19.3018 · Interpellanza · 2019-03-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Gli accordi di riammissione svolgono un ruolo centrale per la credibilità della politica svizzera in materia di asilo. Secondo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), le procedure d'asilo sono eseguite in maniera rapida e corretta sul piano dello Stato di diritto. La SEM persegue un obiettivo chiaro: le persone che necessitano di protezione devono ottenerla in Svizzera, le altre devono lasciare rapidamente il nostro Paese. Per promuovere il ritorno volontario in patria, la Svizzera offre aiuti concreti alle persone desiderose di ritornare. Nel settore del ritorno, la Svizzera ha concluso accordi con 62 Paesi (stato: settembre 2018). Gli ultimi tre accordi riguardano l'Azerbaigian, il Kuwait e l'Ucraina, dove è stato sostituito un precedente accordo. È previsto di stipulare altri accordi nei prossimi anni (parere del Consiglio federale in risposta alla mozione 11.3831).
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Quanti accordi di riammissione o migratori sono stati firmati dal 1° gennaio 2018? Quanti accordi di questo tipo sono stati negoziati nel medesimo periodo? Con quali Paesi?
2. Quante esecuzioni sono pendenti con l'Azerbaigian e il Kuwait? Questi Paesi sono prioritari per la politica svizzera in materia di migrazione?
3. Nel 2016 sono state intavolate trattative su un accordo di riammissione con il Bahrain. A che punto sono? Questo Paese è prioritario per la Svizzera? Perché?
4. Un accordo di esenzione dal visto è stato firmato con gli Emirati Arabi Uniti. Con questo Paese è stato firmato anche un accordo di riammissione? In caso negativo, perché no?
5. A ottobre 2016 è stato pattuito con il Mali di intavolare negoziati su un accordo migratorio. Sono in corso trattative con questo Paese oppure è già stato paraffato un accordo? In caso negativo, perché no?
6. A dicembre 2016 è stato paraffato l'accordo di riammissione con la Turchia. Quest'ultima vuole tuttavia subordinare l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale alla liberalizzazione dei visti da parte dell'UE in favore dei cittadini turchi. Sono stati nel frattempo intavolati negoziati per accelerare l'entrata in vigore dell'accordo? Oppure il Consiglio federale attende semplicemente una non prevedibile liberalizzazione dei visti per la Turchia? La collaborazione con questo Paese nel settore delle esecuzioni funziona bene?
7. A che punto sono le trattative relative a un accordo di riammissione con l'Eritrea? Sono stati compiuti progressi? Il Consiglio federale può spiegare che cosa ha intrapreso ai fini della firma di un accordo di riammissione con l'Eritrea? Una bozza di accordo è stata inviata a questo Paese? In caso affermativo, quando? In caso negativo, perché no?
8. L'attuale accordo di riammissione con l'Algeria non consente voli speciali, il che impedisce numerosi rimpatri forzati. Non sarebbe opportuno negoziare con l'Algeria un nuovo accordo che permetta i voli speciali?
9. Il Consiglio federale ritiene che i futuri accordi di riammissione debbano sempre prevedere una clausola che consenta i voli speciali?
10. Può spiegare quale strategia persegue per avviare trattative con Paesi? Nella decisione tiene conto delle difficoltà nel settore del ritorno?
11. Con quali Paesi sono previste trattative nel 2019? Quanti accordi di riammissione e migratori potranno presumibilmente essere paraffati? Con quali Paesi?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale reputa gli accordi che disciplinano la cooperazione nel settore del ritorno uno strumento importante della politica migratoria estera. La Svizzera ha pertanto già concluso 64 accordi (stato: 1° aprile 2019), che fissano le formalità della cooperazione in materia di ritorno con altri Paesi. Il Consiglio federale rammenta tuttavia che un accordo di riammissione non costituisce un presupposto indispensabile per una buona cooperazione. La Svizzera intrattiene infatti con vari Stati un'ottima cooperazione in materia di ritorno, senza che questa sia stata formalizzata sul piano giuridico.
1. Dal 1° gennaio 2018 è stata formalizzata giuridicamente la cooperazione in materia di ritorno con la Mongolia (5 aprile 2018), l'Etiopia (4 gennaio 2019) e il Bangladesh (1° aprile 2019). Da anni, la Mongolia e l'Etiopia figuravano sulla lista dei Paesi verso cui esecuzione degli allontanamenti era bloccata. È stato inoltre negoziato un partenariato migratorio con lo Sri Lanka, concluso ad agosto 2018, che include anche un accordo migratorio, in vigore dal 2016. Dall'inizio del 2018 la Svizzera ha condotto dialoghi migratori con altri Paesi con cui non ha concluso alcun accordo migratorio. Anche questi dialoghi comprendevano la formalizzazione della cooperazione.
2./3. L'Azerbaigian, il Kuwait e il Bahrein non costituiscono Paesi prioritari per la politica migratoria esterna della Svizzera. Infatti non vi sono praticamente decisioni di esecuzione pendenti per questi Stati. Tuttavia, in determinate circostanze la Svizzera negozia accordi di riammissione anche con un Paese non prioritario, in particolare quando questo le chiede di concludere un accordo di esenzione dal visto per i diplomatici. In tali casi la Svizzera subordina la conclusione di un tale accordo alla stipula di un accordo di riammissione. È proprio questo quanto la Svizzera ha chiesto al Kuwait e al Bahrein. Nel caso del Kuwait sono stati stipulati entrambi gli accordi, mentre con il Bahrein le trattative sono tuttora in corso, in quanto sussistono ancora divergenze in merito all'accordo di riammissione. Inoltre, non si può escludere un aumento, in futuro, delle domande d'asilo provenienti da uno Stato che al momento non figura tra i Paesi di origine di molti richiedenti l'asilo. In questo senso la conclusione di un accordo può rappresentare anche una misura preventiva.
4. Dall'entrata in vigore dell'accordo in materia di esenzione dal visto tra l'UE e gli Emirati Arabi Uniti (EAU), il 6 maggio 2015, i cittadini degli EAU possono soggiornare per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni nello spazio Schengen e quindi anche in Svizzera. Questo accordo disciplina inoltre l'entrata senza visto dei cittadini UE negli EAU. Per concedere lo stesso diritto ai cittadini svizzeri, è stato negoziato un accordo analogo a quello esistente con l'UE. In questo caso la Svizzera era dunque uno Stato richiedente, per cui non ha potuto subordinare la conclusione dell'accordo di esenzione dal visto alla stipula di un accordo di riammissione.
5. Nel 2018 la Svizzera ha condotto, nel quadro di un dialogo migratorio con il Mali, trattative su un accordo migratorio. Queste trattative sono state costruttive, tuttavia, nel frattempo in Mali sono stati sostituiti tutti i ministri responsabili del dossier. Nei prossimi mesi la Svizzera riprenderà i colloqui con il Mali in vista della conclusione di un accordo.
6. La Svizzera ha discusso a più riprese le prossime tappe con le autorità turche, l'ultima volta in occasione delle consultazioni politiche del 21 marzo ad Ankara. La Turchia resta sulla sua posizione riguardo all'entrata in vigore dell'accordo di riammissione con gli Stati associati a Schengen Norvegia e Svizzera. La cooperazione operativa con la Turchia nel settore del ritorno può essere definita generalmente buona, in particolare per quanto riguarda il transito di richiedenti l'asilo respinti via l'aeroporto di Istanbul.
7. Le autorità eritree non accettano rimpatri coatti; tale regola vale sia nei confronti della Svizzera che degli altri Stati. Di conseguenza, l'Eritrea ha finora respinto ogni trattativa volta alla conclusione di un accordo di riammissione. La Svizzera continuerà nondimeno ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con l'Eritrea nel settore del ritorno. A tal fine conduce regolarmente colloqui con rappresentanti governativi eritrei, talvolta associandosi ad altri Paesi europei. Va rilevato che in seguito a un viaggio di servizio effettuato nell'autunno 2018, sono stati compiuti progressi nell'ambito dell'identificazione di cittadini eritrei.
8. L'accordo del 2006 precisa che ogni rimpatrio va effettuato tramite un volo di linea. In passato l'Algeria si era sempre chiaramente opposta ai voli speciali e non ne ha concordati con nessun altro Paese europeo nell'ambito di un accordo di riammissione. È inoltre contraria a rinegoziare l'accordo. La cooperazione operativa, che si svolge nel quadro fissato nell'accordo del 2006, è sensibilmente migliorata negli ultimi due anni. Le esecuzioni pendenti sono diminuite del 34 per cento tra il 2015 (828) e il 2018 (546). Inoltre, il numero dei rimpatri coatti verso l'Algeria è più che raddoppiato tra il 2017 (27) e il 2018 (66). Con le autorità algerine si intrattengono scambi regolari su temi migratori al fine di promuovere l'esecuzione pratica dei rimpatri.
9. Sì, per il Consiglio federale è importante che gli accordi di riammissione prevedano sistematicamente una clausola che permetta di effettuare voli speciali. Tutti i nuovi accordi conclusi dalla Svizzera dal 2006 contengono clausole di questo tipo.
10. Il proposito della Svizzera di negoziare un accordo con un altro Paese dipende segnatamente dai criteri seguenti: 1. un'analisi degli interessi svizzeri in materia di politica migratoria in particolare nel settore del ritorno; 2. il potenziale migratorio dello Stato in questione; 3. il ruolo dello Stato in questione nel contesto migratorio regionale (con l'obiettivo di sostenerlo in loco nel suo ruolo di Paese di destinazione o di accoglienza di migranti); 4. la disponibilità dell'altro Stato ad intavolare trattative.
11. Nel 2019 saranno portate avanti trattative con vari Paesi. L'esito di tali trattative non dipende soltanto dalla volontà della Svizzera, ma anche da quella del Paese in questione. Attualmente non è pertanto possibile prevedere quanti accordi potranno essere paraffati o conclusi entro la fine di quest'anno.
Risposta del Consiglio federale.