19.3015 · Interpellanza · 2019-03-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'accordo istituzionale con l'Unione europea che il Consiglio federale ha posto in consultazione riguarda anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Il Consiglio federale non è in particolare riuscito a negoziare un'eccezione al recepimento del diritto (linea rossa) nell'ambito della revisione del regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'aspetto centrale della revisione è il passaggio di competenza dal Paese di origine alla Svizzera per quanto concerne le indennità di disoccupazione per i frontalieri. Il Consiglio federale presuppone che l'UE esigerà dalla Svizzera di conformarsi a questa evoluzione del diritto. In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. A quanto stima i costi che il nostro Paese dovrà sostenere se, come previsto, la Svizzera e i suoi uffici regionali di collocamento dovranno farsi carico delle indennità di disoccupazione per i 320 000 frontalieri?
2. È corretto che in determinate circostanze le prestazioni di disoccupazione equivalgono a rendite vitalizie per i frontalieri?
3. È corretto che le prestazioni di disoccupazione o, in determinate circostanze, queste rendite vitalizie per i frontalieri, devono essere versate dopo soli tre mesi di lavoro in Svizzera?
4. Il Consiglio federale valuta l'ipotesi, in caso di firma dell'accordo istituzionale, di chiedere all'UE disposizioni derogatorie o periodi transitori analogamente al Lussemburgo, che con il 43 per cento di frontalieri teme il rischio di un fallimento statale legato all'attuazione del regolamento 883/2004?
5. Il grado di copertura della disoccupazione in Svizzera è probabilmente uno dei più alti a livello europeo. In caso di attuazione del regolamento 883/2004 il Consiglio federale non teme forse ripercussioni finanziarie attualmente difficili da stimare? In caso negativo, per quale motivo non nutre questo timore?
Stellungnahme des Bundesrates
1./5. La procedura legislativa interna dell'UE per la revisione del regolamento no 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non è ancora conclusa. Sembrava che fosse stato raggiunto un compromesso tra le istituzioni europee del Parlamento, della Commissione e del Consiglio.
Tuttavia, visto che quest'accordo non ha ottenuto la maggioranza necessaria presso il Comitato dei rappresentanti permanenti, spetta ora alle future presidenze dell'UE proseguire i lavori di riforma della normativa sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e cercare di giungere a un nuovo compromesso tra le proposte molto divergenti del Consiglio, del Parlamento e della Commissione. Pertanto, al momento attuale non esiste ancora una versione definitiva del testo.
Le tre proposte delle istanze europee hanno però in comune l'idea di un cambio di paradigma e del versamento delle indennità di disoccupazione per i frontalieri da parte dello Stato dell'ultimo impiego. Secondo le stime della SECO i costi derivanti da questo cambiamento ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi.
2./3. L'attuale regolamento no 883/2004 non prevede un'armonizzazione, bensì solo il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale dei Paesi membri dell'UE e della Svizzera. Ciò dovrebbe valere anche per il progetto di revisione attualmente in discussione. Non si creano nuovi diritti, ma si stabiliscono le norme in base alle quali si determina l'ordinamento giuridico applicabile.
Se il versamento delle indennità di disoccupazione per i frontalieri spettasse alla Svizzera, si applicherebbe la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, la quale non prevede l'erogazione di pensioni o prestazioni a vita, ma piuttosto il versamento di indennità giornaliere per un periodo limitato, calcolato in base alla durata del periodo contributivo.
4. Nella misura in cui la procedura di elaborazione di nuove regole per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra le istanze europee è tuttora in corso e l'UE non ha ancora presentato alla Svizzera una richiesta di recepimento della modifica del regolamento nell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone in seno al Comitato misto dell'ALC, sarebbe prematuro per il Consiglio federale definire un mandato negoziale. Il mandato negoziale per la delegazione svizzera al Comitato misto dell'ALC può essere definito solo quando sarà disponibile la versione definitiva del nuovo regolamento europeo e dopo che saranno state rispettate le procedure interne svizzere.
Risposta del Consiglio federale.