19.3113 · Interpellanza · 2019-03-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
A seguito del passaggio alla tecnologia 5G nella telefonia mobile, la popolazione sarà esposta a un nuovo rischio sconosciuto per la salute causato dai campi elettromagnetici ad alta frequenza. Tale rischio è molto importante anche dal punto di vista economico.
In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come valuta il Consiglio federale il rischio per la salute causato dalle radiazioni della telefonia mobile e come cambia tale rischio a seguito del passaggio alla rete 5G? Sono disponibili perizie, risultati di ricerche o esperienze all'estero?
2. Sono disponibili perizie mediche o decisioni di tribunali che riconducono casi di danni alle radiazioni della telefonia mobile? Esistono casi simili anche in Svizzera e potrebbero questi essere più frequenti a seguito del passaggio alla rete 5G?
3. Chi risponde dei possibili costi della salute causati dalla telefonia mobile? Se giunge alla conclusione che non sussiste nessuna responsabilità della Confederazione quale concessionaria della telefonia mobile, il Consiglio federale deve indicare chi assume il rischio di responsabilità e la relativa entità.
4. Se a posteriori si constata che i valori limite fissati sono troppo elevati, chi si assume i costi della salute che ne derivano?
5. Sono da attendersi conseguenze finanziarie se in base a nuove conoscenze scientifiche dovranno essere inasprite le disposizioni sui valori limite per gli impianti di telefonia mobile?
6. Quali possibilità esistono per assoggettare i gestori di telefonia mobile a una legge sulla responsabilità civile analogamente ai gestori delle centrali nucleari con la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare?
7. Come è possibile motivare i gestori di telefonia mobile a mantenere alto il livello di protezione della popolazione ai sensi del principio di precauzione? È previsto di creare un fondo di rischio alimentato dai gestori di telefonia mobile per indennizzare le persone danneggiate dalla telefonia mobile?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale prende molto sul serio le preoccupazioni della popolazione in merito agli effetti negativi delle radiazioni causate dalla telefonia mobile. La Svizzera dispone dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710), un atto normativo che limita in misura più severa le radiazioni delle antenne di telefonia mobile rispetto alla maggior parte dei Paesi limitrofi. Anche in questo caso, il Consiglio federale intende continuare ad attenersi al principio di precauzione sancito dalla legge sulla protezione dell'ambiente. La ricerca ha prodotto osservazioni più o meno comprovate, le quali dimostrano che le radiazioni della telefonia mobile possono generare effetti biologici non riconducibili al riscaldamento dei tessuti corporei. L'importanza di questi effetti dal punto di vista della salute è oggetto di ricerche scientifiche. Basandosi sui risultati dell'utilizzo dei telefoni cellulari l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha classificato le radiazioni ad alta frequenza come possibilmente cancerogene. Allo stesso tempo, osserva che gli studi non indicano un aumento del rischio di cancro per l'esposizione molto più debole ai trasmettitori fissi. Tuttavia, l'OMS riconosce anche la mancanza di studi a lungo termine affidabili. Il Consiglio federale ha tenuto conto di queste lacune al momento dell'emanazione dell'ORNI: sulla base del principio di precauzione sancito dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) ha fissato valori limite dell'impianto supplementari più severi per luoghi quali appartamenti, scuole, ospedali, uffici o parchi giochi, che devono mantenere bassa l'esposizione a lungo termine. L'introduzione del 5G dovrà avvenire nei campi di frequenza già utilizzati per la telefonia mobile e il WLAN.
2. All'estero sono note singole sentenze su danni causati dall'utilizzo intensivo dei telefoni cellulari nella vita lavorativa quotidiana. Il Consiglio federale non è tuttavia a conoscenza di sentenze in Svizzera. Per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile, il Tribunale federale ha confermato in oltre cento sentenze le disposizioni dell'ORNI come conformi alla legge.
3. Il risarcimento dei danni alla salute causati dalle radiazioni prodotte dalla telefonia mobile può essere richiesto sulla base di diverse disposizioni di legge, purché si dimostri che i danni sono riconducibili a questa causa. Nell'ambito delle numerose disposizioni relative alla responsabilità entrano in linea di conto in particolare la responsabilità del gestore secondo l'articolo 41 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (CO; RS 220), la responsabilità del gestore o del proprietario fondiario o dell'opera secondo l'articolo 679 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) o l'articolo 58 CO, la responsabilità del produttore di un prodotto finito secondo l'articolo 1 della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP; RS 221.112.944) oppure la responsabilità dell'ente pubblico secondo le norme generali della responsabilità dello Stato. Inoltre, il gestore potrebbe essere ritenuto responsabile secondo l'articolo 59a LPAmb se gli impianti di telefonia mobile sono qualificati come impianti che presentano un rischio particolare per l'ambiente.
4. Le disposizioni della LPAmb e dell'ORNI sono state stabilite affinché le radiazioni prodotte dalla telefonia mobile non causino allo stato attuale della scienza e dell'esperienza danni alla salute a seguito del riscaldamento dei tessuti corporei e il rischio di effetti negativi a lungo termine ancora sconosciuti sia ridotto al minimo. Se un impianto di telefonia mobile è gestito secondo le prescrizioni stabilite dalla legge si può partire dal principio che le disposizioni di responsabilità dipendenti dalla colpa quali l'articolo 41 CO non potranno essere applicate, nemmeno in caso di acquisizione di nuove conoscenze, poiché al momento del danno non vi è stata alcuna violazione dell'obbligo di diligenza. Le suddette responsabilità causali non presuppongono la colpa, ma di norma coprono solo i danni che possono essere imputati in base allo stato della scienza e della tecnica al momento della messa in servizio. Inoltre, deve essere dimostrato che il danno subito è stato causato in modo adeguato dal nesso di causalità e che l'articolo 59a LPAmb include questo particolare pericolo che fa sorgere la responsabilità. Se le condizioni di responsabilità non sono soddisfatte nel singolo caso e quindi non è possibile un trasferimento dei danni, le persone interessate o, come nel caso di altri danni alla salute, il pubblico in generale deve pagare le eventuali spese sanitarie.
5. Un successivo inasprimento dei valori limite di emissione per le radiazioni della telefonia mobile sulla base delle nuove conoscenze scientifiche non giustifica in linea di principio alcuna responsabilità dello Stato nei confronti dei gestori degli impianti. Nell'attuazione del successivo inasprimento, tuttavia, la protezione della buona fede deve essere presa in considerazione anche attraverso l'adozione di disposizioni transitorie.
6. L'introduzione di una responsabilità causale severa dei gestori di telefonia mobile per i danni alla salute causati dalle radiazioni e l'istituzione di fondi di rischio analoghi alla legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44) dovrebbe essere debitamente motivata ed effettuata nel quadro di una procedura legislativa formale.
7. I gestori degli impianti sono vincolati dalle disposizioni dell'ORNI, in particolare dai valori limiti dell'impianto più severi nel confronto internazionale. Esse rispecchiano pienamente il principio di precauzione della LPAmb. L'attuale legislazione non prevede un fondo rischi per i gestori di telefonia mobile.
Risposta del Consiglio federale.