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19.3060 · Mozione · 2019-03-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (art 7) affinché l'estradizione di cittadini svizzeri sia possibile in caso di condanne per reati di terrorismo.

Begründung

La recente consegna all'Italia, da parte della Bolivia, del terrorista Cesare Battisti ha riacceso il dibattito attorno al brigatista rosso Alvaro Lojacono Baragiola, che per la giustizia italiana risulta latitante in Svizzera.

In Italia Lojacono Baragiola è stato condannato in contumacia all'ergastolo per la strage di via Fani nel processo Moro quater (sentenza confermata nel 1997) e a 16 anni di carcere per l'omicidio di uno studente. Condanne a cui Lojacono si sottrae in quanto titolare del passaporto rossocrociato, acquisito in circostanze "sospette" nel 1986, grazie alla cittadinanza elvetica della madre, di cui ha assunto pure il cognome (Baragiola).

Avendo Lojacono Baragiola unicamente la cittadinanza svizzera e non la doppia cittadinanza, la nazionalità elvetica non gli può venire ritirata (in vista di un'estradizione) in base all'articolo 42 della Legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit), che nel caso troverebbe concreta applicazione, essendosi Lojacono macchiato di reati di terrorismo.

La vergogna elvetica nel caso Lojacono è doppia, se si pensa che costui beneficia addirittura del pubblico impiego, in quanto è attualmente dipendente dell'Università di Friburgo.

L'articolo 7 capoverso 1 della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale ha il seguente tenore: "Salvo che vi acconsenta per scritto, nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato a uno Stato estero a scopo di perseguimento o esecuzione penali ..."

Con la presente mozione si chiede di aggiungere a tale disposizione un nuovo capoverso 2 che preveda un'eccezione nel caso di cittadini svizzeri che si sono macchiati all'estero di reati di terrorismo.

Va rilevato che la modifica proposta non costituirebbe unicamente una "Lex Lojacono Baragiola". In futuro la Svizzera dovrà infatti attendersi di venire confrontata con casi di cittadini elvetici (magari naturalizzati che rinunciano al passaporto del paese d'origine proprio per non correre il rischio di incappare nell'art. 42 LCit) colpevoli all'estero di reati legati terrorismo islamico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 25 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101) protegge gli Svizzeri dall'estradizione in un altro Stato. L'interessato può rinunciare a questa protezione acconsentendo all'estradizione (art. 7 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale, AIMP; RS 351.1) L'estradizione senza il consenso dell'interessato, chiesta dall'autore della mozione nei casi di terrorismo, presupporrebbe la modifica della pertinente disposizione costituzionale.

Il Consiglio non ritiene tuttavia opportuno modificare le disposizioni vigenti. Il principio secondo cui gli Stati non estradano i propri cittadini è sancito nella maggior parte dei sistemi giuridici europei. Il motivo principale risiede nel fatto che i reati commessi all'estero sottostanno sempre alla sovranità del Paese di origine. Ad esempio, l'articolo 7 capoverso 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) prevede in particolare il principio della personalità attiva. Questa disposizione consente alle autorità svizzere di perseguimento penale di condurre un procedimento penale contro cittadini svizzeri che hanno commesso un reato all'estero. In virtù dell'AIMP, la Svizzera può ricevere pertinenti domande di perseguimento penale o esecuzione penale in via sostitutiva contro cittadini svizzeri (art. 85 segg. e art. 94 segg. AIMP). In tal modo è possibile evitare lacune nella punizione di reati commessi all'estero da cittadini elvetici residenti in Svizzera, che pertanto non possono essere estradati contro la loro volontà.

Nel caso Lojacono Baragiola un procedimento penale è stato avviato in Svizzera nel 1988 su domanda dell'Italia. Lojacono Baragiola è stato condannato nel 1989 a una lunga pena detentiva, in seguito scontata. Per quanto concerne altri presunti reati risalenti al periodo 1975-1980, il procedimento è stato abbandonato per mancanza di prove; anche una sentenza pronunciata in contumacia in Italia nel 1996 non ha potuto essere eseguita, perché riguardava un reato commesso prima dell'entrata in vigore dell'AIMP, il 1° gennaio 1983, e perché la legge non poteva essere applicata retroattivamente. È escluso che oggi possa nuovamente verificarsi un caso simile. La Svizzera dispone di sufficienti basi legali per tradurre in giustizia gli Svizzeri che hanno commesso un reato all'estero ma che non possono esservi estradati in ragione della cittadinanza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.