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19.1052 · Interrogazione · 2019-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

A settembre 2019 è stato reso noto che per settimane la grande banca Credit Suisse ha fatto sorvegliare in maniera stretta un suo collaboratore. Per effettuare controlli di questo tipo lo Stato deve soddisfare requisiti molto severi, mentre i privati possono sorvegliare terzi senza rispettare altre condizioni che quelle previste dal diritto penale, da quello in materia di protezione dei dati o da quello speciale.

In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come giudica le sorveglianze di privati da parte di privati? Quanto frequenti sono?

2. Quali basi legali sussistono attualmente per impedire che i dipendenti siano sorvegliati dai loro datori di lavoro?

3. Il Consiglio federale è disposto ad adeguare il diritto in modo da impedire alle imprese di sorvegliare i loro collaboratori?

4. Come intende migliorare l'imposizione del diritto in questo settore?

5. Quali possibilità hanno le vittime per opporsi alle sorveglianze private?

6. Come giudica l'impiego di strumenti tecnologici da parte di privati?

Stellungnahme des Bundesrates

1./6. Il Consiglio federale non dispone di informazioni sulla frequenza e le modalità della sorveglianza di privati da parte di altri privati. Non è possibile esprimere un giudizio globale in materia. Gli obiettivi che queste attività perseguono e il quadro in cui intervengono sono determinanti.

2./5. Varie disposizioni federali sono applicabili alla sorveglianza dei dipendenti da parte di un datore di lavoro. In virtù del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), il datore di lavoro può sorvegliare i suoi impiegati soltanto se ciò non comporta una lesione illecita della loro personalità.

L'articolo 26 capoverso 1 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113) vieta già l'applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. La sorveglianza ad altri scopi deve essere proporzionata e non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dell'impiegato (art. 26 cpv. 1 e 2 OLL 3).

Come indicato, queste sorveglianze sono autorizzate soltanto entro i limiti imposti dalla protezione della personalità conformemente al CO e alla LPD (art. 12 cpv. 1 LPD e art. 328b CO). In caso di lesione della personalità, l'impiegato può agire sul piano civile in base al diritto del lavoro o conformemente agli articoli 28-28l del Codice civile (art. 15 LPD).

Sul piano penale, varie disposizioni del Codice penale possono essere applicate in presenza di una lesione della sfera privata: l'articolo 179 in caso di sorveglianza della posta, gli articoli 179bis e seguenti se le informazioni sono acquisite mediante apparecchi di registrazione del suono e delle immagini, nonché l'articolo 143bis in caso di pirateria informatica.

Vi sono inoltre diverse disposizioni cantonali che possono essere applicate nel singolo caso. Il disciplinamento delle attività d'investigazione nel settore privato compete principalmente ai Cantoni. Alcuni di loro hanno previsto l'obbligo di ottenere un'autorizzazione, altri sono andati oltre, prevedendo regole speciali di comportamento (si veda l'art. 15 del regolamento di applicazione del 17 dicembre 1976 della legge ticinese sulle attività private di investigazione e di sorveglianza).

3./4. Il disegno di revisione della LPD attualmente in Parlamento (FF 2017 6173) prevede numerose disposizioni volte a rafforzare la protezione dei dati che si applicheranno anche alla sorveglianza privata degli impiegati. Va sottolineata in particolare l'estensione ai dati personali ordinari dell'obbligo di informare la persona interessata in merito alla raccolta di dati e l'attribuzione di poteri decisionali all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. D'ora innanzi quest'ultimo potrà vietare direttamente il trattamento di dati illeciti.

Risposta del Consiglio federale.