19.1058 · Interrogazione · 2019-09-27
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Secondo il testo attuale dell'Accordo istituzionale, quest'ultimo si applicherà a tutti i futuri accordi di accesso al mercato. Al momento sono in discussione vari accordi. Secondo il sito del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) i negoziati in corso riguardano i seguenti settori: elettricità, agricoltura, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, sanità pubblica, commercio dei diritti di emissione, Europa creativa, collaborazione di polizia ed Eurodac. Ma si è parlato a lungo anche di altri temi, come la cooperazione in materia di ricerca, i servizi finanziari, il diritto di cabotaggio nel trasporto aereo, la partecipazione all'Agenzia ferroviaria europea (ERA) e la partecipazione al Servizio pubblico regolamentato (PRS) e all'agenzia del GNSS Galileo. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono i dossier attualmente in fase di negoziazione o che lo saranno in futuro che, in tutto o in parte, costituiscono accordi di accesso al mercato secondo l'Esecutivo?
2. Quali sono i dossier attualmente in fase di negoziazione o che lo saranno in futuro che, in tutto o in parte, costituiscono accordi di accesso al mercato secondo l'UE?
3. Per ragioni tattiche al momento l'UE collega tutti gli accordi in fase di negoziazione con l'Accordo istituzionale. Questo implica che in futuro tutti dovrebbero sottostare a tale Accordo? Ufficialmente l'UE non intende stipulare altri accordi di accesso al mercato con la Svizzera fino a quando non sarà stato concluso un Accordo istituzionale e perciò blocca tutti i dossier citati. Si deve dedurne che l'UE consideri tutti questi accordi rilevanti dal punto di vista del mercato interno?
4. Chi deciderà in merito all'applicazione dell'Accordo istituzionale a un nuovo accordo conformemente all'articolo 2 capoverso 1 dell'Accordo stesso?
5. Quale procedura si dovrà seguire per applicare l'Accordo istituzionale a un nuovo accordo? L'articolo 2 capoverso 1 dell'Accordo istituzionale implica un automatismo.
6. Chi deciderà in merito all'applicazione dell'Accordo istituzionale a un nuovo accordo in caso di divergenza di opinioni tra la Svizzera e l'UE? Quale ruolo svolgeranno in questo caso il comitato misto, il tribunale arbitrale e la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)?
7. Di quale margine di manovra disporrà la Svizzera per evitare che un accordo futuro sottostia all'Accordo istituzionale?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Al momento l'accordo sull'energia elettrica è l'unico dossier in fase di negoziazione che, sia dal punto di vista della Svizzera sia da quello dell'UE, è considerato come accordo di accesso al mercato ai sensi dell'Accordo istituzionale. Attualmente non sono previste trattative su nuovi accordi di accesso al mercato. Le modifiche o le integrazioni in fase di negoziazione apportate agli accordi di accesso al mercato esistenti e sottostanti all'Accordo istituzionale (p. es. la sicurezza alimentare nel quadro dell'Accordo agricolo) sottostaranno a loro volta all'Accordo istituzionale poiché fanno parte di questi accordi. Il fatto che l'UE colleghi altri dossier di negoziazione all'Accordo istituzionale non implica il loro potenziale assoggettamento a tale Accordo.
4.-7. Quando l'Accordo istituzionale sarà in vigore e verrà negoziato un nuovo accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE, spetterà alle due parti decidere, nell'ambito delle trattative, se si tratterà di un accordo di accesso al mercato ai sensi dell'Accordo istituzionale e se, di conseguenza, dovrà essergli sottoposto o meno. Per stabilire se si tratta di un accordo di accesso al mercato ai sensi dell'Accordo istituzionale è necessario sapere in particolare se si punta o meno a un'armonizzazione giuridica con il diritto del mercato interno dell'UE in un determinato settore (p. es. nel caso di un ammodernamento dell'accordo di libero scambio del 1972). In un accordo di accesso al mercato settoriale che, in base alla volontà delle due parti, deve essere sottoposto all'Accordo istituzionale, deve essere introdotto un riferimento esplicito a quest'ultimo in conformità con l'articolo 17 capoverso 3 dell'Accordo istituzionale. Se la questione dell'assoggettamento dovesse dar luogo a divergenze di opinioni tra la Svizzera e l'UE durante i negoziati, nessuna delle due parti potrà essere costretta a concludere l'accordo interessato. A questo proposito non possono intervenire né il comitato misto dell'Accordo istituzionale, né il suo tribunale arbitrale, né la CGUE. Un futuro accordo con l'UE sarà sottoposto all'Accordo istituzionale solo se la Svizzera accetterà esplicitamente tale assoggettamento nel quadro dei relativi negoziati e se questo accordo implicherà un riferimento esplicito all'Accordo istituzionale.
Risposta del Consiglio federale.