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19.3058 · Mozione · 2019-03-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre le modifiche legislative necessarie per aumentare le sanzioni comminate nei confronti dei datori di lavoro che licenziano una giovane madre per maternità o gravidanza.

Begründung

Diverse inchieste recenti evidenziano che in Svizzera il 10 per cento delle donne è licenziato al ritorno dal congedo maternità. Questa tendenza è in aumento da qualche anno.

Uno studio realizzato nel 2017 per l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo mostra che un terzo delle cause sottoposte alle giurisdizioni cantonali in materia di rispetto della legge federale sulla parità dei sessi riguarda una discriminazione legata alla gravidanza o alla maternità. Nella grande maggioranza dei casi (80 per cento) la causa è avviata dopo il licenziamento dell'impiegata, avvenuto durante la gravidanza (54 per cento dei casi) o al ritorno della giovane madre al lavoro (46 per cento).

Inoltre, la sanzione massima prevista dall'attuale diritto svizzero per il licenziamento successivo a maternità o gravidanza è il versamento da parte del datore di lavoro di un'indennità equivalente al massimo a 6 mesi di stipendio.

Secondo lo studio citato, la sanzione media inflitta al datore di lavoro in caso di licenziamento discriminatorio corrisponde a 5,7 mesi di stipendio. Pertanto non è assolutamente dissuasiva.

Il Consiglio federale ha indicato a più riprese di essere sensibile alla problematica, senza tuttavia adottare misure per migliorare la situazione.

Questi licenziamenti sono inammissibili. Spetta al Governo federale proporre in tutta urgenza misure per proteggere realmente le giovani madri che lavorano in Svizzera.

Si chiede pertanto di aumentare l'importo delle indennità accordate a un'impiegata vittima di un licenziamento discriminatorio legato alla gravidanza o alla maternità, come il Consiglio federale proponeva già nel 2010.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già indicato in risposta alle interpellanze Ruiz Rebecca 16.3079, "Diventare madre e farsi licenziare?", e Schenker Silvia 16.3248, "Disdetta dopo il congedo maternità", il Consiglio federale riconosce che possono insorgere problemi di diritto del lavoro in occasione della gravidanza e alla maternità. Uno studio realizzato su mandato dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in adempimento del postulato Maury-Pasquier 15.3793, "Interruzione dell'attività professionale prima del parto e congedo prenatale", ha constatato che vi è un licenziamento in seguito al ritorno dal congedo maternità nel 3,2 per cento dei casi (Rudin/Stutz/Bischof/Jäggi/Bannwart, Erwerbsunterbrüche vor der Geburt, UFAS, Rapporto di ricerca 2/18, 65). Secondo lo studio condotto dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) sui casi di giurisprudenza cantonale, le persistenti controversie di diritto del lavoro riguardanti questo punto o in relazione alla maternità in generale tendono a confermare questa conclusione (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, Lempem/Voloder, Analisi della giurisprudenza cantonale relativa alla legge sulla parità dei sessi, 2004-2015, n. 4.16-4.17; nella versione francese, in italiano è disponibile soltanto una sintesi).

Questi studi mostrano tuttavia anche che nella grande maggioranza dei casi di maternità delle lavoratrici si trovano soluzioni soddisfacenti. Le cause esaminate nello studio commissionato dall'UFU riguardano un periodo di dieci anni (2004-2015). Durante questo periodo, sono stati recensiti 41 casi concernenti la gravidanza o la maternità, di cui 19 casi di discriminazione al ritorno dal congedo maternità. Inoltre, nello studio commissionato dall'UFAS, l'inchiesta condotta presso madri e imprese ha fornito i risultati seguenti: l'82 per cento delle madri interpellate riteneva di essere sempre stata trattata bene e sostenuta dopo la comunicazione della gravidanza, per il 67 per cento è stata trovata una buona soluzione per il lavoro dopo il congedo maternità e per il 58 per cento vi è stata una ricerca costruttiva di soluzioni per il lavoro durante la gravidanza (Rudin/Stutz/Bischof/Bannwart/Jäggi, 48). Secondo il 76 per cento dei datori di lavoro, la riduzione del tasso di occupazione dopo la maternità è frequente o occasionale, mentre secondo il 62 per cento il tasso di occupazione resta invariato (Rudin/Stutz/Bischof/Bannwart/Jäggi, 71).

Questi risultati incoraggianti non devono nascondere il fatto che in una minoranza dei casi continuano a esservi problemi. Come indicato nella mozione, nel 2010 il Consiglio federale ha proposto di aumentare la sanzione massima prevista in caso di disdetta abusiva o ingiustificata da 6 a 12 mesi di salario. Questa proposta, che ha suscitato una viva opposizione in sede di consultazione, non si limitava ai casi di gravidanza o di maternità ma copriva tutti i casi di disdetta abusiva o ingiustificata. Peraltro, le indennità versate corrispondono in media a 3,1 mesi di salario (UFU, Lempen/Voloder, n. 4.28), per cui non si può concludere che i licenziamenti discriminatori siano talmente gravi che il giudice deve sistematicamente ricorrere al massimo legale.

Il Consiglio federale ha deciso di sospendere il progetto di modo da trovare una soluzione che possa riunire un sostegno politico sufficiente. Sono stati pertanto svolti due studi approfonditi e condotte discussioni tra le parti sociali. Non è stato tuttavia possibile trovare un terreno d'intesa. Per il momento non vi è dunque una soluzione politicamente fattibile per questo dossier. Il Consiglio federale non ritiene dunque opportuno avviare altre iniziative legislative.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.