19.3138 · Mozione · 2019-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente integrazione dell'articolo 23 capoverso 3 LStrI (RS 142.20):
3 In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:
a. - e. ...
f. (nuovo) persone che lavorano su navi battenti bandiera svizzera su fiumi europei, anche se queste navi non solcano o solcano di rado le acque della Svizzera.
Begründung
La Svizzera è diventata una potenza economica nel settore delle crociere; oltre un terzo delle navi da crociera sui fiumi europei batte bandiera elvetica. Il numero delle navi di imprese svizzere è aumentato di conseguenza e di pari passo la loro importanza economica nel Paese. Il settore paga circa 100 milioni di franchi di imposte e contributi sociali all'anno e dà lavoro a oltre 8000 persone.
La costante crescita presenta lo svantaggio che le imprese svizzere, analogamente ai loro concorrenti nei Paesi limitrofi, non riesce più a coprire il fabbisogno di personale nell'UE, tanto meno in Svizzera. Mentre le autorità nell'UE si fondano sulla sede dell'impresa per il rilascio dei visti, le autorità elvetiche prendono come criterio il luogo di lavoro.
Il settore svizzero è così in balìa dell'incertezza: le autorità estere ritengono che la competenza in materia di visti e contratti di lavoro spetti alla Svizzera, mentre le autorità elvetiche si dichiarano competenti soltanto se la nave in questione transita per un determinato tempo minimo sul nostro territorio. Ad esempio, il visto non è rilasciato alle persone che lavorano sulle navi che percorrono la tratta tra Amsterdam e Budapest, anche se la nave batte bandiera elvetica ed è gestita da un'impresa con sede in Svizzera. Nemmeno il parere di un rinomato professore di diritto della navigazione ha potuto convincere le autorità che in tal modo sussiste un legame sufficiente con la Svizzera. Il competente Segretario di Stato ha invece raccomandato di fare chiarezza tramite una modifica di legge, obiettivo che si intende conseguire con la presente "mini revisione".
L'aggiunta di una nuova lettera f all'articolo 23 LStrI, che disciplina le deroghe alle condizioni personali per il rilascio dei visti, permette di disciplinare con certezza giuridica lo statuto degli impiegati che lavorano su navi svizzere nel traffico internazionale sui fiumi europei. Il mercato svizzero del lavoro non è toccato, in quanto i lavoratori in questione non operano o lo fanno soltanto in misura irrilevante sul territorio elvetico. Tuttavia, dato che in tal modo essi sottostanno alle leggi svizzere, è garantito che siano sufficientemente assoggettati alle assicurazioni sociali secondo i nostri parametri. Una rinuncia alla revisione di legge indurrebbe inevitabilmente una grande parte del settore svizzero a trasferire la sua sede in uno Stato dell'UE, il che equivarrebbe a una considerevole perdita di entrate per lo Stato e di valore aggiunto economico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'attuale prassi in materia di ammissione di cittadini di Stati terzi a bordo di battelli da crociera svizzeri consente già di reclutare e assumere il personale necessario. Lo straniero deve tuttavia avere un legame sufficiente con la Svizzera, vale a dire che deve esercitarvi almeno una parte dell'attività lucrativa e adempiere le altre condizioni d'ammissione fissate dalla legislazione svizzera.
I battelli da crociera menzionati nella mozione sono gestiti da imprese con sede in Svizzera e transitano all'interno e all'esterno dello spazio Schengen sull'asse principale Reno-Meno-Danubio e, puntualmente, per breve tempo in Svizzera (Basilea). Si presuppone un legame sufficiente con la Svizzera se le imbarcazioni battenti bandiera svizzera vi attraccano a intervalli regolari. L'attuale prassi in materia di ammissione sfrutta il margine di manovra legale e risponde già in ampia misura alle esigenze del settore della navigazione. Lo stesso vale peraltro anche per i requisiti del mercato del lavoro concernenti il rispetto delle condizioni salariali e lavorative.
L'articolo 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) definisce l'oggetto di questa normativa: disciplinamento dell'entrata e dell'uscita, del soggiorno, del ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera nonché della promozione dell'integrazione. L'articolo 1 LStrI esprime anche che questa legge, in virtù del principio di territorialità, si applica soltanto in Svizzera. Il principio di territorialità è correlato a quello della sovranità degli Stati, che vieta in linea di massima di effettuare atti ufficiali al di fuori del proprio territorio statale: ciò che accade al di fuori della Svizzera non sottostà all'ordinamento giuridico e alla giurisdizione elvetici. Viceversa, le autorità di altri Stati non possono effettuare atti statali sul territorio svizzero. Le deroghe a questi principi richiedono un accordo internazionale. Anche il vigente articolo 23 LStrI si fonda su questa "logica territoriale".
La proposta modifica dell'articolo 23 LStrI intende sostituire, in un determinato settore, il principio di territorialità con quello della sede, nella fattispecie la sede dell'impresa di navigazione. Ciò non costituisce tuttavia un nesso sufficiente con la Svizzera nell'ambito del diritto in materia di stranieri. Non si tratta infatti di disciplinare i diritti e gli obblighi delle imprese, bensì il soggiorno degli stranieri che lavorano per tali imprese. Il diritto di soggiorno degli stranieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera è vincolato al luogo in cui è esercitata l'attività. La modifica legislativa proposta porrebbe pure difficoltà di esecuzione, in quanto in linea di massima le autorità svizzere non possono eseguire controlli delle condizioni salariali e lavorative in territorio estero (art. 22 LStrI). In assenza di un legame territoriale con la Svizzera dello straniero esercitante l'attività lucrativa, come ad esempio nella rotta Amsterdam-Budapest indicata dall'autore della mozione, non si applica nemmeno la legislazione svizzera in materia di stranieri. Il Segretario di Stato competente non ha pertanto proposto di modificare la legge.
L'autore della mozione adduce la difficoltà di coprire il fabbisogno di personale di cabina con lavoratori provenienti dalla Svizzera o dall'UE. Il Consiglio federale è consapevole delle difficili condizioni salariali e lavorative delle persone che lavorano in questo settore, nonché degli sforzi profusi per rendere a medio termine il settore più attrattivo per i lavoratori europei.
Nella misura in cui, come menzionato, la richiesta dell'autore della mozione non può essere attuata sul piano meramente nazionale, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) continuerà ad esaminare, tenendo conto dei vari interessi in gioco, le diverse questioni legate alle disposizioni d'ammissione degli stranieri concernenti il settore della navigazione fluviale e vaglierà i possibili ulteriori passi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.