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19.3014 · Interpellanza · 2019-03-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nella causa Légeret, un testimone determinante si è annunciato presso il procuratore del Canton Vaud, il quale si è tuttavia rifiutato di sentirlo. Certo, il potere politico e quello giudiziario sono distinti, ma il primo ha il dovere di assicurarsi che la giustizia sia resa nel modo più giusto e che non siamo complici di un errore giudiziario.

Per questo motivo mi permetto di porre le domande seguenti al Consiglio federale:

1. Un procuratore può rifiutarsi di sentire un testimone cruciale in una causa già giudicata dinanzi al Tribunale federale? In caso affermativo, su quale/i articolo/i si fonda?

2. In che modo questo testimone cruciale può testimoniare se il procuratore si rifiuta di sentirlo?

3. È giusto lasciare la sorte di un cittadino nelle mani di un'unica persona, ossia il procuratore? Non si tratta di una falla del sistema che comporta errori giudiziari?

4. Come sarebbe possibile rivedere un processo già giudicato se un medico legale o un testimone cruciale effettuassero dichiarazioni determinanti e il procuratore si rifiutasse di riaprire il fascicolo?

5. Nel nostro Paese vige il principio "in dubio pro reo"?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale tiene a precisare, in via preliminare, che non si pronuncia su procedimenti concreti, ma si limita a osservazioni generali. Un procuratore può rifiutare di sentire una persona quale testimone nel quadro di un procedimento in virtù dell'articolo 139 capoverso 2 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). Secondo questa disposizione "i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova". Il mezzo di prova in questione deve dapprima essere valutato, in modo da poter decidere se le condizioni che permettono di rinunciare alla sua acquisizione sono adempiute. In concreto, per rifiutare di sentire un testimone il procuratore deve giungere alla conclusione, senza cadere nell'arbitrio, che la testimonianza non cambierà il risultato.

2. Un testimone non può richiedere l'acquisizione di una prova, dato che, contrariamente ad esempio all'imputato, non ha qualità di parte (art. 107 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con gli art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP). Ne consegue che una persona non può a fortiori obbligare un procuratore a sentirla in qualità di testimone (art. 382 cpv. 1 in combinato disposto con gli art. 393 segg. CPP).

3. Se è vero che una sola persona dirige un procedimento penale, occorre tuttavia rilevare che le sue decisioni e i suoi atti possono essere oggetto di ricorso o riesaminati da un'altra autorità. In concreto, la parte la cui istanza di sentire un testimone nel quadro di un procedimento è stata respinta dal procuratore può, a seconda delle circostanze, riproporre tale istanza dinanzi al tribunale di primo grado (art. 331 cpv. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 394 lett. b CPP) o in via eccezionale interporre ricorso contro la reiezione della stessa (art. 393 cpv. 1 lett. a e 394 lett. b CPP a contrario).

4. Le condizioni da adempiere per una revisione sono menzionate negli articoli 410 a 415 CPP. In particolare, la revisione deve essere richiesta da una persona lesa dalla decisione oggetto della domanda di revisione, ossia una persona secondo l'articolo 382 CPP. Si pensa in particolare all'imputato o al condannato. Una persona che desidera essere sentita in qualità di esperto o di testimone non ha la facoltà di presentare una richiesta a tal fine. Anche il ministero pubblico può presentare una domanda di revisione (art. 381 CPP). L'imputato o il condannato può presentare una tale domanda anche se il procuratore non lo fa. Il fatto di addurre fatti o mezzi di prova ignoti all'autorità inferiore può soddisfare le condizioni del motivo di revisione di cui all'articolo 410 capoverso 1 lettera a CPP. La revisione di una sentenza del Tribunale federale è retta dagli articoli 121 a 128 della legge sul Tribunale federale (RS 173.110), che rinviano in particolare al motivo di revisione di cui all'articolo 410 capoverso 1 lettera a CPP. L'imputato o il condannato è legittimato a presentare una domanda di revisione di una tale sentenza.

5. Il principio "in dubio pro reo" (nel dubbio in favore dell'imputato) è sancito esplicitamente nell'articolo 10 capoverso 3 CPP e rappresenta certamente un principio procedurale fondamentale del diritto penale svizzero. Si applica nell'ambito della sentenza e non in via di principio nella fase istruttoria, condotta dal procuratore. Sotto il profilo della valutazione delle prove, questo principio implica che il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'imputato se esistono oggettivamente dubbi seri e insormontabili riguardo all'esistenza del fatto medesimo. Sul piano dell'onere della prova, questo principio implica che spetta all'accusa dimostrare che l'imputato è colpevole.

Risposta del Consiglio federale.