Competenza della giustizia militare svizzera per il perseguimento penale di jihadisti della milizia terroristica dell'IS
19.3036 · Interpellanza · 2019-03-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo la stampa, forze armate curde in Siria intendono liberare combattenti stranieri dell'IS detenuti. Tra queste persone vi sarebbero anche cittadini svizzeri. Secondo il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), negli ultimi anni un centinaio di Svizzeri ha integrato le fila della milizia terroristica dell'IS.
Se dovessero ritornare in Svizzera, queste persone andrebbero sottoposte alla giustizia militare e, in caso di condanna, punite in maniera esemplare. Il Codice penale miliare, nel capo sesto, articoli 110 e seguenti, definisce sotto il titolo "crimini di guerra" il suo campo di applicazione, che concerne situazioni di conflitti armati sia internazionali sia nazionali. La competenza della Svizzera per crimini di guerra commessi nel quadro del conflitto in Siria è pertanto data.
Quale Stato depositario delle convenzioni di Ginevra, la Svizzera deve adoperarsi in maniera sistematica in favore del rispetto delle regole ivi contenute a tutela della popolazione civile in zone di confitto, anche perseguendo e punendo i criminali di guerra.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Riconosce che il Codice penale militare è applicabile ai crimini di guerra commessi nelle zone di conflitto in Siria?
2. Condivide l'opinione secondo cui la Svizzera, quale Stato depositario delle convenzioni di Ginevra, detiene una particolare responsabilità di sanzionare in maniera rigorosa i reati commessi da cittadini svizzeri in zone di guerra?
3. Qual è la sua posizione in merito alla ripresa o al rimpatrio di cittadini svizzeri che si sono uniti alla milizia terroristica dell'IS e attualmente sono detenuti in carceri controllate da forze armate curde?
4. Stando alle informazioni di cui dispone, quanti cittadini svizzeri che si sono uniti alla milizia terroristica dell'IS sono nel frattempo tornati in Svizzera?
5. Queste persone sono state perseguite penalmente al loro ritorno? In caso affermativo, i procedimenti sono stati condotti dalla giustizia militare? In caso negativo, per quali motivi si è rinunciato a perseguirle?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dall'entrata in vigore della revisione del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CMP) il 1° gennaio 2011, i cittadini svizzeri che commettono o hanno commesso reati di diritto internazionale in Siria non sottostanno più al CPM né alla giurisdizione militare, bensì al CP. Sono quindi perseguiti dalle autorità penali civili per i crimini di guerra commessi all'estero (art. 264b segg. CP) e puniti con una pena detentiva che può essere pronunciata a vita.
Possono invece essere condannati conformemente al CMP i cittadini svizzeri che hanno combattuto per lo "Stato islamico" o gli hanno fornito sostegno, sempre che siano soddisfatti i presupposti dell'articolo 94 CPM. Secondo questo articolo, si rende punibile chi si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale. L'articolo 94 CPM non è applicabile soltanto al servizio in seno a truppe regolari di Stati stranieri, bensì a qualsiasi forma di servizio militare all'estero, pertanto anche al servizio in seno a formazioni militari clandestine organizzate da governi in esilio, in eserciti di mercenari, in formazioni armate di volontari nonché in formazioni di combattimento di partiti politici, di movimenti religiosi, di movimenti di ribellione ecc. Ciò comprende non soltanto il servizio di truppa o il servizio armato al fronte, bensì anche tutte le prestazioni di sostegno fornite in retroguardia nella misura in cui tali prestazioni sottostanno a una catena di comando militare o analoga.
2. I cittadini svizzeri recatisi all'estero per motivi terroristici non devono restare impuniti. Questo è quanto ha stabilito il Consiglio federale l'8 marzo 2019 nella sua strategia ad hoc. L'obiettivo è che il perseguimento penale e l'esecuzione dell'eventuale pena, conformemente agli standard internazionali, avvengano nello Stato in cui è stato commesso il reato. La Svizzera è disposta a sostenere con risorse appropriate l'eventuale istituzione di un tribunale speciale internazionale e l'esecuzione delle pene in loco. Se non è possibile perseguire i rei nello Stato in cui hanno commesso il reato, la Svizzera è responsabile di perseguire penalmente i propri cittadini non appena questi tornano in Svizzera o si trovano in uno Stato con cui la Svizzera coopera per mezzo dell'assistenza giudiziaria.
La responsabilità degli Stati di garantire il perseguimento penale efficace, trasparente e completo dei crimini di guerra deriva in particolare dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro protocolli aggiuntivi.
Nell'ambito del conflitto siriano la Svizzera s'impegna a favore dell'analisi delle violazioni del diritto internazionale perpetrate da tutte le parti in conflitto. In tale contesto, sostiene e finanzia in particolare il meccanismo internazionale, indipendente e imparziale dell'ONU ("International, Impartial and Independent Mechanism"), con sede a Ginevra, che assicura le prove dei crimini più gravi compiuti in Siria in vista di futuri procedimenti giudiziari. La Svizzera fornisce inoltre sostegno a organizzazioni non governative siriane che documentano sul posto i crimini commessi in Siria. Instaura i contatti tra tali attori e gli organi dell'ONU al fine di incentivare l'apertura di procedimenti penali contro i responsabili di questi crimini.
3. L'obiettivo principale del Consiglio federale è garantire la sicurezza della Svizzera e proteggere la sua popolazione. Non sostiene il rimpatrio attivo di cittadini svizzeri adulti recatisi all'estero per motivi terroristici. In conformità con l'articolo 24 capoverso 2 della Costituzione federale, la Svizzera non rifiuta il ritorno di questi cittadini. Tuttavia, adotta tutte le misure operative del caso per impedire il loro ritorno incontrollato. Il rimpatrio attivo dei minori può essere preso in considerazione caso per caso. In tale contesto, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione permanente (art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo).
4. Secondo il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dal 2001 a oggi sono state rilevate 77 partenze per motivi terroristici verso la Siria e l'Iraq e 15 verso la Somalia, l'Afghanistan e il Pakistan. Una persona ha lasciato la Svizzera per recarsi nelle Filippine. Queste cifre sono cumulative ed è quindi importante precisare che alcune di queste persone sono ancora sul posto, 31 sono decedute (di queste, in 25 casi il decesso è confermato) e altre sono tornate in Svizzera. Il totale dei rientri confermati ammonta a 13.
5. Se il perseguimento compete alle autorità penali civili della Confederazione, l'inchiesta penale è condotta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conformemente al Codice di procedura penale. L'MPC conduce anche procedimenti penali contro i viaggiatori con finalità jihadiste, tra cui figurano anche persone tornate in Svizzera. Tutte le persone il cui ritorno è stato confermato dal SIC sono state o sono attualmente oggetto di un procedimento penale dell'MPC, ad eccezione di coloro che al momento della partenza erano minorenni. Il loro perseguimento penale incombe alle procure cantonali dei minori.
Risposta del Consiglio federale.