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19.3056 · Interpellanza · 2019-03-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Da cinque anni gli impiegati della Confederazione hanno la possibilità, nei dodici mesi che seguono la nascita o l'adozione di un figlio, di ridurre del 20 per cento il tasso di occupazione, che non può tuttavia essere inferiore al 60 per cento (art. 60a OPers). D'intesa con il loro superiore, possono inoltre svolgere il loro lavoro integralmente o parzialmente fuori del posto di lavoro (art. 33 O-OPers).

La conciliabilità tra lavoro e famiglia (cura dei familiari) è importante poiché non riguarda soltanto i collaboratori con figli in tenera età, bensì anche quelli che si prendono cura dei familiari anziani o malati. Oggi, le imprese del settore privato utilizzano le nuove tecnologie per consentire ai propri impiegati di decidere perlopiù autonomamente il luogo e l'orario di lavoro. Esse chiedono ai collaboratori quali sono le loro esigenze per poter definire, in modo pragmatico, modelli innovativi che permettano a questi ultimi di conciliare lavoro e famiglia.

L'Amministrazione federale è uno dei più importanti datori di lavoro in Svizzera e può dunque rivestire il ruolo di esempio e di precorritrice sul mercato del lavoro del nostro Paese. Come negli anni scorsi, anche nel 2018 l'inchiesta condotta presso il personale dà risultati insoddisfacenti per quanto riguarda la conciliabilità tra lavoro e famiglia. Le associazioni del personale menzionano numerosi casi in cui le richieste di lavoro a domicilio sono state respinte.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quante donne e quanti uomini esercitano, ogni anno, il loro diritto di ridurre il tasso di occupazione in virtù dell'articolo 60a OPers? (Si invita il Consiglio federale a indicare le cifre degli ultimi cinque anni.)

2. Quanto tempo dura, in genere, questa riduzione? I collaboratori riprendono a lavorare al tasso di occupazione precedente?

3. Si riscontrano differenze fra donne e uomini, oppure fra classi di stipendio?

4. I collaboratori hanno la garanzia di poter tornare a lavorare al tasso di occupazione precedente?

5. Sarebbe il caso di introdurre un diritto al ritorno al tasso di occupazione precedente, ispirandosi all'opzione adottata recentemente in Germania ("Brückenteilzeit")?

6. Nel 2018 quanti collaboratori hanno fatto richiesta di poter lavorare a domicilio e quanti hanno ricevuto una risposta positiva? Quanti collaboratori lavorano almeno un giorno alla settimana da casa? (Si invita il Consiglio federale a indicare le cifre secondo il sesso e la classe di stipendio.)

7. Alla luce dell'evoluzione demografica, il Consiglio federale è disposto a estendere le attuali disposizioni concernenti la conciliabilità tra lavoro e vita privata a tutti gli impiegati che si occupano dei membri anziani o malati della loro famiglia?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel 2018, 154 collaboratori (105 donne e 49 uomini) hanno ridotto il loro tasso di occupazione sulla base dell'articolo 60a dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3). Nel 2017 194 collaboratori (135 donne e 59 uomini) hanno esercitato il diritto di ridurre il proprio tasso di occupazione, nel 2016 sono stati 191 (119 donne e 72 uomini) e nel 2015 161 (95 donne e 66 uomini). L'articolo è entrato in vigore al 1° luglio 2013 e i primi dati sono stati registrati per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2014. Durante tale periodo, 203 collaboratori (132 donne e 71 uomini) hanno ridotto il loro tasso di occupazione.

2. I dati che riguardano la durata della riduzione del tempo di lavoro e il tasso di occupazione al rientro sul posto di lavoro non sono disponibili perché non vengono rilevati.

3. Il diritto alla riduzione del tasso di occupazione è stato esercitato per quasi due terzi da donne, il rimanente terzo da uomini (vedi risposta alla domanda 1). Nella maggior parte dei casi, i collaboratori che riducono il tasso di occupazione dopo la nascita o l'adozione di un figlio appartengono alla categoria delle classi di stipendio 1-23. In queste classi di stipendio è del resto inquadrata la maggioranza degli impiegati.

4. Non esiste alcuna garanzia. I superiori gerarchici sono però incoraggiati a trovare, caso per caso, soluzioni eque in considerazione delle esigenze di servizio e delle risorse finanziarie disponibili.

5. Il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre un nuovo modello. Bisogna invece incitare all'applicazione degli strumenti già disponibili e continuare a promuovere una cultura dirigenziale che favorisca la conciliabilità.

6. L'articolo 33 dell'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31) disciplina le forme di lavoro mobile. Il lavoro svolto fuori del posto di lavoro è oggetto di un accordo fra l'impiegato e il servizio competente. Le unità amministrative possono precisare le modalità applicabili, soprattutto la misura in cui autorizzano il lavoro mobile. I collaboratori che lavorano regolarmente a domicilio firmano una convenzione con i loro superiori gerarchici. Nel 2018, le convenzioni ammontavano a 3051. Non si dispone di cifre relative a sesso e classe di stipendio.

7. La Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers) consiglia i collaboratori che si assumono compiti assistenziali specifici, esamina le varie possibilità e presenta soluzioni concrete. Anche questi collaboratori possono chiedere in qualsiasi momento di ridurre il proprio tasso di occupazione. Hanno inoltre accesso ai diversi modelli di orario e forme di lavoro.

Risposta del Consiglio federale.