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19.1032 · Interrogazione · 2019-06-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Alla fine del 2017, la Federazione svizzera delle levatrici ha chiesto una modifica di legge riguardante l'assistenza medica alle donne che hanno subito un aborto tardivo/aborto spontaneo fino a prima della 23a settimana di gravidanza, dato che diverse casse malati non hanno più rimborsato le prestazioni delle levatrici o continuano tuttora a non rimborsarle. A che punto è l'adeguamento della legge?

Che cosa deve essere comunicato alle donne che richiedono l'assistenza prescritta dal medico? Devono pagarla di tasca propria?

Le levatrici devono lavorare gratis?

Stellungnahme des Bundesrates

Il 6 giugno 2019, il capo del Dipartimento federale dell'interno, basandosi sulla raccomandazione della Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali, ha deciso che le levatrici e le organizzazioni delle levatrici possono prestare assistenza nel quadro di visite a domicilio per curare l'assicurata e sorvegliare il suo stato di salute dopo un aborto spontaneo o un'interruzione di gravidanza indicata dal profilo medico a partire dalla 13a settimana di gravidanza fino alla 23a settimana di gravidanza compresa. Per principio possono essere compiute al massimo 10 visite a domicilio. Per visite a domicilio supplementari è necessaria la prescrizione medica.

La suddetta regola sancita nell'articolo 16 capoverso 1 lettera abis dell'ordinanza sulle prestazioni (RS 832.112.31) è entrata in vigore il 1° luglio 2019 (RU 2019 1931).

Risposta del Consiglio federale.