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19.1064 · Interrogazione · 2019-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nel numero 167 della rivista del GSsE si legge che l'ex segretario GSsE, il bernese Leibundgut, sta prestando servizio civile presso la segreteria della Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili, la quale si autodefinisce "la piattaforma POLITICA della gioventù svizzera".

Ciò stupisce perché ai membri dell'esercito in servizio è fatto assoluto divieto di esprimersi o di essere attivi a livello politico. In questo caso invece sembra che ai civilisti vengano offerti dei posti che prevedono proprio un impegno politico.

Domande:

1. Per quale motivo è concesso ai civilisti di prestare servizio presso organizzazioni politiche?

2. Chi, all'interno Ufficio federale del servizio civile, si occupa di controllare l'attribuzione degli impieghi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sul servizio civile (LSC; RS 824.0) esclude la possibilità di esercitare attività politiche: ai civilisti non è permesso svolgere impieghi che abbiano lo scopo di influire sul processo di formazione delle opinioni politiche o di diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche (art. 4a lett. c LSC). L'ordinanza sul servizio civile (OSCi; RS 824.01) specifica questo divieto come segue: la persona soggetta al servizio civile non può esercitare un'attività che abbia direttamente a che fare con la realizzazione di obiettivi di politica quotidiana dell'istituto presso il quale è impiegato o che sia suscettibile di influire sull'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri (art. 4 cpv. 1 OSCi).

L'esclusione d'attività politiche si limita all'impiego concreto e non riguarda le attività dell'istituto d'impiego o le idee di cui questo si fa portavoce. Ciò significa che è solo il singolo impiego, e non l'istituto in sé, a non dover rivestire carattere politico e a non poter avere un effetto d'appello all'opinione pubblica (cfr. Messaggio concernente la modifica della LSC, FF 2001 5451, in particolare 5497).

In linea di massima i civilisti possono svolgere un impiego presso un istituto che svolge attività politiche solo se viene rispettato il predetto divieto e sono soddisfatti i requisiti di riconoscimento validi per gli istituti d'impiego (art. 42 LSC). Lo stesso discorso vale per i civilisti impiegati presso il Consiglio svizzero delle attività giovanili (CSAJ) citato nell'interrogazione. Il CSAJ è stato riconosciuto dal CIVI nel 2004 nell'ambito d'attività dei servizi sociali (gioventù) poiché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (vedi art. 2-6 e 41-43 LSC).

Tra i compiti che rientrano nei mansionari del CSAJ come istituto d'impiego figurano l'assistenza alla direzione dei progetti "sessione dei giovani" e "azione 72 ore", sostenuti dall'ente pubblico. In questo caso i civilisti hanno il compito di supportare i responsabili dei progetti e di affiancare i giovani volontari nelle attività generali, organizzative e amministrative nonché nella comunicazione (per esempio sul web). Nel mansionario pubblicato sul portale E-ZIVI liberamente consultabile si afferma in maniera esplicita che i civilisti in servizio non possono occuparsi di nessuna attività che abbia lo scopo di influire sul processo di formazione delle opinioni politiche o di diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche (cfr. art. 4a lett. c LSC). Le ispezioni svolte finora dall'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) presso l'istituto d'impiego in questione non danno adito a nessun reclamo relativo al divieto in questione.

2. L'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) verifica i requisiti per il riconoscimento degli istituti (art. 41-43 LSC) e li utilizza come modello per stilare i mansionari. In un primo momento i civilisti soggetti all'obbligo d'impiego, che andranno a svolgere presso un istituto riconosciuto, si organizzano in maniera autonoma. Spetta poi all'istituto stesso valutare l'idoneità della persona che deve prestare servizio civile e verificare se sono soddisfatti i requisiti del mansionario (art. 19 cpv. 2 LSC). Infine, il centro regionale CIVI di riferimento controlla e approva la convenzione d'impiego tra l'istituto e il civilista (art. 19 cpv. 7 LSC).

Con questo metodo il CIVI verifica ogni anno in loco più di 1000 convenzioni. Durante le ispezioni, effettuate in larga parte senza preavviso, viene verificata la conformità degli impieghi non solo con le disposizioni legali, ma anche con il divieto per i civilisti di esercitare un'attività politica.

Risposta del Consiglio federale.