Come si spiega che la SECO autorizzi un'azienda svizzera a esportare isopropanolo in Siria, dopo che il DFAE ha investito più di un milione di franchi per distruggere le scorte di questa sostanza presenti in quel Paese?
19.3117 · Interpellanza · 2019-03-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Sono disponibili prove certe dell'esatta destinazione delle cinque tonnellate di isopropanolo esportate in Siria nel 2014?
2. Sono disponibili prove certe dell'impiego di detta sostanza per la produzione di medicamenti? In caso affermativo, di quali prove si tratta?
3. In caso di inadempienze in relazione alle prove suddette, la Confederazione prevede sanzioni nei confronti dell'azienda interessata?
4. Quali misure vengono attuate per garantire che in futuro l'autorizzazione di queste esportazioni spetti al DFAE?
5. Cosa fa la Svizzera per favorire la messa al bando delle armi chimiche a livello internazionale e per esercitare pressione sui Paesi che ne fanno manifestamente uso, come Siria e Russia?
6. La Svizzera ha aderito al regime sanzionatorio applicato dall'Unione europea in caso di violazioni del divieto di usare armi chimiche?
Begründung
Nel 2014 la società Brenntag Schweizerhall ha esportato in Siria cinque tonnellate di isopropanolo e 280 chilogrammi di dietilammina. Si tratta di sostanze a duplice impiego: possono essere utilizzate sia nella fabbricazione di prodotti farmaceutici, sia per produrre gas sarin. Nonostante il direttore dell'azienda destinataria fosse una persona vicina al regime siriano, la SECO ha approvato l'esportazione perché l'uso dichiarato era la fabbricazione di medicamenti. Nel 2014 l'esportazione di isopropanolo era soggetta a restrizioni nell'Unione europea ma non in Svizzera. Sembra che il DFAE non fosse al corrente di questa fornitura.
Tuttavia un anno prima lo stesso DFAE aveva contribuito con un milione di franchi alla distruzione di 133 tonnellate di isopropanolo in Siria, dopo che il regime di Damasco aveva accettato di eliminare le proprie armi chimiche in seguito all'uccisione di centinaia di civili con l'agente tossico sarin, nell'agosto del 2013. Tuttavia nel 2017, quando si supponeva che l'arsenale chimico siriano fosse stato distrutto, nuovi attacchi chimici hanno fatto altre vittime. È perciò lecito chiedersi da dove provenisse il materiale necessario per produrre queste armi chimiche - visto che nell'Unione europea già da diversi anni questi prodotti erano soggetti a restrizioni -, e supporre che forse all'origine vi sia stato l'isopropanolo fornito dall'azienda svizzera.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il Consiglio federale non dispone di alcuna informazione in merito a un impiego abusivo di isopropanolo esportato in Siria da una società svizzera. Dagli accertamenti svolti nel 2018 dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) in merito all'esportazione oggetto delle domande 1 e 2, non è emerso alcun indizio di un'utilizzazione abusiva dell'isopropanolo esportato (ad esempio per produrre l'arma chimica Sarin). La società interessata ha confermato alla SECO che tutto l'isopropanolo fornito all'impresa siriana Mediterranean Pharmaceutical Industries (MPI) è stato impiegato nel processo di fabbricazione di un farmaco. Come elemento di prova sono stati presentati i registri di produzione interna (batch records) della MPI.
3. Non essendo stata rilevata alcuna infrazione della normativa svizzera, la questione relativa a una sanzione nei confronti della società in questione non si pone.
4. Tramite una modifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7), il 1° giugno del 2018 il Consiglio federale ha introdotto un obbligo formale di autorizzazione per determinati beni e prodotti chimici. Pertanto le autorizzazioni per la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di determinati prodotti chimici (tra cui l'isopropanolo), materiali e altri beni a destinazione della Siria o per l'uso in Siria non vengono concesse qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC. Inoltre da giugno 2018 l'industria svizzera dispone di un elenco di apparecchiature e prodotti chimici utilizzabili anche per produrre armi chimiche (si tratta di una watch list scaricabile anche dal sito della SECO). L'esportazione dei beni compresi in questo elenco è soggetta ad autorizzazione secondo gli articoli 3 e 4 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202.1). In entrambi i casi, la SECO rilascia autorizzazioni per l'esportazione in Siria dei prodotti chimici in questione soltanto dopo aver sentito il DFAE e il DDPS.
5. In quanto Stato contraente della Convenzione sulle armi chimiche (RS 0.515.08) nonché del Protocollo di Ginevra del 1925 (RS 0.515.105), e come membro del gruppo Australia e della International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons nonché in osservanza della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Svizzera si impegna attivamente a livello internazionale per rafforzare il divieto sulle armi chimiche. Inoltre si adopera affinché i responsabili dell'impiego di armi chimiche, in Siria e altrove, vengano identificati e siano chiamati a risponderne penalmente.
6. Il 15 ottobre 2018 il Consiglio dell'UE ha deciso e adottato un nuovo regolamento relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche. Questo regime permette all'UE di adottare sanzioni nei confronti di persone ed entità coinvolte nello sviluppo e nell'uso di armi chimiche, ovunque e a prescindere dalla loro nazionalità. Si tratta di un nuovo tipo di iniziativa dell'UE: le sanzioni non sono inflitte, come di solito, a un determinato Stato, bensì vengono applicate trasversalmente a un intero settore (nel caso specifico, lo sviluppo e l'uso di armi chimiche). Attualmente sono in corso accertamenti, da parte del DEFR e degli altri Dipartimenti interessati, per valutare approfonditamente quali siano le possibili implicazioni di questo tipo di sanzioni.
Risposta del Consiglio federale.