19.3158 · Interpellanza · 2019-03-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'introduzione del contributo per l'assistenza è una grande conquista. Questa prestazione, che ammonta a fr. 32,90 franchi all'ora, permette alle persone disabili di condurre una vita autonoma e di vivere a casa anziché in un istituto. Per il servizio notturno l'AI versa un importo forfettario di al massimo fr. 88,55 franchi per notte.
Mentre fr. 32,90 franchi all'ora permettono di trovare assistenti durante il giorno, i bassi importi fissati per le prestazioni di assistenza notturna sono un grande problema o non consentono di trovare persone idonee. È quanto constata anche l'UFAS nella sua valutazione del contributo per l'assistenza 2012-2016.
In particolare a causa dei salari troppo bassi versati al personale di cura proveniente dall'estero, la SECO ha formulato raccomandazioni ai Cantoni per attività di cura paragonabili.
Gli importi forfettari versati dall'AI ai beneficiari del contributo per l'assistenza che necessitano di aiuto durante la notte restano tuttavia notevolmente inferiori a quelli figuranti nelle raccomandazioni della SECO per i contratti normali di lavoro (CNL) cantonali. Paradossalmente, l'AI raccomanda di escludere i salari minimi dei CNL dai contratti di lavoro individuali per gli assistenti. Per fortuna questo non è possibile nei Cantoni che hanno introdotto salari minimi vincolanti.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Gli assistenti della Svizzera non dovrebbero ricevere una retribuzione equivalente a quella del personale di cura proveniente dall'estero?
2. Non è contraddittorio che la SECO formuli raccomandazioni ai Cantoni per salari minimi durante la notte e l'AI, dal canto suo, rimborsi un importo forfettario notevolmente più basso?
3. Come valuta il fatto che l'importo forfettario per l'assistenza prestata durante la notte è talmente basso che i beneficiari del contributo per l'assistenza non possono versare il salario minimo cantonale?
4. È disposto ad aumentare gli importi per il servizio notturno previsti per gli assistenti in modo che corrispondano a quelli figuranti nelle raccomandazioni della SECO?
5. Secondo l'Opuscolo informativo sui contratti normali di lavoro (CNL), "si sta discutendo se e come adeguare a questa nuova regolamentazione le disposizioni concernenti il contributo per l'assistenza". Dove se ne discuterà e in quali tempi è previsto un adeguamento?
6. Non ritiene che questa contraddizione debba essere risolta rapidamente affinché si possa dar seguito a uno dei risultati principali della valutazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il documento modello per la redazione dei contratti normali di lavoro (CNL modello) pubblicato dalla SECO il 29 giugno 2018 contiene prescrizioni sulle condizioni di lavoro dei lavoratori che prestano servizi di economia domestica a persone debilitate nel quadro di un'assistenza 24 ore su 24 e per tale motivo vivono nella loro abitazione. Dal campo d'applicazione delle disposizioni sono esplicitamente escluse le cure mediche, che possono essere prestate soltanto da personale adeguatamente qualificato e autorizzato. Per contro, non viene fatta alcuna distinzione tra i lavoratori residenti in Svizzera e quelli provenienti dall'estero. Lo stesso vale per le regolamentazioni relative al contributo per l'assistenza.
2./4.-6. Il Consiglio federale condivide la valutazione dell'autrice dell'interpellanza secondo cui è necessario giungere rapidamente a un coordinamento tra il CNL modello della SECO e il rimborso dell'assicurazione invalidità (AI) per il servizio notturno fornito ai beneficiari del contributo per l'assistenza.
La SECO e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) intrattengono contatti regolari in merito. Il primo risultato di questo dialogo è stato l'Opuscolo informativo sui contratti normali di lavoro (CNL) del 3 ottobre 2018 menzionato nell'interpellanza.
L'anno scorso l'UFAS ha istituito un gruppo di lavoro per l'ottimizzazione del contributo per l'assistenza, composto da rappresentanti degli uffici AI e di diverse organizzazioni di aiuto ai disabili. Questo gruppo di lavoro ha il compito di discutere la valutazione del contributo per l'assistenza (pubblicata il 24 ottobre 2017) per poi formulare proposte di miglioramento, tenendo conto della situazione finanziaria dell'AI. In un primo passo, è già stato possibile apportare vari miglioramenti a livello di direttive, con effetto dal 1° gennaio 2019, quali semplificazioni dell'obbligo di continuare a versare il salario o una maggiore considerazione del soggiorno in istituzioni per il calcolo dei limiti massimi. Questi adeguamenti non hanno tuttavia alcun nesso diretto con il CNL modello.
In una seconda fase, il gruppo di lavoro vaglierà la possibilità di un adeguamento della vigente regolamentazione in materia di rimborso per il servizio notturno conformemente alle raccomandazioni formulate dalla SECO nel CNL modello. Una nuova regolamentazione richiederebbe tuttavia un adeguamento dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) e dei sistemi informatici. L'attuazione di questa misura andrebbe pertanto coordinata con l'entrata in vigore della corrente revisione della pertinente legge (Ulteriore sviluppo dell'AI; FF 2017 2191).
3. Al momento dell'introduzione del contributo per l'assistenza, il 1° gennaio 2012, era in vigore unicamente l'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico; RS 221.215.329.4), che prevede i salari minimi orari, ma non contempla alcuna disposizione sull'orario di presenza o su supplementi salariali durante la notte. Le regolamentazioni dei CNL cantonali sono molto eterogenee e in continua evoluzione. Alcuni CNL cantonali stabiliscono salari minimi, altri no. Pertanto non è realistico pensare di poter confrontare sistematicamente le regole previste per il contributo per l'assistenza con tutte le regolamentazioni di ogni CNL cantonale. Per questo motivo, nel summenzionato opuscolo l'UFAS ha divulgato informazioni dettagliate sul rapporto tra il contributo per l'assistenza, l'ordinanza (federale) sul CNL personale domestico e i CNL cantonali.
Risposta del Consiglio federale.