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19.3040 · Mozione · 2019-03-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le raccomandazioni del gruppo di accompagnamento risultanti dalla valutazione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Deve sottoporre al Parlamento le misure e le modifiche legislative necessarie per migliorare la posizione e la protezione delle vittime.

Ciò è particolarmente importante nei settori seguenti:

1. potenziamento ed eventualmente ridenominazione delle pretese di riparazione e risarcimento delle vittime;

2. riesame delle regole per il calcolo dei contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine;

3. abolizione delle differenze tra il risarcimento previsto dal diritto in materia di aiuto alle vittime e quello di diritto civile;

4. potenziamento del sostegno previsto dal diritto in materia di aiuto alle vittime in caso di reati commessi all'estero.

Begründung

L'Istituto di diritto penale e criminologia dell'Università di Berna ha esaminato, su mandato dell'Ufficio federale di giustizia, la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati e le norme del Codice di procedura penale (CPP) rilevanti per le vittime. La valutazione è stata completata il 21 dicembre 2015. Il rapporto di valutazione è stato pure oggetto di un convegno del DFGP. Il rapporto sfocia, nei diversi settori, in raccomandazioni formulate da un gruppo di accompagnamento composto da specialisti. Alcune raccomandazioni sono discusse nel quadro della revisione del CPP, altre misure più lievi sono previste in collaborazione con i Cantoni. Occorre tuttavia intervenire anche nella legislazione in materia di aiuto alle vittime di reati, per cui la presente mozione tratta questo settore. I lavori volti ad attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) sono in corso e hanno pure evidenziato la necessità di un intervento. Tali valutazioni centrano l'obiettivo soltanto se anche la politica prende atto delle conclusioni, le esamina e se del caso le attua.

Il Consiglio federale è pertanto esortato a esaminare e, se opportuno per migliorare la posizione delle vittime, ad attuare le raccomandazioni formulate nel rapporto di valutazione anche nel settore dell'aiuto alle vittime di reati come pure le conclusioni tratte dai lavori per l'attuazione della Convenzione di Istanbul. Deve poi sottoporre al Parlamento le pertinenti misure ed eventuali modifiche di legge.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

A fine marzo 2016 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha esaminato, insieme ai Cantoni, tutte le raccomandazioni formulate dal gruppo di valutazione e ha fissato un ordine di priorità. Dalla discussione non è emersa alcuna urgenza di rivedere la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5). L'accento andrebbe invece posto sulla revisione del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) e sul miglioramento dell'esecuzione della LAV. Il 23 novembre 2016 il Consiglio federale è stato informato in merito all'esito della valutazione e all'ordine di priorità fissato per le raccomandazioni. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato le raccomandazioni e le conclusioni dell'UFG e dei Cantoni nella sua seduta del 14 febbraio 2019. Anch'essa è giunta alla conclusione che non urge rivedere la LAV. La Commissione ha accolto con soddisfazione in particolare la modifica della guida stilata dall'UFG per stabilire l'importo della riparazione morale secondo la LAV. Inoltre, nel messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, FF 2017 143) non è stata rilevata alcuna necessità di revisione.

1./3. La revisione totale della LAV del 2007 mirava, tra le altre cose, a ridurre i costi sostenuti dai Cantoni, in particolare nell'ambito della riparazione morale (cfr. messaggio del 9 novembre 2005 sulla revisione totale della LAV, FF 2005 6351, in particolare 6368 segg.). Un rafforzamento o un aumento dei diritti alla riparazione morale e al risarcimento sarebbe in chiara contraddizione con l'obiettivo di tale revisione. Anche l'abolizione delle differenze tra la riparazione prevista dal diritto in materia di aiuto alle vittime e quella secondo il diritto civile comporterebbe un aumento dei costi per i Cantoni. Inoltre, la riparazione prevista dal diritto in materia di aiuto alle vittime persegue un obiettivo diverso da quella contemplata dal diritto civile, in quanto rappresenta un contributo simbolico della collettività con cui è riconosciuta la difficile situazione della vittima (cfr. FF 2005 6351, in particolare 6407). Questo tipo di riparazione include pertanto una sorta di contributo di solidarietà. Potrebbe quindi essere giustificato sostituire il termine "riparazione morale" ad esempio con "contributo di solidarietà". Non è tuttavia opportuno procedere a una revisione di legge soltanto per questo motivo.

2. È già adempiuto in quanto la Conferenza svizzera degli uffici di collocamento della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV) ha formulato raccomandazioni per l'uniformazione dell'aiuto immediato e per l'assunzione dei costi per l'aiuto psicologico e giuridico fornito da terzi e ha elaborato, in collaborazione con la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, un documento di lavoro sulla delimitazione tra aiuto sociale e aiuto alle vittime.

4. Confederazione e Cantoni stanno chiarendo le possibilità di migliorare il sostegno fornito alle vittime di reati all'estero in base al diritto vigente (tra l'altro in caso di eventi straordinari secondo l'art. 32 LAV).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.