19.3128 · Interpellanza · 2019-03-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera, o più precisamente l'AELS, ha integrato nell'Accordo di libero scambio con l'Indonesia, in particolare all'articolo 8.10, disposizioni concernenti la sostenibilità applicabili in modo specifico alla produzione di olio di palma:
"(T)he Parties commit to ...:
a. effectively apply laws, policies and practices aiming at protecting primary forests, peatlands, and related ecosystems, halting deforestation, peat drainage and fire clearing in land preparation, reducing air and water pollution, and respecting rights of local and indigenous communities and workers;
b. support the dissemination and use of sustainability standards, practices and guidelines for sustainably produced vegetable oils;
...
e. ensure that vegetable oils and their derivatives traded between the Parties are produced in accordance with the sustainability objectives referred to in subparagraph (a)."
La sorveglianza dell'attuazione delle disposizioni sulla sostenibilità contenute negli accordi di libero scambio finora garantita dai comitati misti è risultata poco trasparente e poco efficace. Le disposizioni previste nell'accordo con l'Indonesia approfondiscono i problemi specifici legati alla produzione di olio di palma e sono più concrete rispetto a quelle di precedenti accordi, ragione per cui è necessario un monitoraggio più ampio. Nel suo rapporto sulla politica economica esterna 2018 il Consiglio federale ha del resto dichiarato che "nell'ambito di questa revisione la Svizzera ha tra l'altro proposto di rafforzare sul lato pratico le disposizioni sulla sostenibilità" (FF 2019 1393 1436).
1. In che modo il Consiglio federale intende garantire che queste disposizioni siano sorvegliate e rispettate?
2. Quali criteri concreti e indicatori misurabili intende utilizzare per la sorveglianza?
3. È disposto a istituire un monitoraggio di propria iniziativa, indipendentemente dal Comitato misto, e a pubblicarne ogni anno i risultati in un rapporto?
4. È disposto a integrarvi ricerche e rapporti di terzi indipendenti e di organizzazioni non governative che operano sul posto?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Nei negoziati concernenti l'Accordo di partenariato economico globale (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) tra l'AELS e l'Indonesia, il Consiglio federale ha tenuto conto delle preoccupazioni legate alle conseguenze ecologiche e sociali della produzione di olio di palma. Il Consiglio federale rileva che, oltre all'articolo 8.10 sulla gestione e sul commercio sostenibili degli oli vegetali menzionato dall'autrice dell'interpellanza, sono direttamente applicabili in questo contesto anche gli articoli sul mantenimento dei livelli di protezione ambientale e lavorativa (art. 8.3), sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone e dei lavoratori (art. 8.5 e 8.6) e sulla gestione sostenibile delle foreste (art. 8.8).
Sebbene le importazioni di olio di palma dall'Indonesia siano attualmente marginali (161 tonnellate nel 2018, pari allo 0,5 per cento delle importazioni totali di olio di palma in Svizzera), il Consiglio federale seguirà da vicino la loro evoluzione nel quadro del CEPA. Per beneficiare delle previste riduzioni tariffarie parziali sull'olio di palma, gli importatori dovranno garantire che le merci importate in Svizzera rispettino i principi e gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'Accordo. Ai fini dell'attuazione pratica di questi obiettivi, la Svizzera ha inserito in allegato al CEPA, nell'elenco delle concessioni tariffarie, una disposizione secondo cui l'olio di palma importato ai sensi dell'Accordo potrà essere trasportato solo in cisterne da 22 tonnellate al massimo. Questa restrizione svolge due importanti funzioni, contribuendo, da un lato, alla tracciabilità delle merci lungo l'intera catena del valore (dall'acquirente svizzero al produttore di olio di palma in Indonesia) e, dall'altro, al mantenimento di filiere di produzione sostenibili dell'olio di palma importato in Svizzera. Nella prassi del mercato svizzero, infatti, le cisterne da 22 tonnellate sono utilizzate solo per il trasporto di olio di palma certificato e tracciabile (p. es. standard RSPO "Identity Preserved"), il cui prezzo finale di vendita è sufficientemente elevato da compensare i costi aggiuntivi di questo tipo di trasporto.
In mancanza di uno standard internazionale unico per la produzione di olio di palma, il CEPA lascia tuttavia agli importatori la flessibilità necessaria per valutare, tra i sistemi di certificazione della sostenibilità esistenti, quali corrispondano ai principi di riferimento enunciati nell'Accordo. Questo approccio consente in particolare di considerare gli sviluppi futuri dei vari sistemi di certificazione della sostenibilità oggi in vigore. Per garantire un'interpretazione univoca dei principi di sostenibilità enunciati nel CEPA e delle relative aspettative circa l'attuazione pratica dell'Accordo da parte degli importatori, la SECO intratterrà un dialogo costante con gli operatori del settore interessato. La SECO prevede di commissionare un'analisi comparativa dei diversi standard di sostenibilità esistenti nel settore dell'olio di palma per individuare quelli compatibili con i principi dell'Accordo. In tal modo viene dato seguito alla richiesta espressa nella mozione 18.3717 della Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati e viene promosso concretamente il dialogo con gli importatori privati.
3./4. Per quanto riguarda il monitoraggio degli impegni di sostenibilità assunti dalle parti contraenti del CEPA, il Comitato misto istituito dall'Accordo sarà il principale organo di sorveglianza e attuazione.
Da parte svizzera, le riunioni del Comitato misto saranno preparate di concerto con tutti gli uffici interessati, compresa la rappresentanza svizzera in Indonesia. Il Consiglio federale intende inoltre offrire alla società civile la possibilità di partecipare alla preparazione di queste riunioni, in particolare attraverso il gruppo di collegamento OMC/ALS. In previsione di ogni incontro i partecipanti saranno chiamati a fornire il loro contributo. Si terrà conto anche delle ricerche e dei rapporti di terzi indipendenti e di organizzazioni non governative che operano in loco. Le eventuali violazioni degli impegni previsti dall'Accordo constatate nel corso di tale consultazione saranno comunicate al Comitato misto. Il Consiglio federale è disposto a presentare un resoconto di queste discussioni nel quadro del rapporto annuale sulla politica economica esterna della Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.