19.3123 · Interpellanza · 2019-03-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel febbraio del 2017 il Controllo federale delle finanze ha criticato le fondazioni svizzere per la loro mancanza di trasparenza e chiesto una riorganizzazione del sistema. Ha in particolare puntato il dito contro la carente base di dati sulle fondazioni di cui dispone il nostro Paese e la mancanza di un registro centralizzato. Eppure la posta in gioco è alta: alla fine del 2015 erano registrate in Svizzera 13 075 fondazioni di utilità pubblica con un patrimonio complessivo stimato a 100 miliardi di franchi.
Il nostro quadro giuridico e fiscale liberale è molto favorevole alle fondazioni. Il problema, secondo gli specialisti, è che nel nostro Paese soltanto il 3 per cento delle fondazioni sono soggette a un'effettiva vigilanza. La ragione: la forte frammentazione della vigilanza, esercitata da 360 organi (comunali o più raramente distrettuali), cui si aggiungono l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) e le autorità cantonali di vigilanza. La responsabilità risulta così fortemente diluita.
Sebbene sia obbligatoria, la pubblicazione del rapporto di gestione non è la regola in Svizzera: sono molte le piccole fondazioni che non lo pubblicano. Di conseguenza è estremamente difficile stabilire la provenienza dei loro fondi. Questo costituisce un problema per le associazioni e le opere di beneficenza che chiedono fondi a queste fondazioni. La pubblicazione dei rapporti di gestione garantirebbe una maggiore trasparenza sia sull'origine che sulla destinazione di tali fondi.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Concorda che la pubblicazione dei rapporti di gestione contribuirebbe ad accrescere la trasparenza delle fondazioni?
2. Per far rispettare l'obbligo di pubblicare il rapporto di gestione non si potrebbero introdurre sanzioni, in particolare in termini di minori esenzioni fiscali?
3. Perché i rapporti di gestione delle fondazioni private non sono accessibili alle associazioni e alle opere di beneficenza?
4. A che punto è il progetto "Ampliamento di SAP per l'AVF" che avrebbe dovuto consentire all'AVF di classificare le fondazioni in base a criteri di rischio?
5. In generale, qual è la strategia del Consiglio federale per migliorare la trasparenza delle fondazioni di utilità pubblica?
Stellungnahme des Bundesrates
Le fondazioni di diritto privato sono rette dall'articolo 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC). Per la loro costituzione è necessario destinare beni al conseguimento di un fine particolare. Diversamente dalle fondazioni di diritto pubblico non hanno alcun incarico statale. Mancando loro l'elemento societario, è lo Stato che, attraverso la sua attività di vigilanza, verifica se impieghino i fondi conformemente ai loro fini (art. 84 CC).
1. Le fondazioni devono essere pienamente trasparenti nei confronti delle autorità di vigilanza sull'impiego dei mezzi e la struttura organizzativa. La verifica della provenienza dei fondi versati alle fondazioni nel corso della loro esistenza è dovere delle banche (in virtù della legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0), la responsabilità della ricezione del denaro incombe invece al consiglio di fondazione. La pubblicazione del rapporto di gestione (conto annuale e conto economico con relativo allegato, art. 958 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni; RS 220) non è prescritta per legge. Inoltre ci sono ancora fondatori che non vogliono pubblicizzare le proprie attività benefiche.
2. Il diritto fiscale non prevede alcun obbligo per le fondazioni di pubblicare il rapporto di gestione, ragion per cui le autorità fiscali non hanno la facoltà di emanare sanzioni di alcun tipo in caso di mancata pubblicazione.
3. Oltre a quanto già detto, va ricordato che le fondazioni che raccolgono donazioni sono generalmente molto trasparenti e pubblicano informazioni dettagliate sull'impiego dei fondi sulle loro pagine Internet.
4. La vigilanza orientata ai rischi non ha lo scopo di suddividere le fondazioni in classi di rischio, ma di valutare i singoli casi in modo da escludere il rischio di eventuali responsabilità dello Stato. In altre parole, il rischio non è riferito alle fondazioni in sé, ma al livello necessario per un esame responsabile dal punto di vista dell'autorità di vigilanza. L'obiettivo è una vigilanza più efficiente, ma "senza rischi" o "a basso rischio".
5. Secondo il Consiglio federale, la necessaria trasparenza delle fondazioni e dei loro scopi è già garantita dall'indice centrale delle ditte Zefix, che contempla, oltre ad altre forme giuridiche, anche tutte le fondazioni con sede in uno dei 26 Cantoni.
Risposta del Consiglio federale.