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L'interpretazione della nuova legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare corrisponde alla volontà del Parlamento?

19.1023 · Interrogazione · 2019-05-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Secondo la nuova legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO), entrata in vigore il 1° gennaio 2019, l'assoggettamento termina soltanto alla fine dell'anno in cui l'assoggettato agli obblighi militari compie 37 anni, nel caso in cui questi non abbia pagato le undici annualità della tassa. La versione precedente della legge prevedeva invece il limite di 30 anni di età a prescindere dal numero di pagamenti effettuati.

I Cantoni sono tenuti ad applicare la nuova LTEO e, almeno alcuni di loro (indubbiamente Berna, Ginevra e il Vallese), ritengono che l'assoggettato che ha acquisito la cittadinanza svizzera e non ha ancora pagato le undici tasse d'esenzione sarà di nuovo tenuto a pagare la tassa fino a concorrenza di undici tasse, ma al più tardi fino all'anno in cui compie 37 anni.

Di conseguenza, molti cittadini svizzeri nati tra il 1981 e il 1987 che secondo la versione precedente della LTEO - legge a cui erano assoggettati - avevano adempiuto i propri obblighi in questo settore, hanno ricevuto a sorpresa una decisione di tassazione.

Siccome nelle disposizioni transitorie non è stata introdotta alcuna clausola di retroattività e questa possibilità non è stata discussa durante i lavori del Parlamento, il Consiglio federale non ritiene che si tratti di un'interpretazione abusiva della legge, che non rispetta la volontà del Parlamento?

Stellungnahme des Bundesrates

L'applicazione delle nuove disposizioni di legge ai cittadini svizzeri naturalizzati che, ai sensi delle disposizioni previgenti, non erano più tenuti a pagare le tasse d'esenzione dall'obbligo militare in quanto avevano superato il limite di età previsto dalla vecchia legge corrisponde al tenore della LTEO parzialmente rivista (RS 661). In virtù della legislazione in vigore, le autorità cantonali di tassazione devono verificare se la persona assoggettata alla tassa ha compiuto 37 anni e, se non fosse il caso, se ha pagato le undici annualità della tassa. Le autorità fissano la tassa annua sulla base di queste informazioni.

Una disposizione transitoria per gli svizzeri naturalizzati, che al 1° gennaio 2019 avevano più di 30 anni, avrebbe comportato una disparità di trattamento fra le persone che prestano servizio e quelle che non lo prestano, come pure fra gli svizzeri naturalizzati tardivamente e gli svizzeri che pagano undici annualità della tassa fra i 20 e i 37 anni.

Le questioni legate alle modifiche concernenti l'inizio e la durata dell'assoggettamento alla tassa e alle conseguenze di tali modifiche per gli svizzeri naturalizzati nati tra il 1981 e il 1987 sono state affrontate dalla commissione incaricata dell'esame preliminare nel corso della procedura parlamentare relativa alla revisione parziale della LTEO. Le conseguenze di queste modifiche per gli svizzeri naturalizzati tardivamente non sono descritte in modo esplicito nel messaggio né sono state trattate in occasione delle sedute plenarie delle Camere federali. Ciò non permette tuttavia di concludere che riscuotere nuovamente la tassa presso le persone che erano esentate dal diritto previgente dall'obbligo di pagare tale tassa non corrisponda alla volontà del legislatore.

Risposta del Consiglio federale.

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