19.3070 · Mozione · 2019-03-07
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 64 capoverso 7 lettera b della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), affinché l'esenzione dalla partecipazione ai costi per le donne incinte si applichi a partire dalla prima settimana di gravidanza.
Begründung
Attualmente, secondo l'articolo 64 capoverso 7 lettera b dell LAMal, le assicurazioni non possono riscuotere alcuna partecipazione ai costi per le prestazioni "fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto". Questo non sembra né logico né equo, poiché la gravidanza non inizia dopo tre mesi. Si è incinte dalla prima settimana, anche se la gravidanza è di solito "riconosciuta" soltanto dopo un mese circa. L'attuale regolamentazione svantaggia le donne incinte che hanno bisogno di cure per complicazioni durante le prime dodici settimane rispetto a quelle che non hanno problemi durante la gravidanza, come ha confermato anche il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Kälin 18.4372. Soprattutto per le donne che subiscono un aborto spontaneo nelle prime dodici settimane, questa regolamentazione è più che insoddisfacente e l'argomento che l'esenzione dalla partecipazione ai costi a partire dalla prima settimana di gravidanza comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato è poco convincente. Soprattutto in considerazione del fatto che circa una gravidanza su cinque si conclude con un aborto spontaneo. La regolamentazione vigente è pertanto iniqua soprattutto per le donne che ne sono colpite.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.