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19.3092 · Mozione · 2019-03-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un messaggio al fine di adeguare la legislazione doganale e le altre norme applicabili in vigore, prevedendo che gli operatori doganali esteri non possano operare sul territorio svizzero senza stabile organizzazione.

Begründung

Con lo sviluppo di DAZIT, in particolare dal 2026, le formalità doganali in Svizzera potranno addirittura essere svolte dagli importatori direttamente ma anche e soprattutto dagli operatori esteri. Tutto ciò in netto contrasto con l'operatività degli operatori doganali svizzeri che all'estero non si possono e non potranno presentarsi se non hanno costituito stabile organizzazione nel Paese in cui intendono operare.

Nel 2017 e nel 2018 sono stati rispettivamente 91 e 92 gli operatori doganali con sede all'estero nelle vicinanze del confine che hanno trasmesso dichiarazioni doganali nel sistema informatico svizzero e tuttavia nella risposta alla domanda 4 alla mia interpellanza 18.4133, il Consiglio federale non vede necessità di intervento per quanto riguarda l'obbligo di stabile organizzazione per gli operatori doganali esteri che svolgono attività in Svizzera.

Il settore degli spedizionieri è estremamente importante dal punto di vista fiscale e dei posti di lavoro offerti; si tenga oltremodo conto che nelle regioni di confine, sono tra i datori di lavoro più importanti. L'apertura di fatto all'accesso al mercato doganale svizzero di operatori esteri per lo sdoganamento, nuoce agli operatori locali, che non possono nemmeno godere di una reciprocità nei Paesi limitrofi.

Si chiede quindi al Consiglio federale di adeguare la legislazione doganale e le altre norme applicabili in vigore, al fine di prevedere che per lo sdoganamento e le operazioni doganali svolte da parte di operatori doganali esteri, si debba obbligatoriamente costituire sul territorio svizzero una stabile organizzazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Già oggi il diritto doganale prevede che i dichiaranti doganali devono avere la propria sede sul territorio doganale svizzero. Sono ammesse eccezioni soltanto nei casi in cui una ditta estera ha la propria sede nell'area di confine.

Nell'ambito del programma di trasformazione e digitalizzazione DAZIT, i processi doganali vengono interamente riesaminati e digitalizzati. In tale contesto è rivista anche la legge sulle dogane e l'attuale regolamentazione concernente la residenza del dichiarante doganale viene sottoposta a una nuova valutazione. Una questione da chiarire in ogni caso è se in futuro la sede deve trovarsi imperativamente e senza eccezioni in Svizzera. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che le dichiarazioni doganali presentate nel 2018 da dichiaranti esteri autorizzati erano inferiori all'1 per cento del totale. Inoltre, dal punto di vista del diritto doganale è soprattutto importante che anche in caso di eventuali dichiaranti doganali esteri si possa risalire a dei responsabili in Svizzera.

Nel quadro di tale esame (effettuato nel contesto della revisione della legge sulle dogane) vengono considerate anche soluzioni che prevedono una clausola di reciprocità. Tuttavia, nel caso di una simile clausola occorre tenere conto degli oneri correlati nonché della proporzionalità.

Considerando i lavori già previsti, il Consiglio federale non ritiene necessario elaborare un messaggio separato relativo a questa tematica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.