Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti: la Svizzera alla mercé delle imprese americane?
19.1066 · Interrogazione · 2019-12-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Le discussioni e i negoziati per un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti includeranno anche un meccanismo di arbitrato del tipo ISDS?
2. Se sì, per quale motivo? Non si corre il rischio di mettere il nostro Paese alla mercé di richieste sproporzionate da parte di imprese o investitori americani?
3. Il Consiglio federale è in grado di garantire che le imprese straniere, soprattutto quelle americane, possano adire i tribunali svizzeri ed essere giudicate in modo equo, al pari di qualsiasi altra impresa?
4. Gli accordi contenenti un meccanismo del tipo ISDS sono soggetti a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione svizzera?
Il modello di accordo di libero scambio utilizzato dagli Stati Uniti contiene un meccanismo ISDS. Ci sono quindi buone probabilità che gli Stati Uniti chiedano che questo venga incluso nell'accordo con la Svizzera nel caso in cui i negoziati dovessero avanzare. Inoltre, l'esperienza dimostra che le imprese statunitensi nutrono un particolare interesse per l'arbitrato ISDS.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Allo stadio attuale, si sta esplorando la possibilità di avviare i negoziati per un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti e non è ancora chiaro quali argomenti potrebbero essere oggetto di tali negoziati.
2/3. Il sistema giuridico elvetico è aperto, alle stesse condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità, e garantisce una protezione sufficiente e non discriminatoria. Gli accordi di protezione degli investimenti che includono un meccanismo di arbitrato tra investitore e Stato (ISDS) possono garantire un'ulteriore sicurezza giuridica agli investitori che operano a livello internazionale. Gli Stati firmatari possono continuare a emanare regolamentazioni nell'interesse pubblico senza essere tenuti a risarcire danni, purché siano rispettati determinati principi giuridici generali (p. es. proporzionalità e non discriminazione), previsti anche nel diritto costituzionale e amministrativo della Svizzera. Di norma, il nostro Paese non stipula accordi di protezione degli investimenti con altri Stati dell'OCSE, perché questa Organizzazione applica strumenti che garantiscono già un'ampia protezione giuridica.
4. In passato, gli accordi con un meccanismo del tipo ISDS non erano soggetti al referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali di cui all'articolo 141 lettera d numero 3 della Costituzione federale. Nel 2016 il Consiglio federale ha però deciso di chiedere al Parlamento che anche gli accordi di protezione degli investimenti fossero sottoposti a tale referendum. Finora, tuttavia, il Parlamento non ha ancora potuto pronunciarsi al riguardo perché non ci sono stati casi d'applicazione.
Risposta del Consiglio federale.