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19.3073 · Interpellanza · 2019-03-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'efficacia del lavoro svolto dalle autorità preposte al mercato del lavoro nei Cantoni è misurata da oltre vent'anni, ad esempio determinando tramite indicatori in che misura adempiono il mandato principale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ossia quanto rapidamente e in maniera duratura i beneficiari di prestazioni sono reinseriti nel mercato primario del lavoro.

Dal 1999 accordi di prestazioni tra la Confederazione e i Cantoni fissano tali obiettivi di efficacia e i parametri di misura. I risultati sono confrontati costantemente tra i Cantoni. A tal fine sono applicate procedure di misurazione econometriche che consentono di eliminare influssi esogeni e quindi di effettuare un confronto reale tra i Cantoni e i servizi d'esecuzione. Questo sistema è stato valutato a più riprese. La sua efficacia è comprovata.

Alla luce delle buone esperienze maturate nell'assicurazione contro la disoccupazione, è lecito chiedersi se non sarebbe opportuno e sensato controllare anche l'efficacia del lavoro integrativo svolto dalle autorità sociali con i beneficiari dell'aiuto sociale, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati.

Un'integrazione riuscita presuppone l'assunzione di un'attività lucrativa, uno stile di vita responsabile e sano e un'integrazione linguistica, culturale e sociale. Questi comportamenti contribuiscono a prevenire la dipendenza dall'aiuto sociale o addirittura l'invalidità e riducono quindi i costi economici "indesiderati".

Da un lato, l'integrazione riveste pertanto una fondamentale importanza per l'economia e uno Stato sociale funzionante. Dall'altro, il lavoro d'integrazione comporta nel complesso costi elevati (si veda ad es. l'attuale aumento della somma forfettaria della Confederazione a favore dell'integrazione), per cui è d'obbligo rendere conto di tali costi e della loro utilità.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Sono profusi sforzi per misurare e valutare l'efficacia globale e i singoli fattori del lavoro integrativo delle autorità sociali e delle autorità competenti in materia di integrazione, in modo da permettere di stabilire i costi e l'utilità complessivi?

2. In questo contesto, si ipotizza di esaminare se il lavoro d'esecuzione è orientato in maniera rigorosa e continua agli obiettivi d'integrazione?

3. Sono già rilevati tutti i dati e le cifre chiave necessari per verificare e confrontare sul piano svizzero l'efficacia del lavoro integrativo svolto dalle autorità preposte all'aiuto sociale e all'integrazione (tenendo conto di fattori d'influsso esogeni)?

4. In caso affermativo, secondo quali criteri si determina l'efficacia del lavoro d'integrazione e in che modo è operato un confronto a livello svizzero?

5. Quali fattori d'influsso esogeni sono stati identificati in questo contesto e su questa base sono stati sviluppati modelli econometrici (come per l'esecuzione della LADI e della LC)?

6. Se non esistono cifre chiave, in che modo occorrerebbe procedere per definire indicatori d'efficacia che permettano un confronto a livello svizzero?

La Confederazione ha aumentato considerevolmente la somma forfettaria a favore dell'integrazione (da 6000 a 18 000 franchi per rifugiato o persona ammessa provvisoriamente). Tale somma deve essere impiegata in maniera efficace e in funzione delle necessità, in particolare per l'integrazione professionale e l'apprendimento della lingua nazionale locale.

7. In questo contesto, come sono formulati gli obiettivi e misurati gli effetti?

8. È stato definito un confronto a livello svizzero del raggiungimento degli obiettivi? Quando di pensa di poter disporre dei risultati di tale confronto?

Stellungnahme des Bundesrates

L'impostazione dell'aiuto sociale compete ai Cantoni. In virtù dell'articolo 80a della legge sull'asilo (art. 82 LAsi) spetta al Cantone di attribuzione fornire l'aiuto sociale alle persone del settore dell'asilo e dei rifugiati.

L'integrazione è un processo a doppio senso (art. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI), il cui successo richiede il contributo sia degli immigrati sia della popolazione locale. Non comprende soltanto l'ambito professionale, ma anche altri settori della vita (art. 53 LStrI). Non è pertanto facile elaborare un meccanismo per il monitoraggio di questo processo.

Tenuto conto di questi elementi, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste dall'autore dell'interpellanza:

1./2. Il Consiglio federale ha preso atto dell'Agenda Integrazione Svizzera il 25 aprile 2018 e ha approvato le pertinenti modifiche di ordinanza il 10 aprile 2019. L'attuazione dell'Agenda Integrazione riguarda anche le autorità competenti in materia di aiuto sociale.

L'Agenda Integrazione prevede lo sviluppo di un meccanismo di monitoraggio dei cinque obiettivi d'efficacia definiti. Il monitoraggio mira a integrare l'attuale controllo, da parte della SEM, degli obiettivi e delle finanze dei programmi cantonali d'integrazione (PIC). Secondo la pianificazione attuale, il piano di monitoraggio dovrebbe essere disponibile entro metà 2020. Per poter misurare i cinque obiettivi di efficacia dell'Agenda Integrazione, si intende analizzare il processo di integrazione per coorte di entrata in Svizzera, il che permette di fare confronti con altri gruppi di migranti. L'efficacia della promozione dell'integrazione dipende anche da altri fattori quali, ad esempio, la collaborazione tra le autorità in materia di integrazione, aiuto sociale, formazione professionale e mercato del lavoro nonché da fattori esogeni quali la disponibilità del mercato del lavoro ad accogliere tali persone.

3.-8. Il monitoraggio in questione intende esaminare in particolare se e in che misura il collegamento dei dati già registrati permetterebbe di ottenere dati sull'integrazione e l'aiuto sociale nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati. Mira pure a verificare se e in che misura è possibile evitare o sostituire laboriose procedure amministrative. Tuttavia, il collegamento dei dati esistenti non permetterà verosimilmente di esaminare tutti gli obiettivi di efficacia dell'Agenda Integrazione. Occorre pertanto chiedersi anche se per il monitoraggio dovranno essere rilevati dati supplementari, che andranno all'occorrenza definiti. Il monitoraggio previsto terrà infine conto anche di fattori d'influsso esogeni, in modo da consentire confronti tra i Cantoni. Tra questi fattori è rilevante pure lo stato di salute, in quanto può influenzare in maniera determinante l'accesso all'attività lucrativa e all'integrazione sociale.

Peraltro, entro la fine del 2020, l'Agenda Integrazione sarà seguita da un mandato di revisione totale del sistema di finanziamento nel settore dell'asilo e dei rifugiati, in particolare per quanto riguarda l'assistenza, l'aiuto sociale e la promozione dell'integrazione. Questo mandato mira a potenziare gli incentivi a un'integrazione rapida e duratura (formazione, attività lucrativa, sanità e società), a conseguire sgravi amministrativi nonché a eliminare i fattori dissuasivi. Si prefigge pure di diminuire le spese nel settore sociale, nei Cantoni e nella Confederazione, tenendo conto degli effetti degli investimenti nel settore dell'integrazione risultanti dall'aumento della somma forfettaria a favore dell'integrazione.

Risposta del Consiglio federale.