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19.1069 · Interrogazione · 2019-12-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

I media svizzeri hanno riferito che nell'estate del 2019 una nave della flotta d'alto mare svizzera avrebbe trasportato armi pesanti dalla Serbia all'Arabia Saudita, Paese coinvolto in un sanguinoso conflitto nello Yemen. Nella sua risposta all'oggetto 19.5648 "Scandalo riguardante la flotta d'alto mare svizzera. Fornitura di armi all'Arabia Saudita?", il Consiglio federale si solleva da ogni responsabilità, facendo notare che il carico di una nave è disciplinato da un contratto di diritto privato ed è di competenza delle parti contraenti. Inoltre, fa presente che l'armatore ha aperto un'inchiesta.

A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.

1. Dai documenti diffusi su Internet emerge che nel trasporto di armi è coinvolto un certo Helmut Gerhard Mertins, noto trafficante d'armi, che secondo diversi rapporti lavora anche per gli Stati Uniti e i relativi servizi segreti. Il Consiglio federale è a conoscenza di questo retroscena della fornitura di armi?

2. Se sì: perché si sottrae alle sue responsabilità e non indaga sul caso? Se no: la Confederazione non ritiene di dover fare chiarezza sulle accuse?

3. Il Consiglio federale ritiene ammissibile impiegare navi battenti bandiera svizzera per il trasporto di armi?

4. La nave in questione, la "Thorco Basilisk", è di proprietà di investitori svizzeri legati a un avvocato bernese. Il Consiglio federale ha chiarito il ruolo di questi investitori? È eventualmente disposto a procedere contro i proprietari della nave?

5. Il Consiglio federale ha la facoltà di recedere da una fideiussione solidale nel caso in cui una nave d'alto mare svizzera sia coinvolta in affari illeciti?

6. È possibile chiedere un risarcimento danni nel caso in cui una nave d'alto mare svizzera sia coinvolta in affari illeciti o nel trasporto di armi?

7. La Svizzera è a conoscenza di altri casi simili in cui navi battenti bandiera svizzera hanno portato armi o materie prime (petrolio) in zone di crisi o a Paesi belligeranti? Come è intervenuto il Consiglio federale in questi casi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. No.

2., 3., 4. e 7. In linea di principio il trasporto di armi tramite navi battenti bandiera svizzera non è vietato. A bordo delle navi svizzere, infatti, si applica fondamentalmente il diritto svizzero e quindi anche la legge federale sul materiale bellico (RS 514.51; cfr. anche l'art. 4 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, RS 747.30). Tale dispositivo prevede, tra le altre cose, divieti e obblighi di autorizzazione, la cui violazione comporta una pena. Il semplice trasporto via mare di materiale bellico, tuttavia, non è soggetto all'obbligo dell'autorizzazione. Inoltre, anche se emergessero indizi di infrazione, il Consiglio federale non ne avrebbe competenza, poiché in caso di sospetto di reato spetterebbe alle autorità di perseguimento penale effettuare gli adeguati accertamenti ed eventualmente avviare un procedimento penale. Per questi motivi il Consiglio federale non ha ragione di occuparsi del trasporto di armi menzionato nell'interrogazione.

5. Il rapporto di fideiussione comporta un contratto tra la Confederazione e la banca finanziatrice. La fideiussione dipende dall'indebitamento. In particolare, si estingue quando il debito principale è estinto o - in caso di fideiussione temporanea - allo scadere del tempo. I contratti di fideiussione menzionati non prevedono ulteriori motivi di risoluzione o di recesso.

6. I trasporti effettuati da navi battenti bandiera svizzera non danno luogo a diritti di risarcimento nei confronti della Svizzera, in quanto non sono attribuibili alla Confederazione. Inoltre, attualmente non vi sono motivi per sostenere che siano soddisfatti i presupposti giuridici per eventuali diritti di risarcimento alla Confederazione.

Risposta del Consiglio federale.