 franchi); in compenso i senatori hanno previsto una soluzione di pensionamento anticipato meno generosa per i redditi elevati e medi. Il gruppo del Centro, ha concluso la portavoce, sostiene la soluzione del Consiglio degli Stati. Anche il gruppo dei Verdi ha dichiarato, tramite Katharina Prelicz-Huber (G, ZH), di sostenere la proposta della maggioranza ma ha sottolineato che non riteneva la riforma né equilibrata né giusta. Il gruppo dei Verdi ha votato a favore del modello con i supplementi più elevati a favore della generazione di transizione; ha ribadito che in sede di conferenza di conciliazione occorreva sostenere il principio secondo cui il supplemento non va considerato nel calcolo delle prestazioni complementari. Il Consiglio nazionale ha approvato la proposta della maggioranza.
La seconda divergenza concerneva appunto il computo del supplemento nel calcolo delle prestazioni complementari. La Commissione del Consiglio nazionale ha proposto all'unanimità di non includere il supplemento di rendita nel calcolo del reddito. La Camera ha seguito la sua Commissione, mantenendo questa divergenza.
Le delegazioni delle Commissioni per la sicurezza sociale e la sanità (CSS) delle due Camere si sono riunite il 15 dicembre 2021 per una conferenza di conciliazione in vista della conclusione delle deliberazioni sul progetto di stabilizzazione dell'AVS (AVS 21). L'unica divergenza rimasta tra i due Consigli concerneva l'articolo 11 capoverso 3 lettera h della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC). Il Consiglio nazionale desiderava escludere il supplemento di rendita dal calcolo del reddito determinante per le prestazioni complementari: in altre parole, per le donne che percepiscono prestazioni complementari, il supplemento di rendita non sarebbe incluso nel calcolo del loro reddito, che non subirebbe pertanto un aumento con conseguente riduzione delle prestazioni complementari. Il Consiglio degli Stati invece riteneva che ai fini delle prestazioni supplementari si dovesse tenere conto anche del supplemento di rendita nel calcolo del reddito. Questa divergenza ha potuto essere risolta nell'ambito della conferenza di conciliazione. I due Consigli hanno accettato la proposta di quest'ultima.
Nella votazione finale il Consiglio nazionale ha approvato la modifica della LAVS (AVS 21) con 125 voti contro 67 e 1 astensione e il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto con 126 voti contro 40 e 27 astensioni. Nel Consiglio degli Stati la modifica della LAVS è stata accettata con 31 voti contro 12 e il decreto federale all'unanimità (con 43 voti).
Una coalizione composta da sindacati, partiti di sinistra e organizzazioni femminili ha lanciato il referendum contro la modifica della LAVS. Il 25 settembre 2022 Popolo e Cantoni potranno quindi pronunciarsi su questo oggetto. Se sarà accettata nella votazione popolare, la modifica della LAVS entrerà verosimilmente in vigore nel 2024. Il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto è una modifica costituzionale e in quanto tale è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. I due oggetti sono collegati e possono entrare in vigore soltanto congiuntamente.
(Fonti: Bollettino ufficiale, comunicati stampa, messaggio del Consiglio federale)
Il 25 settembre 2022 il progetto è stato accolto in votazione popolare dal 55,1 % dei votanti.