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19.3016 · Interpellanza · 2019-03-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In un intervento parlamentare Ruppen 18.4222, "No all'indennità di disoccupazione per i frontalieri!", si sottolineavano i rischi finanziari per la Svizzera (diverse centinaia di milioni di franchi secondo il Consiglio federale) derivanti dalla probabile decisione dell'UE di addebitare allo Stato dell'ultimo impiego - e non a quello di residenza - le indennità di disoccupazione per i frontalieri che perdono il posto di lavoro (circa 320 000 in Svizzera).

Nella risposta il Consiglio federale afferma che, anche se l'UE dovesse adottare una norma del genere, la Svizzera non sarebbe tenuta ad applicarla, tranne nel caso in cui il comitato misto Svizzera-UE lo decida all'unanimità.

Questo è il punto per quanto riguarda la legislazione in vigore.

Cosa accadrà se la Svizzera firmerà e ratificherà l'accordo quadro istituzionale con l'UE?

Stellungnahme des Bundesrates

Il 7 dicembre 2018 il Consiglio federale ha deciso di avviare una consultazione sul progetto riguardante l'accordo che facilita le relazioni bilaterali tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera nelle parti del mercato interno alle quali la Svizzera partecipa (accordo istituzionale). Il testo riguarda tra l'altro anche l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). L'evoluzione del diritto comunitario rientra fra i meccanismi istituzionali disciplinati dall'accordo. Tuttavia, in virtù di questo testo, la Svizzera e l'UE si impegnano solo in linea di principio - come del resto anche nell'ALC - a integrare i nuovi atti giuridici pertinenti dell'UE.

Per quanto riguarda la revisione del regolamento no 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il processo di revisione all'interno dell'UE è tuttora in corso. La Svizzera non ha ancora ricevuto alcuna richiesta in tal senso all'interno del Comitato misto dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Solo dopo aver ricevuto tale richiesta sarà possibile definire - nell'ambito delle procedure interne di recepimento di un accordo internazionale - il mandato negoziale della delegazione svizzera all'interno del Comitato misto dell'ALC.

Con o senza l'accordo istituzionale, è tuttavia prevedibile che l'UE e i suoi Stati membri chiedano alla Svizzera di recepire questa revisione del diritto comunitario nell'ALC. Come previsto dalla procedura attualmente in vigore, ogni adeguamento futuro delle disposizioni di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dovrà essere convenuto all'interno del Comitato misto dell'ALC. In caso di disaccordo sul recepimento di una modifica del diritto dell'UE, si applicherebbe il meccanismo di composizione delle controversie previsto dall'Accordo.

Inoltre, il protocollo II dell'accordo istituzionale prevede alcune eccezioni al recepimento degli sviluppi del diritto comunitario, le quali riguardano anche una serie di disposizioni nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Sia l'attuale meccanismo di recepimento del diritto europeo pertinente che riguarda l'allegato II dell'ALC sia quello contenuto nell'accordo istituzionale permettono di rispettare le procedure di approvazione interne previste dall'ordinamento giuridico svizzero.

Risposta del Consiglio federale.

Indennità di disoccupazione per i frontalieri e accordo quadro istituzionale | Lexipedia | Lexipedia